CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 20 marzo 2025 (dep. 16 giugno 2025), n. 22459
La condotta è “abusiva” non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è nuovamente confrontata con la fattispecie di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, introdotta con l’art. 53 bis D. Lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), poi contemplata dall’art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico dell’Ambiente” o TUA) e attualmente trasfusa nell’art. 452 quaterdcies c.p. nell’ambito dei “delitti contro l’ambiente”, in ragione del principio della “riserva di codice”[1].
1. Premessa
In particolare, la Suprema Corte ha speso diverse battute sulla clausola di illiceità speciale tipica di numerosi “ecodelitti”: la “abusività” della condotta.
2. Il fatto
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso dell’imputato V. A. avverso la pronuncia del 30 ottobre 2023 con la quale la Corte di Appello di Bari aveva riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Trani, condannando quindi l’imputato per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies T.U.A. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto colpevole poiché, «al fine di conseguire l’ingiusto profitto derivante dalla gestione irregolare dei rifiuti ricevuti ‒ consistente nel risparmio dei costi inerenti il corretto allestimento, la manutenzione e l’ammodernamento dell’impianto nonché derivanti dall’omessa applicazione delle corrette procedure di messa in sicurezza e recupero dei rifiuti ‒ (…) riceveva e gestiva ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi»[2].
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente lamentava in particolare che:
- «il consulente del Pubblico ministero aveva potuto ricostruire la gestione dei rifiuti dalla analisi delle ricevute fiscali e delle dichiarazioni MUD degli anni 2014-2017», ammettendosi così «implicitamente che una ricostruzione dei rifiuti è stata possibile» pur in mancanza dei FIR e pur non risultando tale movimentazione dai registri di carico-scarico; in breve, ad avviso del ricorrente la possibilità di “tracciare” la gestione dei rifiuti mediante le ricevute e MUD avrebbero escluso «la sussistenza del reato per mancanza del dolo specifico e della natura “clandestina” della attività»[3];
- risulterebbe insussistente «il dato dell’ingente quantitativo di rifiuti essendovi la prova che la società del ricorrente negli anni in considerazione ha gestito rifiuti in quantità decisamente inferiori a quelle massime autorizzate»;
- in ogni caso, difetterebbe «il requisito della abusività della condotta per l’assenza di contestazione della violazione dei titoli autorizzativi della società del ricorrente», in quanto «la presenza di una pesa in area non autorizzata non integra il requisito della abusività del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., tantomeno la presenza di un capannone che ospitava l’impianto di trattamento delle acque meteoriche e le attrezzature da lavoro».
3. La decisione della Suprema Corte
Nel pronunciarsi sulle questioni sollevate dal ricorrente la Suprema Corte ne ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque il provvedimento di condanna. Prima di focalizzare l’analisi sul “cuore” della pronuncia in commento, è opportuno richiamare brevissimamente gli elementi fondamentali, oggettivi e soggettivi, della fattispecie in parola[4], tradizionalmente qualificata come reato di pericolo astratto, di mera condotta e a dolo specifico di profitto[5].
a. La fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies del TUA
La tipicità dell’illecito richiede una pluralità di operazioni rientranti nel concetto di “gestione” di rifiuti (trasporto, ricezione, cessione etc.), dello stesso tipo oppure eterogenee[6], realizzate mediante “allestimento di mezzi” e “attività continuative organizzate” con cui l’autore riesca a trattare “ingenti quantità di rifiuti”[7].
Sebbene non sia richiesta né una struttura “associativa” né una particolare qualifica dell’autore[8], è evidente come il delitto in esame esiga una discreta organizzazione professionale di (uomini, capitali e) mezzi[9], generalmente di natura imprenditoriale anche se in forma “rudimentale”. Trascendendo ‒ forse ‒ le finalità del legislatore, il delitto in parola «si applica frequentemente al di fuori di contesti di criminalità organizzata, in ambiti di attività d’impresa non mafiosa»[10], pur essendo “l’unico delitto ambientale” richiamato nell’art. 51, comma 3 bis, del codice di rito[11].
Ancora, si tratta di un reato abituale “proprio”[12], «necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte»[13] complesse e protratte «per un lasso apprezzabile di tempo»[14]; non tutte, però, devono necessariamente costituire reato, potendo risultare meri illeciti amministrativi[15]. Al tempo stesso, «la norma dell’art. 260 cit. non può essere intesa nel senso di attribuire rilevanza a violazioni caratterizzate da mera colpa»[16].
Sotto tale ultimo profilo, ad avviso della dottrina il delitto in parola costituirebbe un reato complesso ex art. 84 c.p.[17], il che porterebbe ad escludere il concorso con altre fattispecie quali le contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A.; tesi, tuttavia, non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che ne affermerebbe, invece, il concorso[18], suffragata da una parte della dottrina in ragione della «diversità dei fatti»[19].
