Il mancato pagamento del canone previsto dall’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali legittima la revoca dell’autorizzazione

12 Apr 2019 | giurisprudenza, amministrativo

di Carlo Coppini

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I – 21 gennaio 2019, n. 31 – Pres. Settesoldi, Est Bardino – C. srl in liquidazione in amministrazione straordinaria S.p.A. (Avv. A. Bianchini) c. C. S.p.A. (Avv.ti L. Ponti e L. De Pauli), Consulta d’Ambito per il SII Centrale del Friuli

E’ legittimo il comportamento dell’ente gestore delle acque pubbliche che, preso atto della situazione di grave inadempimento del soggetto autorizzato allo scarico idrico, ha subordinato il ripristino dell’accesso al servizio di scarico delle acque reflue nel corpo idrico alla preventiva estinzione delle pendenze pregresse, così da scongiurare l’ulteriore propagazione della situazione di squilibrio finanziario generata dalla mancata copertura dei costi connessi alle prestazioni individuali pretese dalla società ricorrente.

La vicenda sottoposta al giudizio del TAR per il Friuli Venezia Giulia trae spunto dalla contestazione che l’ente di gestione delle acque friulane, impegnato nella salvaguardia e nella tutela della risorsa idrica, del territorio e della salute pubblica, rivolgeva ripetutamente a un’industria che, sebbene regolarmente autorizzata a convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, previo regolare trattamento tramite appositi depuratori, eludeva ripetutamente il proprio obbligo di pagare il servizio di depurazione, sino a raggiungere la somma di oltre € 500.000,00 di debito. Nel caso di specie, è stato ritenuto che l’ente pubblico di gestione possa correttamente esercitare il potere di controllo della salute pubblica, dell’igiene e delle risorse idriche pubbliche attraverso l’imposizione al rispetto del principio sinallagmatico del do ut des, senza dover incorrere, per questo motivo, nel vizio di abuso della propria posizione “monopolista” del servizio. Trasferendo tale principio nella realtà esaminata dai giudici – interrogati anche per valutare la legittimità del diniego opposto dall’ente alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione – si può ben comprendere l’ineludibilità dell’obbligo di qualunque soggetto che scarica le proprie acque reflue nei corpi idrici di adempiere al pagamento del servizio prestato dallo stesso ente per garantirne l’efficienza attraverso una precisa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In parole povere, la correttezza del ragionamento svolto dai giudici del Tar per il Friuli Venezia Giulia discende da una legittima interpretazione delle regole che presidiano lo svolgimento di un’attività sottoposta al regime autorizzatorio previsto dal D. Lgs 152/2006 la cui violazione, come noto, comporta l’avvio di precisi procedimenti sanzionatori graduati in funzione della gravità e ciò sia in via provvisoria, mediante la sospensione dell’autorizzazione sia in via definitiva, mediante la revoca o il diniego del rinnovo dell’autorizzazione.

La decisione in parola, peraltro, affronta diffusamente e sotto molteplici aspetti l’applicazione dei principi contrattualistici di diritto privato mediante il richiamo al profilo della corrispettività della prestazione, sanzionata dall’art. 1460 C.C., nonché di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il monopolista legale così come dettagliata dall’art. 2597 C.C.

Da ultimo e indipendentemente dall’applicazione dei sopra richiamati principi privatistici, è opinione di chi scrive che la corretta soluzione adottata dai giudici amministrativi del TAR per il Friuli Venezia Giulia per conclamare la legittimità della revoca dell’autorizzazione, dapprima, e il mancato rinnovo della stessa, poi, avrebbe ben potuto trovare sufficiente spiegazione nell’art. 130 del D. Lgs 152/2006, intitolato: “Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico” sull’indefettibile presupposto che l’onerosità del servizio fornito dall’ente di gestione costituiva espressa previsione (rectius: prescrizione) del provvedimento autorizzatorio rilasciato alla ricorrente, rivelatasi reiteratamente e ingiustificatamente inadempiente nonostante il rispetto delle diversi fasi procedurali sancite dallo stesso art. 130.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato. Coppini_TAR Friuli Venezia Giulia 31-2019