Il plateatico sui navigli corrisponde a zona non classificata acusticamente

15 Nov 2019 | amministrativo, in evidenza 2, giurisprudenza

di Alida Grizzoli 

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III – 12 settembre 2019, n.  1963 – Pres. Di Benedetto, Est. Mameli – Comune di Milano (Avvocatura comunale), ARPA Lombardia (avv. Battaini) c. S. S. S.r.l. (avv.ti Crisafulli, De Ruvo, Mannoi). 

L’area esterna in concessione (plateatico) ove viene esercitata l’attività di bar e ristorante nella zona dei Navigli a Milano, in quanto parte della strada, è priva di classificazione acustica in base al Documento di classificazione del Comune di Milano e ad essa non possono applicarsi i valori di emissione sonora della zona, ma solo quelli di immissione da rilevarsi ai recettori

Con sentenza n. 1963 del 12 settembre 2019, il T.A.R. Lombardia – Milano, in accoglimento del ricorso proposto da S.S. S.r.l. contro il Comune di Milano e ARPA Lombardia, ha affermato che il plateatico, rientrando nella sede stradale, corrisponde a zona non classificata acusticamente nel Comune di Milano.

La società ricorrente esercita la propria attività nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento post cena, gestendo un pubblico esercizio (bar e ristorante) nella cosiddetta “zona Navigli” del Comune di Milano, con concessione di un’area esterna (plateatico) senza limite di posti a sedere. L’orario di apertura del pubblico esercizio è dalle ore 07:30 alle ore 02:00 nei giorni infrasettimanali, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 nei giorni di sabato e domenica.

Ebbene, in data 10 ottobre 2017 la società presentava al Comune di Milano una “Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio” relativamente all’impatto acustico del predetto locale, allegando la relazione tecnica previsionale di impatto acustico redatta dal proprio consulente tecnico e attestante il rispetto da parte del pubblico esercizio dei limiti di legge in materia di impatto acustico.

Il Comune di Milano trasmetteva alla società il parere di ARPA Lombardia, il quale evidenziava il rispetto dei limiti di legge sull’impatto acustico solo in relazione alla occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 38 posti per il solo periodo di riferimento diurno (ore 06:00 – 22:00) e non anche per il periodo di riferimento notturno (ore 22:00 – 06:00).

S.S. S.r.l. proponeva dunque ricorso per l’annullamento della nota del Comune di Milano e del parere di ARPA Lombardia dinanzi al T.A.R. Lombardia – Milano, il quale con ordinanza n. 893 del 21 giugno 2018 sospendeva in via cautelare i suddetti provvedimenti e ordinava al Comune e ad ARPA di rinnovare le valutazioni tecniche e amministrative di rispettiva competenza in contraddittorio con la società ricorrente.

Tuttavia, il parere elaborato da ARPA a seguito del rinnovo della valutazione di impatto acustico ordinata dal T.A.R., trasmesso dal Comune di Milano alla società interessata, confermava il mancato rispetto dei limiti di emissione in relazione al plateatico nel periodo di riferimento notturno (ossia dalle ore 22:00) sulla base delle seguenti motivazioni:

  • erroneità della valutazione previsionale d’impatto acustico della società ricorrente nel ritenere la non applicabilità al plateatico esterno del valore limite di emissione, bensì solo del valore limite assoluto d’immissione: secondo ARPA il contributo, essendo dovuto ad una sola sorgente sonora, avrebbe dovuto essere confrontato con il valore limite di emissione e non con il valore limite assoluto d’immissione, il quale si riferisce a tutte le sorgenti sonore presenti nel contesto esaminato;
  • il valore stimato al primo recettore residenziale, già “spalmato” su tutto il tempo di riferimento notturno, era già superiore al valore limite di emissione previsto per la classe III nel tempo di riferimento notturno del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Milano;
  • la stessa valutazione previsionale d’impatto acustico della società ricorrente dichiarava il superamento dei valori limite assoluti di immissioni, già senza il contributo della pertinenza esterna, di talché la richiesta di apertura di un nuovo plateatico, in orario notturno, sarebbe avvenuta in un’area con limite di immissione non rispettato;
  • in merito alla contestazione sull’identificazione spaziale del punto in cui stimare il livello di emissione, ARPA sosteneva che dalla lettura combinata della Legge 447/95 e del DPCM 14/11/97, il punto di emissione avrebbe dovuto essere posto al primo recettore fruibile, poiché “porre il punto di emissione a livello strada non avrebbe alcun senso ai fini preventivi e contravverrebbe i disposti del citato art. 2 del DPCM 14/11/97”.