Infine, è opportuno ricordare che l’attività criminosa in parola ben potrebbe innestarsi nell’ambito di un più ampio contesto lecito[20], ossia «anche se tale struttura imprenditoriale non sia destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite»[21], purché «finalisticamente organizzata per la commissione delle condotte previste dall’art. 452-quaterdecies TUA»[22].
b. L’abusività della condotta
Procedendo ad esaminare il corpo della decisione, la Suprema Corte ha statuito che:
- «la condotta è “abusiva” non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative»[23];
- «con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto»[24];
- «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico»[25];
- «la natura clandestina dell’attività non costituisce requisito strutturale della fattispecie di reato»[26], tale per cui non sarebbe possibile escludere il carattere “abusivo” della condotta sol perché, ad es., i rifiuti gestiti siano in qualche modo “tracciabili” o sia comunque possibile ricostruirne aliunde la gestione: in tal caso, «la possibilità di ricostruire ex post la quantità di rifiuti trattati (e dunque di accertare un elemento tipico della fattispecie) si risolverebbe sempre a vantaggio dell’imputato perché, per assurdo, la raggiunta prova della sussistenza di un elemento strutturale della fattispecie determinerebbe l’insussistenza del reato per mancanza della natura abusiva»[27];
- «altro aspetto della abusività della condotta è costituito dall’utilizzo di ampie zone non comprese nella autorizzazione funzionale alla gestione della ingente quantità di rifiuti»[28];
- la pesa, attività rientrante nel più ampio concetto di “gestione” del rifiuto, «appartiene alla fase del “carico” del rifiuto che deve essere documentata mediante annotazione nei registri di carico e scarico (art. 1, comma 5, D.M. n. 148 del 1998) perché concorre alla individuazione dei quantitativi massimi di rifiuti che l’impianto è autorizzato a trattare. Che la “pesa” debba essere effettuata all’interno dell’area autorizzata alla gestione del rifiuto è perciò considerazione sin troppo ovvia»[29];
- «oltre alla pesa dei rifiuti (attività, quest’ultima, che non si vede come possa essere esclusa dal più ampio concetto di “gestione” del rifiuto) e al deposito degli attrezzi, nell’area non autorizzata erano stati depositati “accumuli di rifiuti tipici dell’attività svolta dall’azienda, quali pezzi di ricambio di autovetture e pneumatici”»[30].
In definitiva, ad avviso della Suprema Corte risulterebbe decisiva ‒ ai fini della natura “abusiva” della gestione e dunque della realizzazione del reato in esame ‒ la prova raggiunta in ordine:
- alla ricezione, tutt’altro che occasionale, di «numerosi conferimenti di rifiuti per quantità ogni volta considerevoli (per un totale di svariate tonnellate) da parte di soggetti non autorizzati e privi di documentazione»[31], in particolare in assenza dei FIR;
- all’omessa registrazione degli ingenti quantitativi di rifiuti ricevuti «nei registri di carico-scarico» di cui all’art. 190 T.U.A., «il quale, in caso di gestione di rifiuti (anche) pericolosi, non ammette equipollenti»[32];
- alla presenza della pesa nonché del deposito di attrezzi e di «accumuli di rifiuti tipici dell’attività svolta dall’azienda, quali pezzi di ricambio di autovetture e pneumatici», in aree non autorizzate alla gestione dei rifiuti stessi[33].
Rispetto all’assenza dei FIR[34], il ricorrente aveva argomentato che tale circostanza non fosse sufficiente ad integrare l’abusività della condotta, risultandone l’obbligo di redazione inapplicabile «a persone diverse da enti e imprese e dunque ai conferitori occasionali»; al contrario, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente provato che, per un verso, «i conferimenti erano tutt’altro che occasionali» e, per l’altro, i «conferitori erano anche titolari di imprese»[35].
Infine, con riferimento all’obiezione del ricorrente sul quantitativo “ingente” di rifiuti, asseritamente di gran lunga inferiore alla quantità complessiva per cui l’impresa era autorizzata ad operare[36], deve ricordarsi il principio consolidato per cui «il punto non è la quantità in sé di rifiuti che l’impresa poteva legittimamente gestire ma le quantità di rifiuti abusivamente gestite in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione»[37].
