CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 1° aprile 2025 (ud. 13 febbraio 2025) n. 12514
In tema di inquinamento ambientale, l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies comma 1, prima parte, c.p. consiste nella condotta di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori e perciò fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzati, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva, quanto concreta interruzione delle conseguenze del reato.
1. Premessa: il caso oggetto della decisione
Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è espressa in merito ad una vicenda relativa a contestazioni mosse a carico degli esercenti una officina meccanica, attività che veniva svolta in assenza di titoli autorizzativi, di documentazione per la tracciabilità dei rifiuti così come, infine, di presidi a tutela delle matrici ambientali.
A carico degli imputati era contestata una ipotesi di reato di inquinamento ambientale in forma dolosa (art. 452 bis c.p.), correlata in particolare a condotte di sversamento di inquinanti liquidi sul terreno dell’officina e dell’area circostante, che davano causa ad una compromissione o comunque al deterioramento di porzioni estese di suolo e sottosuolo circostanti l’officina in questione[i].
Nell’esaminare, per poi dichiararlo inammissibile, il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse degli imputati[ii], la Corte ha fatto riferimento alla interpretazione ormai consolidatasi in relazione al delitto ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. in punto sia di elementi costitutivi della fattispecie, sia di canoni e criteri di prova per la verifica dei danni conseguenti allo stesso.
Vengono infatti richiamati gli esiti dell’esame dello stato dei luoghi come ricostruito dalle sentenze di merito, per evidenziare la correttezza e completezza delle conclusioni cui erano giunti i Giudici di primo e di secondo grado in relazione alla figura di reato di inquinamento ambientale la quale – ricorda la sentenza – rappresenta una ipotesi di “reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa”[iii]
Da ciò deriva, precisa la Corte, un importante corollario: l’affermazione di responsabilità deve sempre necessariamente presupporre l’accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all’ambiente “secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice”.
Da un lato, dunque, viene in rilievo una esigenza di concretezza e specificità al fine di assolvere ai requisiti di significatività ovvero di misurabilità della compromissione o del deterioramento dell’ambiente attinto dalla condotta illecita; dall’altro, tuttavia, non viene richiesto di dover assolvere alla prova della significatività ovvero della rilevanza della contaminazione in conformità ai parametri dettati dagli artt. 240 e ss. D.Lgs. n. 152/2006[iv], né di dover attivare necessariamente specifici accertamenti tecnici[v].
Ripercorsa quindi la “descrizione attualizzante” dello stato dei luoghi sviluppata nelle sentenze di merito e riconosciuto altresì che le motivazioni delle stesse pronunce ricomprendevano anche un complessivo esame dello stato dei luoghi finalizzato alla verifica della sussistenza del danno conseguente al reato in contestazione, la Suprema Corte conclude per la inammissibilità del primo motivo di ricorso, affermando persino che i ricorrenti non si sarebbero affatto confrontati con la articolata motivazione di merito, così anche incorrendo nel cd. deficit di specificità estrinseca[vi].
1.2 La sentenza in commento manifesta invece un maggiore interesse relativamente alle argomentazioni sviluppate in merito al secondo motivo di ricorso, che forniscono precisazioni relative all’ambito di operatività della attenuante del cd. ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies c.p. ed alle caratteristiche e requisiti delle iniziative ripristinatorie poste in essere a cura degli imputati affinché le stesse possano essere validamente ed effettivamente ricondotte alla attenuante speciale citata, con conseguente riconoscimento del relativo (e significativo) effetto diminuente della pena.
Con tale secondo motivo, i ricorrenti deducevano il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 452 decies c.p. e il vizio di mancanza di motivazione perché apparente in relazione alla mancata applicazione della attenuante speciale del cd. ravvedimento operoso nonostante – affermano gli stessi – si sarebbero attivati per evitare il protrarsi di ulteriori conseguenze; ancora, il ricorso contestava la esclusione, da parte della Corte d’Appello, di una collaborazione degli imputati, osservando che gli stessi non avrebbero potuto porre in essere spontaneamente ed in via autonoma una attività di bonifica tecnicamente intesa ed anzi, al contrario, sarebbe stato provato che i ricorrenti avrebbero collaborato alla messa in sicurezza in corso nelle aree oggetto di imputazione.
