Tribunale di Genova, 20 settembre 2024, n. 3079
Ricondotta l’oblazione alla categoria dei procedimenti alternativi al dibattimento, come del resto suggerisce la collocazione dell’istituto all’interno del comma 2 dell’art. 554 ter c.p.p., la sua efficacia liberatoria nei confronti dell’ente può pronunciarsi attraverso un richiamo all’art. 129 c.p.p., che contempla l’effetto connesso all’istituto procedimentale dell’oblazione.
- Principio di diritto
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3079 del 20 settembre 2024, non impugnata e quindi passata in giudicato, ha introdotto un principio di diritto rilevante e innovativo, affermando la possibilità di estendere gli effetti dell’oblazione del reato presupposto anche al procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, il Tribunale ha osservato che «ricondotta l’oblazione alla categoria dei procedimenti alternativi al dibattimento, come del resto suggerisce la collocazione dell’istituto all’interno del comma 2 dell’art. 554 ter c.p.p. (…), l’efficacia liberatoria dell’[istituto] nei confronti dell’ente può pronunciarsi attraverso un richiamo all’art. 129 c.p.p., che contempla l’effetto connesso all’istituto procedimentale dell’oblazione». Questo richiamo è reso possibile dalla clausola di estensione delle norme procedurali prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 231/2001, che consente l’applicazione di disposizioni processuali compatibili con il sistema della responsabilità degli enti.
2.1 Gli orientamenti opposti: inapplicabilità dell’oblazione in ragione del principio di autonomia del processo a carico degli enti (art. 8)
Sul punto oggetto della recente decisione, esiste un orientamento tradizionale in base al quale l’estinzione del reato in conseguenza di oblazione non potrebbe determinare analogo effetto estintivo nei confronti dell’illecito amministrativo contestato all’ente[i]. A simile soluzione osterebbe, in primo luogo, l’art. 8 D.Lgs. n. 231/2001 che sancisce il principio di autonomia del processo a carico degli enti rispetto al processo penale alla persona fisica autrice del reato presupposto. La norma, infatti, consente espressamente che soltanto l’amnistia e, dunque, nessun’altra causa di estinzione del reato, possa estendere i suoi effetti anche all’illecito amministrativo contestato all’ente. A questo argomento si aggiunge anche il riferimento all’articolo 182 c.p., ai sensi del quale «l’estinzione del reato ha effetto solo per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce»[ii].
Questo quadro normativo, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 non aveva suscitato grandi perplessità in ragione del fatto che il catalogo dei reati presupposto era, tutto sommato, scarno e non ci si era posti, dunque, a livello operativo il problema dell’estensione dell’oblazione all’ente[iii].
Ebbene, nel corso degli anni il catalogo dei reati presupposto è stato notevolmente ampliato, ricomprendendo sempre più anche fattispecie contravvenzionali. Fra queste, rilevano in particolare proprio quelle ambientali, come quella portata all’attenzione del giudice de quo, caratterizzate da una disciplina che prevede ipotesi speciali di oblazione, che subordinano l’estinzione del reato al all’adempimento di prescrizioni e al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria. L’aspetto peculiare di tale disciplina è costituito dal fatto che le condotte riparatorie, nella pratica, sono realizzate principalmente, se non esclusivamente, con mezzi e risorse della società, soprattutto quando, e questo è spesso il caso, per gli importi notevoli, non sarebbe possibile altrimenti[iv].
In un contesto informato al principio di autonomia del processo a carico dell’ente, tale situazione produce un effetto paradossale da punto di vista logico: l’ente, che ripara e rimuove le conseguenze del reato, non può beneficiare di tale condotta virtuosa poiché essa ha come effetto quello di contribuire a estinguere unicamente il reato presupposto, contestato alla persona fisica. Tale circostanza, poi, rischia di innestare un effetto perverso nel sistema[v]: se la società non trae vantaggio dalla spesa delle proprie risorse, in termini di effetto premiale nell’ambito del procedimento per responsabilità amministrativa, è possibile allora che sia molto più restia a effettuare quella riparazione, «e ciò a maggior ragione nel caso in cui l’indagato, per il trascorrere del tempo o a seguito del procedimento, non rivesta più alcun ruolo all’interno dell’impresa»[vi]. Così, l’effetto rimediale e deflattivo cui aspirava la normativa speciale rischia di realizzarsi con molta maggiore difficoltà, col risultato di vanificare la stessa ratio che sovraintende alla materia delle contravvenzioni ambientali[vii].