4. Osservazioni alla pronuncia della Corte e stato dell’arte sulla clausola di illiceità speciale
La pronuncia in commento fornisce una pregevole sintesi dei numerosi aspetti relativi alla clausola di illiceità speciale rappresentata dall’avverbio “abusivamente”[38], delineando, quindi, lo “stato dell’arte” sulle condizioni in presenza delle quali la condotta possa effettivamente dirsi abusiva.
a. “Autorizzazione mancante, scaduta, palesemente illegittima o comunque non commisurata alla tipologia di attività richiesta”
La prima ipotesi è quella dell’attività radicalmente “clandestina”, realizzata cioè in assenza delle prescritte autorizzazioni, così come quella realizzata con titoli “scaduti” oppure “palesemente illegittimi”, nonché con autorizzazioni “non commisurate alla tipologia di attività richiesta”. Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce diffusamente che “il mero dato formale” dell’esistenza del titolo abilitativo «non può precludere al giudice penale di valutare la sussistenza del reato»[39].
A tale casistica si aggiunge l’ipotesi in cui il titolo autorizzativo sia stato “illegittimamente ottenuto”[40], ad es. come “prodotto” di una vicenda corruttiva.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ‒ ripresa in parte anche dalla pronuncia in commento[41] ‒ precisa che la mancanza del titolo abilitativo potrebbe, in concreto, non risultare decisiva ai fini dell’accertamento del reato in parola «ove non sia correlabile alla gestione del traffico illecito di rifiuti». La precisazione è senz’altro apprezzabile, ponendo l’accento sulla necessità che il difetto di autorizzazione non si risolva in una carenza solo formale, bensì risulti funzionale alla realizzazione del traffico illecito: «se così non fosse qualsiasi irregolarità amministrativa si trasformerebbe automaticamente nel delitto di traffico illecito»[42]. A ben vedere, però, in un caso del genere difetterebbe più l’offensività del fatto che la sua abusività, risultando ‒ eventualmente ‒ la fattispecie concreta priva degli altri requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti dalla norma incriminatrice.
b. Le violazioni “formali” o “sostanziali” del titolo autorizzativo
Si è detto che pure le attività autorizzate potrebbero dare vita all’illecito in esame, quando siano condotte in modo totalmente difforme dal titolo[43], oppure con violazioni “sostanziali”dello stesso; risulterebbero, invece, “espunte” «dallo spettro applicativo dell’art. 452-quaterdecies c.p. violazioni solo formali, inidonee ad offendere il bene tutelato»[44]. Pur condividendo il fine raggiunto con il ragionamento poc’anzi richiamato, ancora una volta tale assunto sembra incidere più sulla offensività della condotta che sul carattere abusivo della stessa.
Del resto, anche violazioni “formali” come la mancata compilazione dei registri di carico e scarico ‒ rilevanti, peraltro, nel caso deciso dalla pronuncia in esame ‒ possono integrare i profili di abusività della condotta, a patto che «si tratti di violazioni sistematiche e strumentali a mascherare gestioni sostanzialmente contrarie alla legge o alle autorizzazioni»[45]. Proprio per evitare che qualsiasi semplice “irregolarità” possa integrare sic et simpliciter la clausola di illiceità speciale, la giurisprudenza di legittimità richiede di interpretare il requisito dell’abusività della gestione «in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto»[46].
In definitiva, le violazioni devono risultare “funzionali al traffico illecito”[47] e non devono risolversi in mere “irregolarità”.
c. La violazione “di leggi statali o regionali ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale”
Accanto alla «violazione delle prescrizioni amministrative contenute nel titolo abilitativo»[48], integra ‒ naturalmente ‒ la clausola di illiceità speciale la violazione di previsioni normative. Al riguardo, si è a lungo dibattuto se rilevi la violazione di qualsiasi normativa o soltanto di quella ambientale[49]: l’interpretazione nettamente maggioritaria tende a ricomprendere nella clausola la «violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale»[50].
In dottrina, si è proposto di circoscrivere la rilevanza alle «violazioni di norme e prescrizioni concernenti materie contigue all’ambiente», quali la disciplina in materia urbanistica, di igiene e sicurezza sul lavoro e salute pubblica[51], purché sia chiara e riconoscibile una connessione in termini di rischio con la materia ambientale.
d. La violazione dei “principi generali del diritto ambientale”
Non vi è, invece, unicità di vedute in merito alla possibilità di considerare “abusive” le condotte realizzate in violazione dei “principi generali” del dritto ambientale[52], in primis del principio di precauzione.
