La normativa sulle infrastrutture e i servizi di comunicazione non consente ai regolamenti comunali di precludere la localizzazione di impianti in intere zone territoriali, minando l’obiettivo di una capillare, dunque integrale, copertura di rete. Ai comuni è permesso di introdurre “criteri localizzativi” ma non “limiti alla localizzazione”.
Il favor volto alla copertura nazionale delle infrastrutture di rete, pur comportando una chiara compressione dei poteri urbanistici e ordinariamente conformativi del territorio spettante ai comuni, non consente di derogare alla disciplina posta a tutela di interessi differenziati in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, dovendo l’autorità preposta ad essi verificare, secondo il regime dell’eventuale vincolo e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono comunque essere preservati nonostante la realizzazione dell’opera, eventualmente prevedendo specifiche prescrizioni.
I vincoli rilevanti ai fini della contemperazione degli interessi devono ritenersi esclusivamente quelli previsti dalla normativa statale, vigendo sulla materia una competenza esclusiva, con la conseguenza dell’irrilevanza di vincoli introdotti esclusivamente da regolamenti locali.
La sentenza in commento consolida l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui esite un favor della legislazione volto ad implementare la realizzazione della rete di telecomunicazioni elettroniche, al fine di garantirne lo sviluppo organico su tutto il territorio nazionale. In ragione di ciò il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello principale e gli appelli incidentali, ha reputato illegittimo il diniego di un’autorizzazione per l’installazione di una nuova Stazione Radio Base, che avrebbe dovuto essere collocata sul torrino di un fabbricato. Diniego fondato su una norma di un regolamento comunale, che aveva introdotto il divieto assoluto di localizzazione degli impianti nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, anche questa norma dichiarata illegittima.
Il Collegio osserva innanzitutto come la fascia oggetto della norma regolamentare contestata in realtà fosse già sottoposta a vincolo paesaggistico, ex art. 142 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 42/2000, cosa che di per sé già determina un conflitto con il regime di divieto assoluto introdotto dal regolamento, laddove i vincoli paesaggistici di cui al d.lgs. n. 42, sopra richiamato, devono ritenersi “relativi” e quindi superabili in base alla valutazione della Sovrintendenza, come previsto dall’art. 146 del medesimo d.lgs. e dall’art. 44, comma 7 del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede espressamente che l’autorizzazione venga acquisita nell’ambito del procedimento autorizzatorio della stazione radio.
Inoltre, i giudici di palazzo Spada ricordano che il potere regolamentare dei comuni, con riferimento all’insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può essere esercitato solo nell’ambito dei limiti imposti dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). In particolare, i regolamenti possono introdurre “regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dell’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc..), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale”.
Ne consegue, secondo la sentenza, che l’ente locale può sicuramente decidere di tutelare parti del proprio territorio che reputa più “delicate o sensibili”, purché ciò non determini “buchi” nella copertura della rete nazionale. Ai regolamenti locali è consentito introdurre” criteri localizzativi” ma non “limiti alla localizzazione”, salvo che quest’ultimi siano conseguenti a reali esigenze di interesse pubblico e purché venga comunque garantita la copertura di rete.
A conferma ulteriore del divieto di porre ostacoli alla copertura di rete la sentenza richiama anche l’art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003, che non consente neppure i cd “ostacoli indiretti”, infatti vieta a tutte le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali), di introdurre oneri o canoni ulteriori per la realizzazione di impianti di rete o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salvo il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, c. 806, legge n. 160/2019).
Il principio della copertura della rete e, con esso, il divieto da parte degli enti locali di introdurre divieti assoluti di localizzazione non devono però portare a ritenere, secondo il Collegio, che non vi possa mai essere contemperazione con altri interessi e soprattutto che la normativa ammetta una riduzione delle esigenze di tutela di determinate aree e beni.
Gli enti locali non possono intervenire in autonomia, questo però non significa che alcuni interessi non debbano essere valutati a livello nazionale. Secondo il giudice amministrativo è sempre ammessa una disciplina nazionale che abbia in conto sia l’esigenza della copertura della rete sia la tutela del territorio, l’obiettivo però è generale e deve rimanere in questa dimensione, impedendo che ogni realtà locale introduca le sue regole, rischiando di annullare il senso della normativa volto alla garanzia della connettività su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, lo scopo della legislazione, secondo la sentenza, non può essere interpretato sino a consentire di travolgere principi fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, tanto meno di comprimere “interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, dovendo l’autorità preposta ad essi verificare, secondo il regime dell’eventuale vincolo e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono comunque essere preservati nonostante la realizzazione dell’opera, eventualmente prevedendo specifiche prescrizioni”.
Per le realtà sottoposte a vincolo gli enti di tutela sono quindi chiamati ad esercitare una delicata attività di contemperazione, alla quale deve corrispondere una adeguata e articolata istruttoria. Contemperazione che riguarda però esclusivamente ipotesi di vincoli esistenti e riconosciuti dalla legge, che devono comunque essere valutati anche nel senso di trovare soluzioni che non rechino danno al bene tutelato ma non dimentichino neppure l’esigenza di copertura della rete, affrontando e motivando eventuali sacrifici di questo ulteriore obiettivo.
Proprio in questo tracciato pare quindi collocarsi un recente Parere del Consiglio di Stato (n. 11205/2025), che nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Sato, avverso la localizzazione di un’infrastruttura per impianti di telefonia, ha accolto l’istanza di sospensiva del ricorrente proprio sulla base della necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio, trattandosi di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico- forestale e a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004.
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