Gestione illecita dei rifiuti: quando vi è cooperazione colposa nella realizzazione di una discarica abusiva e nel deturpamento delle bellezze naturali

17 Gen 2020 | giurisprudenza, penale

di Gianluca Guerrini

CASSAZIONE PENALE Sez. III – 26 settembre 2019 n. 49798 – Pres. Izzo – Rel. Reynaud – ric. Procuratore Generale di Milano in proc. S.P.

Nel caso di discarica abusiva, è configurabile il reato di cooperazione colposa qualora i soggetti che fanno parte di una comunità che risiede in un sito (accampamento di nomadi) siano a conoscenza dell’altrui partecipazione nello stesso reato.

Scarico illecito di acque, realizzazione e gestione di una discarica abusiva[1] con conseguente deturpamento delle bellezze naturali: questi sono gli argomenti che la sentenza in commento analizza e approfondisce. Nel caso di specie, in un parco naturale milanese si erano insediate irregolarmente delle famiglie nomadi e nello stesso territorio avevano cominciato ad accumulare diversi quantitativi di rifiuti[2], sia prodotti dalle stesse che provenienti dall’esterno; inoltre, era stata installata un’idrovora che convogliava nella fognatura pubblica l’acqua meteorica caduta sui rifiuti, provocante allagamenti ed acquitrini[3].

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta ai ricorrenti in primo grado e avverso quest’ultima sentenza era stato proposto ricorso in Cassazione deducendo diversi motivi:

  1. Il primo motivo consta nella mera conferma, da parte della Corte d’Appello, del giudizio di primo grado dove erano stati ritenuti responsabili gli imputati per il solo fatto che essi dimoravano nel campo nomadi. Non era stata considerata, dai giudici di secondo grado, la figura e l’influenza del ‘capo-famiglia’ il quale esercitava un potere decisorio all’interno della comunità. Veniva contestata anche la cooperazione colposa, ex art. 113 c.p., nell’accumulo di rifiuti provenienti dall’esterno del campo.
  2. Il secondo motivo concerne proprio la violazione dell’art. 113 c.p., poiché era stato richiamato un precedente giurisprudenziale che, a detta della difesa, riguardava una situazione diversa di gestione illegittima di rifiuti.
  3. L’ultimo motivo del ricorso riguarda la violazione degli artt. 157 e 161 c.p. per non essere stata dichiarata la prescrizione dei fatti di reato – a detta della difesa da ritenersi istantanei – sino al quinquennio anteriore alla data di pronuncia della sentenza in appello e conseguente rideterminazione della pena inflitta.

I primi due motivi vengono ritenuti dalla Suprema Corte infondati. Viene infatti affermato che la “ la ratio decidendi fondata sulla riconosciuta cooperazione colposa di tutti i residenti nel campo, per contro, non può dirsi manifestamente illogica, posto che – stante l’attestata (e non confutata) impossibilità di accesso al campo da parte di terzi – tutte le condotte, diffuse e generalizzate, di compromissione ambientale del sito che avevano concorso ad integrare gli estremi dei reati contestati erano imputabili a ciascun residente, avendo tutti concorso a determinare quell’abnorme accumulo di rifiuti (in parte prodotti in loco ed in parte introdotti dall’esterno) che aveva dato luogo, da un lato, alla discarica abusiva ed al conseguente scarico di reflui inquinanti derivanti dal dilavamento conseguente alle acque meteoriche, d’altro lato al deturpamento del parco naturale all’interno del quale l’insediamento abusivo si era realizzato”.

Nella sentenza dei giudici d’appello veniva infatti affermato che per aversi cooperazione colposa dell’altrui condotta non risulta necessaria la consapevolezza della condotta colposa di terzi, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma risulta sufficiente la ‘coscienza’ dell’altrui partecipazione nello stesso reato.

In tal senso, la stessa Sezione III della Cass. Penale con sentenza. n. 12159/2017 aveva affermato che nella gestione di una discarica abusiva vi può essere il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa; l’apporto alla realizzazione del reato deriva dalla sinergia tra un comportamento attivo e una consapevolezza ‘passiva’ di predetti soggetti.

Nel caso di specie non rileva che le vicende specifiche, da cui tali massime sono ricavate, siano diverse da quella trattata, ma va estrapolata la linea adottata dai giudici, i quali affermano che suddetti principi non devono essere considerati solamente in relazione ad esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, ma anche in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa come può essere la gestione del parco naturale in cui la comunità nomade si era insediata.

La cooperazione colposa pertanto è perfettamente configurabile nel comportamento tenuto dalla comunità nomade dove vi era la consapevolezza del contributo dato da ogni componente alla compromissione ambientale del sito, anche in relazione ai rifiuti che soggetti esterni non identificati introducevano nel sito.

L’ultimo motivo porta la Cassazione a ripetere e chiarire la nozione di danno ambientale relativamente al concetto di reato istantaneo e permanente e ad accogliere parzialmente la doglianza, sulla scorta di quanto fino ad ora considerato. Basandosi sul presupposto che alcuni dei reati contestati sono reati istantanei (sebbene forieri, in base alle circostanze, di effetti che permangono nel tempo), mentre il termine di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello per il reato di gestione della discarica abusiva – reato permanente – lo stesso invece si doveva intendere decorso per i reati istantanei ex art. 137 D.lgs. 152/2006 e 734 c.p.; il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, la parziale prescrizione e ridurre conseguentemente la pena per i reati succitati.

In conclusione, la sentenza in commento offre rilevanti spunti di riflessione circa la cooperazione colposa nella causazione di un pregiudizio ambientale, in una casistica peculiare come quella in esame.

Prendendo spunto dal caso di specie, si rileva infatti come un comportamento passivo cosciente della partecipazione di altri soggetti allo stesso reato, con riguardo ad attività dannose e illecite per l’ambiente, comporti carichi di responsabilità maggiori per la comunità o i soggetti che la attuano, facendo pertanto intendere come vi deve essere una responsabilizzazione da parte dei singoli circa la tutela dei luoghi e beni comuni, nonostante l’influenza e decisioni di soggetti che rivestono una posizione di rilievo all’interno della comunità, come i ‘capi-famiglia’ delle comunità nomadi.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte di Cassazione) cliccare sul pdf allegato

Guerrini_Cass. III, 49798.2019

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Guerrini_49798.2019 

[1] Precisando che “in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.”. Vd. Cassazione penale sez. III, 26 marzo 2019, n. 25548.

[2] Creando, ad esempio, un servizio igienico comune con scarico di escrementi al suolo, realizzato in una casupola costruita su una base di rifiuti solidi, raggiungibile tramite una passerella galleggiante.

[3] I reati per cui i ricorrenti sono stati condannati sono quelli configurati agli artt. 137 c. 1 e 7 e 256 c. 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) e della contravvenzione ex art. 734 c.p.

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