Nello svolgere un riepilogo sistematico della diminuente in commento, la Corte richiama efficacemente il fatto che, sotto il profilo testuale, l’art. 452-decies c.p. riporta una sorta di catalogo di condotte integranti la circostanza attenuante ad effetto speciale in parola e che tali condotte paiono attingere anche ad analoghe previsioni proprie del cd. diritto premiale, presentando in comune tra loro il connotato di un “ravvedimento che si distingue e caratterizza per la comune matrice della effettiva quanto concreta messa in opera di una riparazione rispetto al reato, di tipo sostanziale, siccome inerente agli effetti del reato stesso, ovvero di tipo processuale, siccome riguardante la ricostruzione del fatto, degli autori o la eliminazione di risorse potenzialmente strumentali per la commissione dei delitti”.
Nel merito della censura, la Corte si risolve a dichiararne la manifesta infondatezza richiamando il fatto che, diversamente da quanto i ricorrenti avevano inteso rappresentare nella propria impugnazione, i Giudici di merito avevano sottolineato “non solo l’assenza di ogni spontanea iniziativa per elidere le conseguenze del reato”, ma anche il fatto che gli imputati si sarebbero limitati unicamente a rimuovere determinati rifiuti presenti nell’area sequestrata (costituiti da residui ferrosi, dunque materiali persino differenti dai liquidi inquinanti direttamente richiamati nella contestazione), rappresentando tale attivazione una iniziativa per il vero “necessitata, trattandosi di materiale che ostacolava le operazioni di bonifica e controllo in corso”.
Ed infatti risulta che una bonifica dell’area in sequestro sia in concreto stata effettuata e che le relative attività avrebbero necessitato di un tempo pari a tre anni per il relativo completamento, senza che i ricorrenti si fossero adoperati nell’effettuare alcuna delle operazioni preliminari di prevenzione, analisi ed eventuale bonifica né, tantomeno, quella di bonifica in senso tecnico.
2. La diminuente del ravvedimento operoso – Aspetti sostanziali
Passando più in dettaglio all’esame della diminuente del cd. ravvedimento operoso disciplinata all’art. 452 decies c.p.[vii], la sentenza in esame ripercorre la casistica contemplata dalla norma, che contiene al proprio interno due distinte categorie di condotte: in primo luogo, viene in rilievo la condotta di colui che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, previsione che “fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzabili (e distinti come tali da quelli pure specificati nell’articolo in esame), ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato”.
In secondo luogo, la norma richiama la distinta condotta di colui che provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, attività tutte che non trovano una più specifica ed espressa definizione nell’ambito della diminuente in esame, per le quali è stato pacificamente affermato possa farsi richiamo alle attività più rigorosamente definite all’art. 240 D.Lgs n. 152/2006[viii].
Partendo da tali premesse, la Corte evidenzia come la ratio della disposizione in esame, connotata da una prospettiva di risultato, imponga la integrazione di un effettivo e concreto aiuto all’ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto, per poter ritenere sussistente in concreto la diminuente, e ciò a maggior ragione avuto riguardo alla consistente riduzione di pena prevista (dalla metà a due terzi[ix]).
Nella disamina del catalogo della casistica ricompresa nella norma, la sentenza afferma quindi che “l’uso del verbo adoperarsi, obiettivamente suscettibile di interpretazioni riduttive valorizzanti la mera buona volontà disgiunta dal risultato, deve essere considerato nel quadro dell’ispirazione di fondo della norma […] e quindi deve essere valorizzato in una stretta correlazione con l’elisione delle conseguenze ulteriori, posto anche che l’espressione ‘adoperarsi per’ ben può essere intesa anche nel senso, conforme alla interpretazione che qui si prospetta, di ‘salvaguardare’, come tale implicante un risultato”.
Sotto una prospettiva finale di sintesi, la Suprema Corte precisa che la diminuente del ravvedimento operoso tende quindi ad assicurare una risposta premiale rispetto ad una effettiva riparazione, ciò che implica il carattere oggettivo della attenuante e la concretezza ed effettività del risultato. Correlativamente, “la premialità intrinseca alla attenuante esclude la configurabilità in presenza di condotte doverose e necessitate, per le quali manchi ogni spazio deliberativo per l’interessato, non potendosi valorizzare a suo favore condotte imposte nel quadro di procedimenti necessitati”.
3. La diminuente del ravvedimento operoso – Aspetti processuali
L’esame della Corte si sposta quindi sul piano processuale, al fine di individuare il termine utile affinché l’attivazione prestata possa rivelarsi rilevante ai fini della diminuzione della pena.
Sul punto si osserva che le condotte di attivazione contemplate dalla norma in commento appaiono “circostanze di natura strutturalmente estrinseca, che non inerisce né all’esecuzione né alla consumazione del fatto criminoso. In questo modo il ravvedimento in parola può verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato, ma è comunque necessario che sia fissato un termine entro cui il suo manifestarsi, quanto meno iniziale […], abbia rilievo ai fini dell’applicazione della legge penale”.