Inoltre, a ben vedere, l’inapplicabilità degli effetti dell’oblazione alla società confligge anche con la ratio che ispira molti degli istituiti previsti dal decreto legislativo 231/2001, quella di indurre l’ente a contribuire al mantenimento o al ripristino della legalità. Si pensi, per esempio, alle condotte riparatorie ex art. 17 che permettono all’ente di sottrarsi all’applicazione delle misure interdittive proprio riparando le conseguenze del reato e adottando i modelli organizzativi e di gestione.
Alla luce di queste osservazioni, alcuni autori reputano urgente un coordinamento normativo da parte del legislatore[viii]. In effetti, solo un’opera di armonizzazione sistematica sarebbe in grado di riordinare il confuso quadro creatosi in conseguenza del susseguirsi di interventi frammentati e non sempre coordinati con i principi portanti della disciplina. Questa dottrina temeva, forse, che la giurisprudenza adottasse una linea di chiusura, come già avvenuto, per esempio in merito all’estensione dell’istituto di particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e all’istituto della messa alla prova, la cui operatività nei confronti dell’ente è stata esclusa.
2.2. (segue) … e l’applicabilità in base all’art. 34.
Altri, tuttavia, ritenevano che si potrebbe prospettare l’estensione degli effetti dell’oblazione anche alle società, a prescindere da eventuali interventi di riforma. In quest’ottica, sarebbe più corretto qualificare l’istituto in parola come una causa di non punibilità e non come una causa di estinzione del reato poiché la finalità dell’oblazione, in particolare di quella speciale «è principalmente quella di garantire la riparazione dell’interesse leso o messo in pericolo, ma il perseguimento di questo obiettivo è assolto prevalentemente dalle cause di non punibilità piuttosto che da quelle di estinzione del reato giacché sono le prime a soddisfare le esigenze di “autoriduzione” e di “ridefinizione dei conflitti sociali, sottesi al reato, attraverso il ricorso a modelli sanzionatori non più repressivi ma riparativi” fondati sulla neutralizzazione dell’offesa o della capacità criminale dell’autore»[ix]. Si ritiene, dunque che parlare di estinzione del reato a proposito dell’oblazione sia «inesatto e bizzarro», evidenziando «una certa eccentricità dell’istituto» rispetto alla categoria in cui il legislatore l’ha ascritta»[x].
Tale percorso logico giuridico consente di escludere l’applicazione dell’articolo 8 D.Lgs. n. 231/2001 nonché dell’articolo 182 c.p., e ammettere viceversa l’estensione degli effetti dell’oblazione anche agli enti, in applicazione dell’articolo 34 D.Lgs. n. 231/2001.
Infine, altri ancora, hanno evidenziato come «al fine di evitare una disparità di trattamento con evidenti riflessi di portata costituzionale, potrebbe allora essere ipotizzabile prospettare l’estinzione dell’illecito dell’ente, a fronte dell’oblazione della persona fisica, attraverso il richiamo dell’art. 129, c.p.p., consentito dalla generale clausola di estensione delle norme procedurali di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 231/2001»[xi].
3. L’interpretazione costituzionalmente conforme del Tribunale di Genova
Il Tribunale di Genova, con una decisione tutt’altro che scontata, e a quanto consta per la prima volta, ha aderito all’ultimo degli orientamenti interpretativi appena sopra richiamati.
Il ragionamento prende le mosse dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano (…) in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale». Il Tribunale, dunque, sviluppa un attento giudizio di compatibilità dell’oblazione con il sistema designato dal decreto legislativo 231/2001.
Giudizio di compatibilità che impone di verificare in primo luogo la natura giuridica dell’istituto di cui si valuta l’applicabilità, considerato che sono richiamati solo quelli di natura processuale e non, dunque, di diritto penale sostanziale.
Sul punto l’indagine del Tribunale è particolarmente analitica.
La premessa, quasi scontata, del ragionamento sembra essere quella per cui l’istituto dell’oblazione ha natura ibrida: causa di estinzione del reato secondo il diritto sostanziale e procedimento speciale in base al diritto processuale[xii].
Spiega, poi, il Tribunale la ragione per la quale l’anima ancipite e, in particolare, la natura (anche) sostanziale di questo peculiare istituto non valga a escluderne l’applicazione in ragione dell’articolo 34 D.Lgs. n. 231/2001.