Accanto a chi evidenzia, condivisibilmente, come tali principi siano «indirizzati al legislatore e alla p.a.», non potendo vincolare direttamente i singoli cittadini poiché necessiterebbero «di specifiche norme di implementazione»[53], altre parte della dottrina ritiene ‒ al contrario ‒ che i delitti contro l’ambiente potrebbero configurarsi «anche nel caso in cui non vengano osservati principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative»: «lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato»[54].
e. La violazione delle best available techniques (“BAT”) e delle migliori tecniche disponibili (“MTD”)
Infine, particolarmente spinosa e controversa è la possibilità di riconoscere natura “abusiva” alla condotta che non si uniformi alle migliori tecniche disponibili (MTD) o alle best available techniques (“BAT”)[55]. è noto ‒ in estrema sintesi ‒ che queste ultime rappresentino soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo definite a livello europeo per «evitare, o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti, garantendo altresì l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti»[56]. Si precisa, inoltre, che le stesse «devono essere, comunque tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto industriale»[57]. Le BAT «sono elaborate e cristallizzate nei c.d. BAT Reference Documents»[58], le cui conclusioni (“BAT Conclusions”) sono ‒ infine ‒ oggetto di una “Decisione di esecuzione” della Commissione europea, secondo la procedura disciplinata dalla Direttiva 2010/75/UE[59].
A giudizio della Corte di Cassazione, le BAT «si distinguono, all’interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o BAT Conclusions)»[60].
Ebbene, si ammette senza particolari obiezioni l’abusività della condotta che violi le BAT puntualmente richiamate dalla normativa o dal titolo autorizzativo (segnatamente, l’AIA)[61]; viceversa, suscitano diverse perplessità gli arresti giurisprudenziali in cui il carattere abusivo della condotta è stato riconosciuto per contrasto alle BAT pur in difetto di un espresso richiamo alle stesse nel titolo abilitativo[62]. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto come potenzialmente abusiva l’attività dell’imputato che, sebbene conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, si sarebbe posta in contrasto con le BAT di settore «emanate con la decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione UE del 10 agosto 2018»[63]. Detto altrimenti, la condotta ben potrebbe essere abusiva in virtù di un titolo autorizzativo illegittimo per difetto di conformità alle BAT (cfr. par. 3.1)[64].
L’assunto è richiamato ‒ incidentalmente ‒ anche dalla pronuncia in esame, laddove la Corte ricorda che «la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle Best Available Techniques, B.A.T., in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime, assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime»[65].
Peraltro, in una successiva pronuncia nell’ambito della medesima vicenda la Suprema Corte ha precisato che, rispetto alla fattispecie dell’art. 452 quaterdecies c.p., ai fini del carattere abusivo della condotta rileverebbero non soltanto le “BAT Conclusions”, bensì «anche i BREF sulla base dei quali le BAT vengono elaborate che la Commissione europea deve raccogliere e pubblicare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CE»[66]. A tal fine, la Corte ricorda che «l’autorizzazione integrata ambientale deve essere rilasciata “tenendo conto” di quanto previsto dall’allegato XI alla Parte Seconda, e il n. 12 di tale allegato fa espresso riferimento alle “indicazioni dei documenti di riferimento delle BAT (BREF) già pubblicati”, “alle informazioni diffuse ai sensi dell’art. 29 terdecies comma 4”, nonché alle “altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea […] o da altre organizzazioni internazionali pubbliche”»[67].
In altri termini, ad avviso della Corte di Cassazione, l’art. 29 bis T.U.A. stabilisce «che le condizioni per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale devono essere definite “avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT”», ma al tempo stesso «è pur vero che, per espressa previsione della medesima disposizione di legge, “nelle more dell’emanazione delle conclusioni sulle BAT, l’autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea”»[68]. Pertanto, nelle more delle BAT Conclusions i documenti BREF continuerebbero«ad essere “riferimenti normativi”, come tali idonei a definire il parametro di legge o di autorizzazione di cui è sanzionata la violazione» anche mediante la fattispecie di reato in parola[69].
Al riguardo, diversi commentatori hanno condivisibilmente denunciato i seri rischi di una simile impostazione in termini di potenziale contrasto con i principi fondamentali in materia penale[70], sottolineando l’importanza del titolo autorizzativo nell’economia della fattispecie incriminatrice e, in generale, nei delitti contro l’ambiente; invero, l’autorizzazione avrebbe «il compito di concretizzare i limiti di svolgimento lecito di attività a rischio consentito: la condotta conforme alle regole del settore non è penalmente tipica in quanto è compiuta nella sfera di un rischio ponderato dal legislatore o dalla pubblica amministrazione in una cornice normativa predeterminata»[71]. Viceversa, riconoscere in sede giudiziaria «l’abusività come violazione delle BAT, senza il diaframma dell’autorizzazione» ‒ anzi, “bypassandolo” in toto ‒ equivarrebbe a “plasmare” «il precetto modellandolo sulla condotta in concreto tenuta, in contrasto con il divieto di analogia in materia penale»[72].