Facendo quindi richiamo ai principi generali dettati in tema di circostanze relative al ravvedimento operoso del reo, la Corte afferma che anche la diminuente di cui all’art. 452 decies c.p. “partecipa pertanto alla disciplina comune dettata dal codice penale all’art. 62 n. 6 c.p., il quale esprime un principio generale quanto al termine utile perché l’attivazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena”, termine che in concreto si colloca anteriormente al giudizio ed in particolare al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Entro il termine indicato, dunque, si ritiene che l’iniziativa di ravvedimento debba essersi quantomeno attivata, coerentemente con la previsione successivamente riportata al comma 2 della disposizione in commento che prevede la facoltà, per l’imputato, di richiedere una sospensione del procedimento penale per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente che fossero – appunto – già in corso di esecuzione.
La disposizione di cui all’art. 452 decies c.p. contempla, seppure attraverso una enucleazione apparentemente differenziata, una disciplina uniforme e coerente delle casistiche rilevanti, che ritrova unitarietà proprio nella previsione di cui al comma 2 da ultimo richiamata la quale espressamente estende la facoltà di richiedere la sospensione del procedimento anche ai casi nei quali siano in corso “attività di cui al comma precedente”, così comprendendo anche le iniziative che evitino che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.
Sotto un punto di vista processuale, dunque, viene confermata la coerenza della previsione di un termine ultimo per – quantomeno – attivare le iniziative riparatorie / ripristinatorie previste dalla norma in esame, coerenza rafforzata anche dalla espressa previsione della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento penale per il caso in cui al ricorrere del termine ultimo processuale tali attività siano soltanto state attivate o comunque non siano ancora state completate.
Sul punto, la Corte afferma altresì che la previsione di un termine ultimo per la attivazione delle condotte riparatorie / ripristinatorie sopra richiamate si imporrebbe “ancor più per la peculiarità della materia, cui inerisce l’attenuante, relativa a profili ambientali, rispetto ai quali appare coerente e connaturale al bene protetto la fissazione di un termine massimo almeno di inizio dell’azione riparatoria, che come tale renda effettiva ed efficace la stessa (cui osta naturalmente, ed al contrario, un prolungato decorso temporale del reato e dei suoi effetti, con relativo ordinario consolidamento) e in tal senso ne promuova la realizzazione”.
4. Profili critici in relazione alla concreta operatività della diminuente in esame.
Preclusioni processuali e rapporto con procedure cogenti e pene accessorie.
4.1 Si è osservato che i requisiti richiesti per l’applicabilità della diminuente del ravvedimento operoso sono sostanzialmente i seguenti: spontaneità della iniziativa dell’imputato, tempestività della iniziativa medesima ed effettività dei risultati.
Quanto alla effettività dei risultati, non pare immediatamente individuabile un profilo critico efficacemente affrontabile nell’ambito del presente commento, potendosi infatti in astratto ipotizzare situazioni nelle quali, in ragione del ricorrere di variabili preventivamente non individuate o individuabili[x], gli obiettivi di bonifica di cui al progetto approvato non vengano raggiunti (o comunque non vengano raggiunti entro il termine utile per la posizione processuale dell’imputato).
Al contrario, in relazione alle caratteristiche di spontaneità e di tempestività si individuano potenziali profili critici che ne potrebbero circoscrivere irragionevolmente l’ambito di applicazione.
4.2 Quanto al primo profilo, si consideri l’esigenza di contemperare la previsione di spontaneità dell’intervento ripristinatorio affinché allo stesso possa conseguire quell’effetto premiale proprio della ratio della norma, rispetto al ricorrere di procedure cogenti che, almeno in parte, abbiano un ambito sovrapponibile con una attivazione apprezzabile appunto a titolo di ravvedimento operoso.
