di Maria Gabriella Marrone
Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10681– Pres. Est. Caringella – Comune di Amantea – (Avv.ti Manzi e Reggio D’Aci) c. omissis (non costituita), Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Dipartimento Uoc Igiene Pubblica Distretto di Amantea (non costituita) e Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Raia)
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’industria qualificata come insalubre è concessa, e può essere mantenuta, a condizione che l’attività non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni moleste.
L’assoluta insufficienza motivazionale del parere negativo dell’Autorità sanitaria alla prosecuzione dell’attività industriale ritenuta insalubre e la presenza di elementi che provino l’adozione, da parte dell’impresa, dei mezzi necessari per prevenire danni ambientali giustificano il discostamento dell’Amministrazione comunale da detto parere.
Nella decisione in commento il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza emessa dal Tar Calabria con la quale era stato annullato il provvedimento di chiusura di un’impresa produttrice di marmi, in quanto ritenuta nociva per la salute dei cittadini.
La decisione di chiudere la ditta era stata assunta dal Comune unicamente sulla base delle valutazioni espresse dell’Azienda Sanitaria locale che, in un parere, aveva genericamente dichiarato che il proseguimento dell’attività dell’impresa avrebbe potuto comportare dei rischi per la salute dei cittadini.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’ordinanza sindacale affermando che tanto il provvedimento di chiusura, quanto il parere dell’autorità sanitaria, fossero carenti di motivazione, in quanto privi delle ragioni per cui, nonostante l’attività perdurasse “da oltre 50 anni” e ancorché risultasse “svolta sempre in conformità al medesimo ciclo di lavorazione” la stessa diveniva improvvisamente nociva per la salute dei cittadini.
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar Calabria evidenziando che l’art. 217 del Testo Unico delle Leggi sanitarie n. 1265 del 1934 riconosce al Sindaco il potere – dovere di controllo sulle industrie insalubri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, anche successivamente all’inizio dell’attività, ma questo potere, che può estrinsecarsi anche nell’adozione di provvedimenti cautelari o inibitori, può essere esercitato solo quando l’Amministrazione accerti effettivamente la mancata attuazione, da parte dell’impresa insalubre, di interventi volti a prevenire o ad impedire danni ambientali.
In altre parole, l’adozione di un provvedimento cautelare o inibitorio dell’attività industriale deve essere preceduta e sorretta da un’attenta e approfondita verifica istruttoria da parte del Comune, volta a bilanciare e contemperare la tutela della salute pubblica con la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
Nel caso di specie non solo l’amministrazione comunale non svolgeva ulteriore attività istruttoria, a fronte della carenza motivazionale del parere dell’autorità sanitaria posto a fondamento dell’ordinanza, ma ignorava anche la documentazione prodotta dalla Società, nella quale si rappresentava l’esistenza delle autorizzazioni ambientali necessarie e il loro rispetto nel tempo.
In presenza, dunque, dei presupposti che avrebbero dovuto condurre il Comune a discostarsi dal parere dell’autorità sanitaria ossia “l’assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte – o comunque acquisite dall’amministrazione comunale – che provino l’inattendibilità del parere e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconveniente sanitari ascrivibili all’azienda”, il Consiglio di Stato ha ribadito l’illegittimità del provvedimento di chiusura in quanto viziato da illogicità manifesta per carenza di motivazione e difetto di istruttoria come, del resto, già accertato dalla sentenza di primo grado.
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Marrone_Cons. St n. 10681_2022
Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.