Infine, una conclusione in parte diversa si imporrebbe con riguardo alle migliori tecniche disponibili o “MTD” individuate con decreto ministeriale: in virtù del D. Lgs. n. 46/2014, la normativa di settore non prevederebbe più un esplicito dovere di allineamento alle linee guida ministeriali[73]; di conseguenza, sarebbe da escludere «che esse possano assurgere al rango di parametro normativo, potendo svolgere solo la funzione di “utili riferimenti tecnici”»[74]. Per l’effetto, «in ipotesi di disallineamento, tra linee guida MTD e BAT Conclusions recepite nell’AIA, la difformità dalle prime (MTD) non può essere assunta a parametro di abusività della condotta»[75].
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NOTE:
[1] Art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 21/2018.
[2] Cfr. Sentenza in commento, par. 2 “in diritto”.
[3] In altri termini, ad avviso del ricorrente l’attività non sarebbe stata “clandestina” «considerata la effettiva “tracciabilità” dei rifiuti stessi», sicché difetterebbe la natura “abusiva” della condotta.
[4] Cfr., tra i tanti, M. Pelissero, Reati contro l’ambiente e il territorio, (in) Trattato teorico-pratico di Diritto Penale, Torino, II ed., pagg. 231 e ss; cfr. altresì A. Galanti, Il traffico illecitodi rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità, (in) Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo n. 12/20218.
[5] Il “profitto” ben può essere integrato anche dal “risparmio di spesa”; cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 45314/2023: «(…) secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il profitto «ingiusto» del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali (…) Sembra ragionevole ritenere che risparmio di spesa costituente vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato sia quello attinente a quei costi “doverosi” che vengano “evitati”, o comunque non “esborsati”, proprio a causa dell’illecito, quale indefettibile conseguenza di quest’ultimo, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile. (…) Di conseguenza, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, potrà ritenersi profitto confiscabile il mancato “esborso” di quei costi “doverosi” evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica».
[6] Cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 315: «la pluralità può concernere una sola tipologia di operazione (es. più trasporti), ovvero distinte tipologie di operazioni (es. trasporto e smaltimento)»; in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, n. 32739/2023.
[7] Sul punto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si precisa che non ogni singola operazione di “gestione” deve avere ad oggetto un quantitativo “ingente” di rifiuti, dovendo tale requisito rapportarsi alla complessità delle attività realizzate; cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pagg. 315 e 316: «la nozione ‒ assai indeterminata ‒ di inquinamento “ingente” va rapportata non alle singole operazioni di gestione, magari di per sé aventi ad oggetto quantitativi scarsi di rifiuti, bensì al totale, rappresentato dalla somma delle varie singole operazioni». Si veda altresì Cass. pen., Sez. III, n. 39952/2019: «l’ingente quantitativo di rifiuti necessario per configurare il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle azioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate possono essere qualificate come di modesta entità» (negli stessi termini, Cass. pen., Sez. III, n. 35108/2024, Cass. pen., Sez. III, n. 46950 /2016 e Cass. pen., Sez. III, n. 12433/2005).
[8] Cfr., per tutti, C. Ruga Riva, Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione, (in) Diritto Penale Contemporaneo Rivista Trimestrale, Vol. n. 3/2023, pag. 53: «Secondo la giurisprudenza il reato è monosoggettivo, e il pronome “chiunque” non evoca necessariamente un imprenditore, nonostante l’assonanza del requisito dell’“allestimento di mezzi e attività continuative organizzate” con la definizione di imprenditore scolpita dall’art. 2082 c.c. (…), e nonostante in qualche sentenza si scriva che “per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali)”». Si veda, altresì, M.I. Bianco, I delitti contro l’ambiente, (in) Diritto Penale, Trattato Omnia, Torino, I ed., pag. 3756: «il delitto in esame può essere commesso da chiunque: è escluso, infatti, che il legislatore abbia voluto punire un “tipo d’autore”, benché appaia chiaro che la natura delle attività incriminate richieda l’esistenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale».
[9] Per tutte, Cass. pen., Sez. III, n. 35108/2024: «Il requisito dell’allestimento di mezzi richiede la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo».
[10] Così, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 314.
[11] Cfr. R. Losengo, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.?, (in) Lexambiente, 4/2020.
[12] Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35108/2024: «In quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. ha natura di reato abituale proprio che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie e si consuma con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito».
[13] Per tutti, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 315.
[14] Così, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 885. L’Autore precisa che «l’attività deve essere svolta in modo continuativo cioè non risolversi in atti isolati e sporadici». In giurisprudenza, si veda tra le tante Cass. pen., Sez. III, n. 18131/2025.