Il riferimento va, ad esempio, al caso di emissione di ordine di ripristino dello stato dei luoghi ovvero di ordinanza ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 con la quale, come noto, il Sindaco impone di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del soggetto resosi responsabile di un illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
Sebbene tale ipotesi si ricolleghi più facilmente a contesti caratterizzati da una più circoscritta compromissione delle matrici ambientali, cui debba correlarsi quindi la contestazione di addebiti contravvenzionali e non dei delitti ambientali rispetto ai quali trova espressa applicazione la diminuente di cui all’art. 452 decies c.p., non può escludersi che nell’ambito di una vicenda giudiziaria avente ad oggetto ipotesi di reato di cui al Titolo VI bis del codice penale si inserisca anche un iter sanzionatorio promosso ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Pare ragionevole concludere, in tale prospettiva, per l’opportunità di consentire la valorizzazione a favore dell’imputato della relativa attivazione, sempre che la stessa si connoti al contempo anche per tempestività ed efficacia del risultato finale; al contrario, e paradossalmente, risulterebbe maggiormente premiante per l’imputato trovarsi in relazione con Enti territoriali assenti, che omettano di attivare le proprie tipiche iniziative “sanzionatorie / disciplinari” (diffida, ordine di sospensione / revoca dell’autorizzazione, ordinanza-ingiunzione, ordine di ripristino).
Una tale prospettiva non può però considerarsi auspicabile, in quanto si correlerebbe ad una inottemperanza al principio generale di buon andamento della Pubblica Amministrazione che impone agli Enti territoriali di attivare le iniziative loro proprie al ricorrere dei relativi presupposti.
Al contempo, neppure pare coerente privare dei benefici previsti dall’art. 452 decies c.p. il singolo che, seppure a seguito di “sollecitazione” della P.A., porti efficacemente a conclusione una iniziativa ripristinatoria che normalmente nella realtà va ben oltre la mera iniziale attivazione, esigendo concrete e significative risorse per poter essere portata a compimento.
In continuità con quanto esposto, si consideri anche come l’imposizione a carico dell’imputato dell’onere di attivare iniziative volte al ripristino dello stato dei luoghi si ritrovi anche tra le sanzioni accessorie previste per le fattispecie di reato ambientali[xi], a riprova del fatto che la ratio del sistema è inequivocamente quella di tendere ad assicurare che le conseguenze del reato vengano eliminate e rimediate in via anticipata dal reo medesimo, cosicché in ottica pragmatica ricadano sullo stesso i relativi oneri (economici e non solo).
Muovendo da tale prospettiva, dunque, risulterebbe incoerente pretendere che, affinché possa essere valorizzata quale diminuente del ravvedimento operoso, l’attivazione dell’imputato debba essere del tutto slegata da una qualsivoglia iniziativa od intervento – necessariamente cogente – della Pubblica Amministrazione.
4.3 Sotto un diverso punto di vista, rivela potenziali riflessi critici anche la previsione del termine ultimo (individuato nella dichiarazione di apertura del dibattimento) entro il quale l’imputato debba completare la propria attivazione affinché la stessa possa essere concretamente applicabile con correlata diminuzione della pena che venisse irrogata al termine del processo.
L’aspetto che genera i riflessi critici di cui infra, in particolare, è rappresentato dalla previsione per la quale – quantomeno all’apparenza della lettera normativa – l’imputato sarebbe facoltizzato ad avanzare richiesta di sospensione del procedimento per un periodo massimo di due anni solo in vista della dichiarazione di apertura del dibattimento e cioè nella ipotesi in cui, giunto in procinto di tale significativo momento processuale, l’intervento ambientale non sia ancora giunto a completamento.
Tenuto conto del fatto che per i delitti ambientali di cui al Titolo VI bis del codice penale, come noto, è prevista la celebrazione della udienza preliminare, ben si comprende il disallineamento tra il momento processuale al quale la legge riconduce espressamente la facoltà per l’imputato di richiedere la sospensione del procedimento per completare l’intervento ambientale già attivato ed in corso (la dichiarazione di apertura del dibattimento) e quello entro il quale debbano invece essere formalizzate le richieste di accesso ai riti alternativi (l’udienza preliminare).
Ove, infatti, l’imputato intendesse accedere ad un rito alternativo, a tale legittima opzione si correlerebbe un termine ultimo del processo stesso anticipato rispetto a quello della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Nella prassi concreta, infatti, alla iniziativa dell’imputato valorizzabile quale condotta premiale ben può correlarsi l’interesse a definire gli addebiti accedendo ad esempio al patteggiamento, assommando così le molteplici previsioni diminuenti applicabili e beneficiando peraltro anche in termini quantitativi di un mutuo effetto amplificatorio delle stesse con massimizzazione dei vantaggi.
Senonché, all’atto della formalizzazione di richiesta di accesso ad un rito alternativo, l’imputato si troverebbe in una situazione nella quale il procedimento ancora non sarebbe giunto (né mai ci giungerebbe per il vero) al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, cosicché lo stesso imputato potrebbe trovarsi pregiudicato, a causa della propria scelta processuale, nelle tempistiche disponibili per completare le iniziative di ravvedimento operoso e beneficiare quindi della correlata diminuzione della pena rispetto a chi invece optasse per l’ordinaria istruttoria dibattimentale.
