La ripetizione della VAS è necessaria solo in presenza di modifiche di piano che determinano un impatto significativo (negativo) sull’ambiente

16 Dic 2019 | giurisprudenza, amministrativo

di Ada Lucia De Cesaris ed Eleonora Gregori Ferri

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III – 18 luglio 2019, n. 1661 – Pres. Di Benedetto, Est. Plantamura – Associazione Cittadini per L’Aria Onlus (avv.ti Gerometta e Lorenzin) c. Regione Lombardia (avv.ti Pujatti e Santagostino), nei confronti di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (non costituiti in giudizio) e con l’intervento ad adiuvandum di Clientearth (avv.ti Gerometta e Serpi).

In un’ottica ispirata al bilanciamento tra il principio di precauzione e i principi propri dell’azione amministrativa, ritenuto che si operasse nell’ambito della discrezionalità amministrativa, il T.A.R. Milano ha affermato la legittimità dei provvedimenti impugnati per aver la Regione reputato, a seguito di verifica ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.) non richieda l’assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), laddove lo stesso piano non abbia un impatto “significativo” sull’ambiente e con ciò intendendosi, ex art. 12, cit., un impatto ambientale negativo.  

La sentenza in commento ha respinto il ricorso promosso al fine di far dichiarare l’illegittimità della D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, recante “Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA)” e relativi allegati, nonché degli atti e dei provvedimenti di esclusione dell’aggiornamento del P.R.I.A. dalla procedura di VAS.

In punto di fatto la sentenza ha ripercorso l’iter che ha portato all’approvazione del P.R.I.A. nel 2013, all’esito del giudizio in cui era stata accertata la violazione dell’obbligo della Regione di provvedere all’adozione di un piano per la qualità dell’aria. A ciò aveva fatto seguito, a distanza di quattro anni, un ulteriore ricorso per l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione regionale in merito all’aggiornamento del P.R.I.A., ricorso poi dichiarato improcedibile per aver la Giunta regionale disposto, in pendenza di giudizio, l’avvio del procedimento, poi concluso con l’approvazione dell’aggiornamento di detto piano.

Ciò nondimeno l’associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione dell’aggiornamento del P.R.I.A., lamentando l’inidoneità del medesimo ad assicurare il rispetto delle soglie-limite degli agenti inquinanti per carenza di istruttoria, a sua volta derivante dall’esclusione dell’espletamento della procedura di VAS e della partecipazione del pubblico.

In diritto il Collegio ha osservato che il riferimento a livello comunitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria è la Direttiva 2008/50/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 155/2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. In particolare, il Collegio ha richiamato l’art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010 che dispone, per i casi in cui i livelli degli inquinanti superino i valori limite, che la regione adotti un piano contenente “le misure necessarie ad agire (…) ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti”. Secondo la medesima norma, il piano è assoggettato a VAS “esclusivamente” laddove lo stesso abbia un impatto significativo sull’ambiente. A tal proposito, il Collegio ha precisato che “La sussistenza o meno di tale “condizione” va, poi, “verificata” seguendo […] la procedura dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 (…).”. Nel caso in esame, trattandosi di un aggiornamento di un P.R.I.A. risalente al 2013, il Collegio ha ritenuto che si configurasse un’ipotesi di “modifica minore”, ossia una variante di piano volta a emendare “soltanto alcuni aspetti, senza produrre sulle componenti ambientali conseguenze eccedenti quelle già investigate nella procedura di V.A.S. svolta per il Piano originario”.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha ribadito quanto già espresso in precedenza da altra sezione del medesimo Tribunale, ossia che “l’obbligo di ripetere la VAS può ragionevolmente prospettarsi solo a fronte di modificazioni, apportate allo strumento adottato, tali da determinare un maggior impatto sull’ambiente delle scelte di piano, mentre nessuna necessità di reiterare la procedura valutativa può ravvisarsi laddove, in sede di approvazione, si introducano misure finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 1808).

In altre parole “il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che, in un’ottica sostanzialistica tesa ad evitare interpretazioni normative che si risolvono in meri adempimenti formali, approdando poi ad inutili appesantimenti del procedimento, è incline a ritenere che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine” (cfr. in sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 169; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170; id., 2 settembre 2011, n. 2134, id., 14 marzo 2011, n. 730).

Allo stesso modo, poi, in merito alla definizione di piani e modifiche atti a produrre “impatti significativi sull’ambiente”, il Collegio ha affermato che meriti condivisione l’orientamento giurisprudenziale che circoscrive la “significatività” agli impatti ambientali negativi (cfr. in sentenza, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5370) e con ciò escludendo l’illegittimità dell’operato della Regione, “tenuto anche conto che, da un lato, viene in rilievo, qui, l’aggiornamento di un P.R.I.A. già assoggettato positivamente a V.A.S. nel 2013 e, dall’altro, che esso si propone di migliorare la qualità dell’aria rispetto a quanto sinora ottenuto attraverso il Piano oggetto d’aggiornamento”.

Sulla base di tali considerazioni, inoltre, il T.A.R. ha colto l’occasione per ribadire che la fase di controllo volta a verificare l’assoggettabilità a VAS ex 12 del Codice dell’Ambiente costituisce un’“attività tipicamente connotata da discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti” (cfr. in sentenza, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 7774).

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

De Cesaris_TAR Milano 18072019_1661

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