CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 5 maggio 2026 (dep. 4 giugno 2026), n. 20499
In caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., va disposta la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di trasporto abusivo di rifiuti.
1. Tenuità del fatto e confisca.
Non è la prima volta in cui la Cassazione si pronuncia sulla questione se, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., vada disposta la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto.
In passato[i], la Corte aveva adottato la soluzione interpretativa favorevole alla compatibilità tra tenuità del fatto e confisca asserendo che «l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall’art. 260 ter, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 in caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 256 dello stesso decreto legislativo, atteso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e che l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità».
Tale conclusione è stata però accolta con qualche perplessità dalla dottrina[ii], che ha messo in luce l’erroneo richiamo all’art. 260 ter D.Lgs. n. 152/2006 e la conseguente necessità di ricondurre la fattispecie nel perimetro indicato dall’art. 259, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006, che prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto solo in caso di condanna o di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e non di proscioglimento, come per l’appunto si verifica quando il Giudice dichiara non punibile il contravventore ex art. 131 bis c.p.
La sentenza che si presenta poteva essere dunque una “ghiotta” occasione per ritornare sull’argomento.
Nella specie, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, ha dichiarato gli stessi non punibili ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Nel proposto ricorso per cassazione, gli imputati contestavano la legittimità della confisca del mezzo utilizzato per il trasporto, applicata nonostante la sentenza impugnata non fosse di condanna.
La Suprema Corte, sul punto, ha concluso che la doglianza era manifestamente infondata limitandosi a condividere il principio di cui alla sopra riportata massima senza porsi alcuna ulteriore domanda in merito al problema qui trattato.
Per comprendere i motivi del nostro dissenso rispetto alla sentenza in epigrafe, occorre ricordare il quadro normativo in materia di confisca.
2. La confisca dei veicoli.
La questione preliminare riguarda l’art. 260 ter D.Lgs. n. 152/2006, espressamente chiamato in causa dalla sentenza in esame.
L’articolo dispone: «4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che[iii] appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256».
In primo luogo, si osserva che nella sentenza in commento, come in quella del 2020 espressamente condivisa, si parla di “sanzione amministrativa accessoria della confisca” del veicolo prevista dall’art. 260 ter, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.
La disposizione in oggetto, però, nulla dice al riguardo: infatti, il comma 5 si limita a richiamare la confisca di cui al precedente comma 4 sicché è a questa disposizione che occorre guardare per stabilire la natura della confisca di cui trattasi. Poiché il comma 4 stabilisce che è sempre disposta la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p., appare difficile disconoscere la qualificazione penale della misura ablatoria[iv].
La riconosciuta natura penale della confisca è solo il primo step della “corsa ad ostacoli” necessaria per verificare se la norma andasse applicata. Infatti, fermo restando che l’ipotesi di confisca di cui si sta discorrendo prescindeva dalla condanna del contravventore e pertanto andava disposta anche in caso di proscioglimento dell’imputato per applicazione dell’art. 131 bis c.p.[v], un primo problema nasce dal fatto che il comma 5 dell’articolo rinviava al comma 4 in cui si parla di trasporto non autorizzato di rifiuti “pericolosi” per cui nella presente fattispecie, concernente rifiuti non pericolosi, la confisca, in ogni caso, era inapplicabile.
Ma la questione dirimente, che assorbe quelle fin qui analizzate, riguarda la vigenza dell’art. 260 ter D.Lgs. n. 152/2006.
Come è noto, questa norma è stata introdotta dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 205/2010, relativo al cd. SISTRI, e ne ha seguito le sorti. Infatti, il D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, aveva disposto (art. 11, comma 3 bis) che, nei dieci mesi successivi al 1º ottobre 2013, le sanzioni di cui agli artt. 260 bis e 260 ter non si applicassero; tale norma è stata più volte rinnovata con lo spostamento in avanti della data ed infine l’art. 6, comma 1, D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, aveva soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il SISTRI abrogando contestualmente le disposizioni collegate a questa disciplina, tra cui l’art. 36, D.Lgs. n. 205/2010 e l’art. 11, comma 3 bis.
Pertanto, dal 1° gennaio 2019 l’art. 260 ter si deve ritenere implicitamente abrogato con la conseguenza che la disciplina applicabile in tema di confisca era quella “tradizionale” costituita dall’art. 259, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 [vi] che stabilisce: «Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».