[15] Per la «individuazione della soglia minima di rilevanza penale della condotta», si segnala la possibilità di “mutuare” «il criterio dalla casistica in materia di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.» delineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 46950/2016 e Cass. pen., Sez. III, n. 47229/2012), tale per cui «l’apprezzamento della “reiterazione” delle condotte dev’essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, bensì considerando gli ulteriori parametri dettati dalla norma», così F. Procopio, Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il concorso di persone, in questa Rivista, n. 68/2025.
[16] Cass. pen., Sez. III, n. 36858/2016.
[17] Cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 317: l’Autore escluderebbe il concorso di reati tra l’art. 45 quaterdecies c.p. e altre fattispecie in materia ambientale previsti dalla legislazione speciale, in primis dal T.U.A., mediante “assorbimento”. Allo stesso risultato si perverrebbe rispetto agli illeciti amministrativi, in virtù del principio di specialità ex art. 9 L. 689/1981.
[18] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 37113/2023: «sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 452-quaterdecies c.p., e la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l’elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione»; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. III, n. 39076/2021 e Cass. pen., Sez. VI, n. 30373/2004.
[19] Così, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 885; l’Autore precisa che «per la stessa ragione, di concorso deve parlarsi nelle ipotesi di falsi in materia di tracciabilità dei rifiuti, e dei delitti di danneggiamento o di falsa fatturazione».
[20] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 5773/2014: «tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta». Cfr. altresì Cass. pen., Sez. III, n. 35108/2024: «Non si richiede, tuttavia, l’esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l’attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite». In dottrina, cfr. per tutti C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 315: «il delitto può essere commesso anche nell’ambito di attività autorizzate, alla luce del sole, qualora le modalità o tipologie di rifiuti trattate violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge».
[21] Cfr. P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 886; in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, n. 44632/2021.
[22] Cfr. P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 887. L’Autore precisa che «il reato si configura anche quando l’attività criminosa organizzata di traffico illecito di rifiuti sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale svolta lecitamente».
[23] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.13 “in diritto”.
[24] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.14 “in diritto”; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. III, n. 44449/2013.
[25] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.14 “in diritto”.
[26] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.15 “in diritto”. In Dottrina, cfr. per tutti C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 275: «“abusivamente” non significa allora “clandestinamente”, ma, più ampiamente, vuol dire in violazione di norme di legge statale o regionale o in violazione di prescrizioni amministrative contenute nel titolo abilitativo».
[27] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.15 “in diritto”.
[28] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.17 “in diritto”.
[29] Cfr. Sentenza in commento, par. 5.2 “in diritto”.
[30] Cfr. Sentenza in commento, par. 5.2 “in diritto”.
[31] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.16 “in diritto”.
[32] Cfr. Sentenza in commento, par. 4.3 “in diritto”. Cfr. art. 1, comma 4, D.M. 1° aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante approvazione dei modelli dei registri di carico e scarico).
[33] Cfr. Sentenza in commento, par. 5.2 “in diritto”.
[34] Sulla falsificazione dei FIR, si veda Cass. pen., Sez. III, n. 35108/2024: «Che i formulari di identificazione dei rifiuti all’epoca della consumazione del reato avessero natura di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo è circostanza assolutamente irrilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Ciò che rileva è la strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto sia sotto il profilo della creazione della apparente liceità del suo trasporto sia sotto il profilo della sottrazione del rifiuto al controllo della sua gestione»
[35] Cfr. Sentenza in commento, parr. 4.1 e 4.2 “in diritto”.
[36] Cfr. Sentenza in commento, par. 1.1 “in fatto”: «Oggetto di travisamento è altresì il dato dell’ingente quantitativo di rifiuti essendovi la prova che la società del ricorrente negli anni in considerazione ha gestito rifiuti in quantità decisamente inferiori a quelle massime autorizzate».
[37] Per tutte, Cass. pen., Sez. III, n. 35108/2024. Sin dalla formulazione contenuta nell’art. 53 bis del Decreto Ronchi si è precisato che «anche nell’ipotesi in cui il traffico illecito di rifiuti venga eseguito in una discarica regolarmente autorizzata, se è vero che l’ingente quantità quale elemento costitutivo del reato non può desumersi automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l’intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l’ingente quantità dev’essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti», così Cass. pen., Sez. VI, n. 30373/2004. Peraltro, Cass. pen., Sez. III, n. 791/2017 ha precisato che «l’ingente quantitativo di rifiuti gestiti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa».
[38] Per tutti, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 147: «concludendo sul punto, il concetto di abusività delinea una clausola di illiceità speciale, di carattere “extra-penale”, in aggiunta a quella penale che di per sé connota la condotta, per tal verso delimitando, per i comportamenti “non abusivi”, un’area di “rischio consentito” per l’operatore».