È qui che batte il cuore della motivazione.
3.1. L’oblazione, a differenza della messa alla prova, non implica un trattamento sanzionatorio
Il giudice genovese ripercorre la giurisprudenza sviluppatasi in seno alla corte di Cassazione[xiii] e alla Consulta in merito all’istituto della messa alla prova per evidenziare come il severo giudizio di incompatibilità con il sistema di responsabilità degli enti non possa estendersi all’oblazione.
Ciò perché l’elemento che osta all’applicazione della MAP nel processo a carico degli enti non è la sua natura (anche) sostanziale, elemento che caratterizza pure l’oblazione, bensì il fatto che la prima sia caratterizzata da un trattamento sanzionatorio consistente in un percorso rieducativo e risocializzante, da adattare alla persona e personalità dell’autore del reato. Considerato che tale percorso è «designato e modulato specificamente sull’imputato persona fisica (l’affidamento al servizio sociale ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali) [questo risulta] insuscettibile di estensione all’ente quanto alla responsabilità amministrativa di cui al d. lgs 231 del 2001, rischiando [altrimenti] di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali»[xiv].
Estendere la messa alla prova all’ente, in questa prospettiva, significherebbe introdurre nell’ordinamento una pena oltre i casi stabiliti dalla legge. Tutto ciò, è lampante, confliggerebbe con il principio di legalità, che presidia la certezza del diritto (art. 25 Cost., art. 7 Cedu) affinché, tra l’altro, tutti gli imputati conoscano anticipatamente quali saranno le conseguenze di una condotta collocata fuori dal sistema. Proprio tale impronta sanzionatoria impedirebbe l’estensione, analogica, della MAP all’ente.
Lo stesso non può dirsi dell’oblazione: non si chiede al giudice di «“riempire” ex novo di contenuto un istituto esclusivamente ritagliato sulla persona fisica, la quale si limita a contemplare unicamente la necessità di rimuovere le conseguenze dannose e pericolose del reato; condotta che lungi dall’essere modellata sul solo imputato persona fisica, nella maggior parte dei casi viene adempita proprio dalla società»[xv].
Per cogliere questa sottile ma importantissima differenza si pensi anche alla vicenda di cui alla pronuncia in commento: a compiere le attività prodromiche all’estinzione del reato per oblazione è stato l’ente, sia dal punto di vista delle risorse economiche, sia da quello della organizzazione delle attività. Ciò è impensabile per la messa alla prova, ove il programma trattamentale è il prodotto di una personalizzata valutazione tesa a realizzare la risocializzazione del reo e che solo lui quindi può attuare.
Pare diversa, in più, anche il tipo di condotta riparatoria richiesta: l’oblazione mira a riparare un danno o un pericolo oggettivo arrecato dal reato e, in questo caso particolare, ad adottare presidi per salvaguardare l’ambiente, non importa di chi siano i mezzi e le risorse impiegate; la messa alla prova mira al reinserimento sociale dell’autore del reato e questo richiede un suo personale coinvolgimento.
Sulla scorta di questo ragionamento, il Tribunale di Genova sancisce la compatibilità sostanziale e normativa dell’oblazione con l’articolo 34 D.Lgs. n. 231/2001 e riconosce che, in virtù dell’articolo 129 c.p.p., le medesime conseguenze devono intervenire anche con riferimento all’illecito amministrativo dell’ente.
Non solo, il giudice precisa che questa conclusione è imposta anche da ragioni di coerenza normativa e di corretta interpretazione sistematica della disciplina dei reati ambientali, applicabile nella vicenda analizzata e che include istituti evolutisi in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 231/2001.
A parere del giudice «l’introduzione, tra i reati presupposto, delle fattispecie ambientali non può leggersi acriticamente come inserimento di meri articoli di legge, ma di un’intera disciplina e della ratio ad essa connessa. Quest’ultima si presenta duplice e deve individuarsi nella finalità di recupero e di ripristino, accompagnata da un’esigenza deflattiva (…)». Pertanto, «assumendo che uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore sia stato proprio quello deflattivo» (…) «in una prospettiva sistematica e di economia processuale si presenta del tutto ragionevole che la condotta riparatoria posta in essere dal contravventore dispieghi i propri effetti erga omnes, comportando l’estinzione automatica del procedimento a carico dell’ente»[xvi].