Per inciso, è importante segnalare che la stessa Cassazione[vii] si è pronunciata a favore di questa ricostruzione del sistema concludendo che, per effetto della L. n. 12/2019 che ha soppresso il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI), la disciplina applicabile in materia di confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti non è quella contenuta nell’art. 260 ter, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, bensì quella prevista dall’art. 259, comma 2, stesso decreto.
Orbene, dal tenore letterale dell’art. 259, comma 2, si ricava pacificamente che la confisca – anche se qualificata come “obbligatoria” – non possa essere applicata ove non intervenga una sentenza di condanna e pertanto se l’imputato è prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. la misura non si applica. In questi stessi termini, e cioè in caso di proscioglimento per prescrizione del reato[viii], si è già espressa anche la Cassazione.
Peraltro, in materie diverse dalla gestione dei rifiuti, la Suprema Corte[ix] ha adottato la medesima linea interpretativa. Infatti, in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice, in ossequio al principio di legalità, se dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. In termini analoghi[x], si è affermato che la confisca di cui all’art. 474 bis c.p. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all’art. 464 septies c.p.p., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità del prevenuto.
3. Confisca dei veicoli e reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
Concludiamo con un’ultima considerazione.
L’art. 259, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 dispone la confisca dei veicoli per i reati relativi al “trasporto illecito di cui all’art. 256”: anche se la norma non lo specifica, è da ritenere plausibile la tesi che il riferimento sia all’ipotesi criminosa del solo comma 1 dell’art. 256, che punisce la gestione non autorizzata dei rifiuti e dunque anche il “trasporto illecito”, e non all’ipotesi del comma 4, inosservanza delle prescrizioni autorizzative, che è quella ritenuta dai Giudici nel caso di specie.
Una conferma della proposta interpretazione è rappresentata dal novello comma 1 quaterdell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006[xi], che stabilisce: «Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato».
Come si vede, non è stata espressamente estesa la confisca al reato di cui al comma 4 relativo alla violazione delle prescrizioni autorizzative.
Perciò, nel caso qui esaminato, anche per questa (autonoma) ragione, la confisca non poteva essere disposta.
Aspettiamo dunque una prossima sentenza che faccia chiarezza sull’intera problematica.
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NOTE:
[i] V. Cass. pen., Sez. III, 31 maggio 2016, n. 16607, in Foro it., 2017, II, p. 541 e soprattutto Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 24974, in Ambiente e sviluppo, 2020, p. 831.
[ii] V. Paone, Trasporto abusivo di rifiuti: la causa di non punibilità per tenuità del fatto non esclude la confisca del veicolo, in Ambiente e sviluppo, 2020, p. 931.
In argomento, v. anche V. Paone, La confisca per i reati ambientali, in Ambiente e sviluppo, 2022, p. 335 ss.
[iii] Il “che” è presente nel testo della disposizione e lo abbiamo riportato anche se lo riteniamo del tutto fuori luogo!
[iv] Questa conclusione non è scalfita dalla rubrica dell’art. 260 ter: la menzione della «Confisca» segue, dopo un punto, quella delle «Sanzioni amministrative accessorie» e ciò corrobora, anche dal punto di vista testuale, la natura penale del secondo istituto.
[v] Poiché la norma disponeva che la confisca conseguisse obbligatoriamente all’”accertamento delle violazioni” di cui al comma 1 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, era sufficiente non escludere la sussistenza del fatto per disporre la misura ablatoria.
Ricordiamo, in proposito, quanto prevede l’art. 6 L. n. 152/1975 in materia di armi: la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che la misura di sicurezza ivi contemplata è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (cfr. Cass. pen., Sez. I, 15 novembre 2017, n. 54086).
[vi] Rimasto indenne anche dopo lo tsunami costituito dal D.L. n. 116/2025 convertito in L. n. 147/2025.
[vii] Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 2022, n. 4588, in Foro it., 2023, II, p. 222.
[viii] V. Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2008, n. 23081; Cass. pen., Sez. III, 28 ottobre 2020, n. 659, in Ambiente e sviluppo, 2021, p. 210.
[ix] Cass. pen., Sez. IV, 4 dicembre 2018, n. 7526.
[x] Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 49478.
[xi] Introdotto dal D.L. n. 116/2025 convertito in L. n. 147/2025 per motivi del tutto oscuri, visto che è un doppione dell’art. 259, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006.