La società impugnava dunque anche la seconda nota del Comune di Milano e il secondo parere di ARPA con ricorso per motivi aggiunti.

Ebbene, il T.A.R. Lombardia – Milano, con sentenza n. 1963 del 12 settembre 2019, ha accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, il T.A.R. ha affermato che il presupposto sulla base del quale ARPA ha applicato al plateatico i limiti di emissione di cui all’art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 1997 (ossia l’assimilazione del plateatico alla classificazione stabilita per la via in cui è collocato l’esercizio pubblico, la classe III) è errato alla luce di quanto disposto nel Documento di Classificazione Acustica del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013, ove viene espressamente indicato che “Le strade, i sedimi ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sono stati classificati” e che “Le strade, le ferrovie e i corsi d’acqua non sono classificati acusticamente”.

I giudici amministrativi hanno dunque ritenuto che, sulla base del Documento di Classificazione del Comune di Milano e dell’art. 3, comma 1, n. 33 del Codice della Strada (ai sensi del quale il marciapiede è definito quale “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”), “il plateatico, in quanto parte della strada, in base al Documento di classificazione acustica del Comune di Milano non è classificato a tale fine”.

Inoltre, il T.A.R. ha ritenuto non condivisibile l’impostazione di ARPA secondo la quale, sulla base delle misurazioni di rumore residuo riportate dal tecnico competente in acustica ambientale, risulterebbe superato il limite assoluto di immissione[i] per il periodo di riferimento notturno nell’area dovuto al complesso delle sorgenti sonore (es. traffico veicolare, passanti, etc.): “Quanto ai valori limite di immissione va rilevato che ARPA, pur dando atto che il superamento del limite assoluto di immissione per il periodo di riferimento notturno nell’area in esame è dovuto al complesso delle sorgenti sonore (es. traffico veicolare, passanti, etc.) ne ha imputato la causa al rumore del plateatico dell’esercizio commerciale. Dunque, a prescindere dalla poca chiarezza del rilievo di ARPA, laddove si riferisce ai livelli di emissione misurati ai ricettori (con una evidente confusione tra valori di emissione e di immissione), il parere dell’Agenzia risulta contraddittorio in quanto sembra, da un lato, far proprio il rilievo del superamento dei valori di immissione in ragione del clima acustico della zona e del rumore residuale (quindi al complesso delle sorgenti sonore), dall’altro imputa incomprensibilmente tale superamento al plateatico del pubblico esercizio”.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, il T.A.R. Lombardia – Milano, ritenendo che le conclusioni di ARPA mostrassero una carenza sotto il profilo logico, non colmata neppure dalla rinnovazione dell’attività istruttoria, ha accolto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti di S.S. S.r.l. e disposto l’annullamento degli atti impugnati.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato

Grizzoli_TAR Milano 1963_2019

[i] Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f), L. 447/1995 per valore limite di immissione si intende “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”; ai sensi del comma 3 della medesima norma “I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”. I valori limite assoluti di immissione sono indicati nella tabella C del DPCM 14 novembre 1997, sulla base della classificazione acustica della zona e del periodo di riferimento.

SCARICA L’ARTICOLO IN VERSIONE PDF

Grizzoli_1963-2019

 

Scritto da