L’ambizione di avere un legislatore razionale non ha del tutto abbandonato le speranze della penalista ambientale. In questo sentirsi orfani, rincuora leggere una giurisprudenza, come questa, in grado di coniugare rigore interpretativo ed elasticità di argomentazione per giungere ad una decisione che non strida con i principi.
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NOTE:
*Il titolo riprende intenzionalmente quello del contributo di E. Marini, Oblazione e responsabilità degli enti: un enigma non ancora risolto, apparso nel numero 50 di questa Rivista nel febbraio 2024, in cui veniva delineato lo stato dell’arte antecedente alla pronuncia oggetto del presente commento e a cui queste brevi pagine devono più di uno spunto.
[i] V. relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001, secondo la quale, «il preciso criterio di delega che impedisce il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie, (…) esclude il ricorso ad istituti modellati sull’oblazione (specie obbligatoria, che comporta la riduzione del pagamento di una somma sulla base della semplice volontà dell’interessato)». In dottrina v. E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale, 2020, n. 2, p. 193.
[ii] C. Santoriello, Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società, in Arch. pen., 2022, n. 1, p. 59; E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, cit., p. 193.
[iii] E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, cit., p. 193.
[iv] G. Amarelli, La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia, in LexAmbiente, 2022, n. 4, p. 22; E. Marini, Oblazione e responsabilità degli enti: un enigma non ancora risolto, in questa Rivista, febbraio 2024, n. 50, p. 1; Mazzacuva, L’ente premiato. Il diritto punitivo nell’era delle negoziazioni: l’esperienza angloamericana e le prospettive di riforma, Torino, 2020, pp. 259 ss.; E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, cit., p. 193. Nello stesso senso già C. Piergallini, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1394.
[v] Ad avviso di E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, cit., p. 191, a rischio è “la tenuta del sistema”.
[vi]C. Santoriello, Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società, cit., pp. 60 s.
[vii] M. Bonsegna, S. Miceli, La responsabilità amministrativa degli enti e la nuova «oblazione ambientale»: problemi di coordinamento e punti oscuri¸ in Rivista 231. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2018, n. 2, p. 104 ss.
[viii] È di questo parere G. Amarelli, La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia, cit., p. 22 : «perché il principio di autonomia della responsabilità dell’ente preclude oggi la comunicabilità in qualsiasi modo di altre cause estintive di nuovo conio in assenza di una espressa disciplina legislativa»; Cfr. anche E. Marini, Oblazione e responsabilità degli enti: un enigma non ancora risolto, cit., p. 2: «lo scopo principale del presente contributo non è tanto (o non solo) quello di riepilogare tutte le criticità della situazione in essere, quanto di costituire una sorta di reminder per il Legislatore, nell’ottica di razionalizzare un aspetto del sistema che non risulta, irragionevolmente, disciplinato».
[ix] C. Santoriello, Cause di non punibilità, cause di estinzione del reato e processo alle società, cit., pp. 60 e ss. V. anche M. Bonsegna, S. Miceli, La responsabilità amministrativa degli enti e la nuova «oblazione ambientale»: problemi di coordinamento e punti oscuri, cit., p. 107, secondo i quali, in caso di oblazione il reato, lungi all’estinguersi, produce (almeno alcuni) effetti e la mancata applicazione della pena segue a una sorta di “transizione” fra stato e privato. In effetti, «a differenza delle altre cause di estinzione del reato, qui l’estinzione viene ricollegata a un facere e non ad un mero trascorrere del tempo (prescrizione), a un accadimento naturale (morte del reo) o alla scelta di un rito premiale (patteggiamento). Le differenze sono evidenti e dovrebbero essere valorizzate»; E. Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, cit., p. 197.
[x] Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova, 1933, p. 60.
[xi] A. Merlin, R. Losengo, Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale, in Ambiente&Sicurezza, 2015, n. 12, p. 34.
[xii] Conferma la natura processuale dell’istituto, almeno indirettamente, la sentenza C. cost., 24 gennaio 2023, n. 5, in Cass. pen., 2023, p. 42.
[xiii] V. in particolare Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022, n. 14840, in Mass. Uff. n. 284273 – 01.
[xiv] Tribunale di Genova, 20 settembre 2024, n. 3079, motivi della decisione.
[xv] Tribunale di Genova, 20 settembre 2024, n. 3079, motivi della decisione.
[xvi] Tribunale di Genova, 20 settembre 2024, n. 3079, motivi della decisione.