[39] Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 39150/2022. Nel caso di specie il ricorrente denunciava che «l’ordinanza impugnata avrebbe violato l’art. 452 quaterdecies cod. pen. con riferimento al requisito dell’abusività della condotta conseguente all’aver operato sulla base di titoli autorizzativi illegittimi», osservandosi che «ai sensi dell’art. 29 bis d.lgs. 152/2006, vigente già nel 2014, non potevano essere emanati provvedimenti autorizzativi non conformi alle Linee Guida MTD nazionali e ai BREF di settore e, pertanto le autorizzazioni di cui la CSA era in possesso non erano legittime»; pertanto, «la sistematica violazione delle disposizioni tecniche dettate nel 2006 dall’Unione Europea e nel 2007 dalle MTD nazionali ha reso abusiva l’attività autorizzata, con la possibilità di revoca del titolo abilitativo, in quanto emanato in violazione di legge».
[40] Per tutti, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 144.
[41] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.14 “in diritto”: il delitto «può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico».
[42] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 44449/2013.
[43] Il reato in parola ben potrebbe «sussistere anche in presenza delle autorizzazioni, a condizione che sia impossibile giuridicamente ricondurre la concreta gestione dei rifiuti nell’ambito dell’autorizzazione concessa, di guisa che in realtà la gestione sia condotta in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi conseguiti», per tutte, Cass. pen., Sez. III, n. 44449/2013. Negli stessi termini, Cass. pen., Sez. III, n. 8975/2023: il delitto in parola «può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata, per le modalità concrete con le quali essa viene esplicata, che risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, al punto da non potere essere ricondotte al titolo abilitativo».
[44] In dottrina, per tutti, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 317.
[45] Così, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 317.
[46] Ex multis, Cass. pen., Sez. III, n. 8975/2023.
[47] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 44449/2013: «il provvedimento impugnato appare confondere talune irregolarità riscontrate sulla base delle indagini esperite dalla P.G. con le modalità abusive che normalmente caratterizzano il traffico illecito dei rifiuti e per di più richiama irregolarità delle quali non è assolutamente chiara la relazione causale efficiente rispetto alla realizzazione del traffico illecito, apparendo avere invece una rilevanza puramente formale».
[48] Così, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pagg. 275 e 276.
[49] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 8975/2023: «Deve in proposito affermarsi che l’avverbio “abusivamente” di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi, svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti».
[50] Così, ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, n. 11998/2021, Cass. pen., Sez. III, n. 28732/2018, Cass. pen., Sez. III, n. 15865/2017.
[51] Cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 277.
[52] Cfr. artt. 3 bis e ss. T.U.A.
[53] Così, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, V ed., pag. 278.
[54] Così, L. Ramacci, Il “nuovo” art. 260 del D. Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni, (in) Ambiente e sviluppo, 2016, n. 3, pag. 173. Negli stessi termini, G. Amendola, La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale, (in) Questione Giustizia, 2016.
[55] Cfr. art. 5, comma 1 lettera l ter), T.U.A.
[56] Così, G. Amendola, Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT), (in) Lexambiente, 30 settembre 2021. Cfr. art. 3, par. 1, n. 10, Direttiva 2010/75/UE: “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
[57] Così, G. Amendola, Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT), (in) Lexambiente, 30 settembre 2021.
[58] N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 71.
[59] Cfr. altresì G. Amendola, Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT), (in) Lexambiente, 30 settembre 2021: «le BAT vengono periodicamente aggiornate a livello comunitario, sotto forma di “Decisioni”, (…) attraverso i cosiddetti BREF (BAT reference documents), i quali sono specifici per le varie tipologie di attività produttive, e riportano, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT. Queste ultime ‒ cosiddette BAT Conclusion – consistono, quindi, in una sintesi dei BREF sulle migliori tecniche disponibili».
[60] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 33089/2021.
[61] Cfr. artt. 29 bis e ss. T.U.A.
[62] Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 33089/2021: «potendo derivare la abusività della condotta non solamente dalla mancanza della autorizzazione, ma anche dalla inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa e dal mancato rispetto delle BAT, che la integrano». In dottrina, ritiene che le BAT siano «anch’esse cogenti al pari delle prescrizioni della autorizzazione» G. Amendola, Cassazione e traffico illecito di rifiuti: agisce “abusivamente” chi non rispetta le migliori tecniche disponibili (BAT), (in) Lexambiente, 2021.