La circostanza che la lettera della norma relativa alla previsione di sospensione del procedimento espressamente si riferisca soltanto al momento processuale della dichiarazione di apertura del dibattimento rappresenta certamente un elemento critico, fonte di attriti con il più generale contesto premiale cui l’imputato potrebbe legittimamente tendere facendosi per l’appunto carico in via anticipata degli oneri necessari per pervenire al ripristino ambientale.
A sostegno, invece, della ragionevolezza se non persino della doverosità di una tale impostazione, si è fatto riferimento alla natura acceleratoria dei giudizi alternativi, ritenuta di per sé ontologicamente incompatibile con una sospensione del procedimento penale.
Nei fatti, tale impostazione potrebbe limitare l’interesse dell’imputato ad investire tutte le risorse astrattamente disponibili nella esecuzione di attività riparatorie a favore dell’ambiente ove al contempo non fosse possibile per lo stesso fare affidamento sulla effettiva disponibilità – in pendenza del procedimento penale – del tempo necessario per il loro completamento, ponendosi in definitiva in antitesi con lo spirito ispiratore della riforma di cui alla L. n. 68/2015 volto ad incentivare l’attivazione di interventi utili a porre rimedio alle situazioni di compromissione ambientale.
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NOTE:
[i] Ulteriore addebito che veniva contestato agli imputati si riferiva alla ipotesi di reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.) e si correlava all’aver proseguito l’attività anche successivamente alla esecuzione del provvedimento di sequestro che aveva attinto l’intero sito, dunque sia le aree esterne oggetto dell’originario provvedimento cautelare eseguito d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, sia anche il capannone che veniva invece successivamente ricompreso nel decreto di sequestro emesso dal GIP in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero.
[ii] Con il primo motivo di ricorso era rappresentato il vizio di violazione di legge e di motivazione delle sentenze di merito in punto di ritenuta sussistenza della ipotesi di reato in contestazione, proponendo altresì la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 137 e 256 D.Lgs. n. 152/2006.
[iii] In merito all’analisi sistematica del delitto di cui all’art. 452 decies c.p., la sentenza in commento richiama le precedenti pronunce Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17400 e Cass. pen. Sez. III, 19 settembre 2018, n. 50018.
[iv] Il Titolo V alla Parte IV D.Lgs n. 152/2006 disciplina “gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio ‘chi inquina paga’“, come letteralmente riportato all’art. 239 T.U.A.
[v] In proposito la sentenza in commento richiama il precedente di cui a Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n.28732.
[vi] Atteso che, afferma la sentenza in commento, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Cass. pen. Sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Cass. pen., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11951).
[vii] Il presente commento sarà limitato alle condotte di stampo sostanziale cui viene ricondotto il più ampio effetto diminuente della pena, escludendosi invece l’approfondimento della ulteriore ipotesi di condotta collaborativa, di stampo processuale, riferita al caso di aiuto – anche in tale caso, comunque, concreto – fornito all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
[viii] Con la conseguenza, favorevole al reo, che in assenza di specifici riferimenti nella norma in commento a “quale” procedura di messa in sicurezza l’art. 452 decies c.p. intenda riferirsi, “nulla osta alla possibilità di contemplare sia la cd. messa in sicurezza di urgenza che quella operativa e quella permanente”.
[ix] Si richiama peraltro la previsione dell’ulteriore effetto premiale ricondotto alla ipotesi di efficace completamento di attività valorizzabili alla stregua di ravvedimento operoso ex art. 452 decies c.p., riferito alla previsione di esclusione della confisca contenuta all’art. 452 undecies c.p. che letteralmente recita: “L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”.
[x] Si pensi ad esempio ad un intervento di bonifica da eseguirsi su suolo e sottosuolo interessato dalla presenza di falda acquifera, la quale genera un inevitabile “dinamismo” delle matrici ambientali con conseguente e frequente esigenza di adottare adeguamenti delle fasi operative rispetto all’originario progetto approvato.
[xi] Si veda in proposito il dettato dell’art 452 duodecies c.p. per quanto attiene i delitti ambientali di cui al Titolo VI bis del codice penale, nonché le previsioni di cui agli artt. 192, comma 3, 256, comma 3 e 257, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 per quanto attiene le contravvenzioni ricomprese nel medesimo Testo Unico Ambientale.