L’eliminazione delle barriere architettoniche e la tutela dei beni culturali

16 Mar 2020 | amministrativo, giurisprudenza

di Elena Serra

CONSIGLIO DI STATO, Sez. II – 14 gennaio 2020, n.  355 – Pres. Greco, Est. Rocco – Comune di Napoli (avv.ti Andreottola, Barone, Ferrari, Pizza, Pulcini e Tarallo) c. Condominio di -OMISSIS – (Avv. Coduti). 

L’Amministrazione che procede al diniego di autorizzazione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche o a migliorare le condizioni di vita dei disabili o degli anziani su beni sottoposti a vincolo culturale è soggetta ad un obbligo motivazionale particolarmente intenso, poiché, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.

Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del TAR Campania che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Comune di Napoli aveva negato l’autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di un ballatoio – di smonto all’impianto di un ascensore la cui installazione era stata assentita – indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina portatrice di handicap che aveva invocato l’applicazione della l. 9 gennaio 1989 n. 13 recante le “Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche”.

Il Comune aveva negato l’autorizzazione e, in seguito, la concessione in sanatoria sulla base del parere negativo degli enti preposti alla tutela del vincolo culturale apposto sull’immobile, ai sensi dell’allora vigente L. 1497/39. In particolare, si era evidenziato che l’intervento avrebbe comportato l’alterazione della facciata dello stabile ed era stata suggerita la possibilità di superare la barriera architettonica costituita dalla rampa di scale mediante l’installazione di un apposito mezzo meccanico.

Con il ricorso di primo grado, il Condominio aveva censurato l’insufficienza delle ragioni fondanti il diniego in considerazione del disposto dell’art. 4 della l. 13/1989 che – nel disciplinare l’autorizzazione di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici sottoposti a vincolo culturale – stabilisce che l’autorizzazione può essere negata solo laddove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato e prescrive in tal caso una specifica motivazione in ordine alla natura e alla serietà del pregiudizio, alla sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

Il TAR Campania aveva accolto le predette censure ritenendo che nella specie i provvedimenti di diniego non fossero supportati da una motivazione adeguata, poiché non indicavano il grave e serio pregiudizio che sarebbe potuto derivare dalla realizzazione delle opere in questione. Secondo il giudice amministrativo infatti la ratio della l. 13/1989 è quella di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti portatori di handicap negli edifici con più piani, in una visione sostanzialistica dei rapporti di convivenza tra consociati e in diretta applicazione delle norme costituzionali poste a presidio della dignità della persona e del diritto alla salute.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR – respingendo l’appello proposto dal Comune – sottolineando, in particolare, come la l. 13/1989 abbia introdotto una disciplina a presidio di valori tutelati, non solo dall’art. 32 della Costituzione, ma anche dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con l. 18/2009. Una disciplina che non consente quindi di sacrificare tali valori se non in casi eccezionali, supportati da un onere motivazionale “particolarmente intenso”.

Con la sentenza in commento si consolida quindi l’interpretazione della giurisprudenza che riconosce la “preminenza” della tutela delle situazioni di disabilità, a fronte di altri valori costituzionalmente rilevanti, in una lettura estensiva che ricomprende, tra i soggetti tutelati, le persone affette da disagi fisici e difficoltà motorie e tra questi anche le persone anziane.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato

Serra_Cons. St. 355-2020

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