[63] Nel caso di specie, attenta dottrina ha osservato tuttavia che «le BAT di cui si assume la violazione non erano state recepite nell’AIA; e neanche ancora deliberate al momento del rilascio dell’AIA. L’abusività dell’attività era stata desunta dalla non conformità alle BAT dell’attività sulla base di un giudizio che portava a bypassare del tutto il provvedimento della p.a. Sul punto la sentenza, nel legittimare de facto la disapplicazione dell’AIA per contrasto con le BAT da parte del giudice penale, in realtà non si sofferma adeguatamente sul peso dell’autorizzazione integrata ai fini dell’accertamento dell’abusività», così N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 76.
[64] In dottrina, cfr. P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 49: «diversa è l’ipotesi di attività assentita con autorizzazione integrata ambientale che non rispetti le conclusioni sulle BAT vigenti al momento del rilascio. In tal caso, è ammesso il sindacato di legittimità da parte del giudice penale». In senso critico, cfr. A. Bell, L’inquinamento ambientale al vaglio della cassazione. Quel che è stato detto e quel (tanto) che resta da dire sui confini applicativi dell’art. 452-bis cod. pen., (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 1/2022, pagg. 32 e 33, le cui condivisibili argomentazioni evidenziano che «una mera discrasia tra le BAT Conclusions e le tecniche prescritte in sede di autorizzazione non può automaticamente portare a concludere nel senso dell’illegittimità del titolo abilitativo, e tanto meno dell’abusività della condotta del privato».
[65] Cfr. Sentenza in commento, par. 3.14 “in diritto”.
[66] Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 39150/2022: «si tratta di un quadro normativo non equivoco, convergente nel far ritenere che le migliori tecniche disponibili, idonee a definire il parametro autorizzativo la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., non siano solo le BAT Conclusions, ma anche i BREF sulla base dei quali le BAT vengono elaborate che la Commissione europea deve raccogliere e pubblicare». Negli stessi termini, P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, IV ed., pag. 49: «alla difformità alle conclusioni sulle BAT deve equipararsi, stante l’identità di ratio, quella ai documenti indicati dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 29-bis quale riferimento per il rilascio dell’AIA nelle more della emanazione delle predette conclusioni».
[67] Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 39150/2022.
[68] Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 39150/2022.
[69] Così, Cass. pen., Sez. IV, n. 39150/2022; la Corte avrebbe dunque accolto la tesi del ricorrente secondo cui «l’inosservanza di prescrizioni tecniche (…) che può integrare una abusiva gestione di rifiuti rilevante ai sensi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. non riguarda solo le BAT Conclusions adottate dalla Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ma anche i documenti BREF di cui la Commissione Europea cura la raccolta, documenti che, come la BAT Conclusions, concorrono “a definire il parametro autorizzativo la cui inosservanza è sanzionata dalla norma in esame».
[70] In primis di legalità, nelle declinazioni della riserva di legge e di tassatività, nonché di colpevolezza e finanche di offensività; cfr. N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 76: «Ricapitolando, l’interpretazione accolta dalla S.C. confligge, da una parte con il principio di riserva di legge che vieta di concepire norme incriminatrici frutto dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie che travalichino il limite della ‘specificazione tecnica’; dall’altra essa contrasta con il principio di colpevolezza. È in gioco la conoscibilità/prevedibilità del precetto penale come presupposto essenziale del rimprovero colpevole. Il dovere di uniformarsi alle migliori tecniche disponibili, quando l’AIA non le recepisca, genera un cortocircuito sul piano della colpevolezza, specialmente in relazione a fattispecie dolose: l’elemento di illiceità speciale dell’abusività cade nel fuoco del dolo»; si veda, altresì, A. Ranghino, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: il mancato rispetto delle BAT determina l’abusività della condotta, in questa Rivista, n. 25/2021: «Ulteriori dubbi sorgono in tema di offensività. Al di là delle peculiarità del caso di specie, l’equazione secondo cui all’inosservanza delle best techniques consegue sempre un danno o un pericolo per l’ambiente non sembra accettabile nella misura in cui esclude, senza accertarlo, che le tecniche applicate in concreto, per quanto diverse o più obsolete, fossero, comunque, inidonee a proteggere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Infine, sotto il profilo della colpevolezza, ci si chiede quale rimprovero potrebbe essere rivolto al gestore che si sia attenuto alle prescrizioni contenute in un’autorizzazione ambientale divenuta non conforme a seguito dell’emanazione di nuove BAT o che lo fosse sin dall’inizio, ma per ragioni allo stesso non imputabili».
[71] N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 74.
[72] Così, N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 75.
[73]L’art. 29-bis TUA non contempla più l’inciso «nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro».
[74] Cfr. Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 22295 del 27/10/2014: «le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D. Lgs. 372/1999 o del D. Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari».
[75] Così, N. Pisani, Best Available Techniques (BAT) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti, (in) Lexambiente, Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente, Fasc. 2/2022, pag. 72.