Fanghi da depurazione e cessazione della qualifica di rifiuto

03 Giu 2019 | giurisprudenza, corte di giustizia

di Daniela Camici 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. II, causa C-60/18 – 28 marzo 2019 – Pres. T. von Danwitz, Rel. A. Arabadjiev – AS Tallinna Vesi c. Keskkonnaamet. 

L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti deve essere interpretato nel senso che esso: (i) non impedisce a una normativa nazionale, come quella estone sui rifiuti, in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell’Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di un determinato rifiuto – nel caso di specie i fanghi da depurazione – la cessazione di tale qualifica dipenda dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale; (ii) non consente a un detentore di rifiuti di pretendere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità nazionale o da parte di un giudice.

La sentenza della Corte dell’UE in commento si inserisce nell’ambito di una controversia avviata dalla Società AS Tallinna Vesi – che si occupa della gestione delle acque reflue urbane e del trattamento dei relativi fanghi da depurazione nella città di Tallinn, in Estonia – che vorrebbe commercializzare i fanghi da depurazione come terriccio per aree verdi.

In particolare, la AS Tallinna Vesi ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo di Tallin, con due differenti ricorsi, due provvedimenti in materia di rifiuti rilasciati dall’Agenzia dell’Ambiente estone, con i quali le è stato negato l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto dei propri fanghi da depurazione assoggettati ad un previo trattamento di stabilizzazione ed igienizzazione; accertamento necessario al fine di poter utilizzare i fanghi come terriccio in aree verdi.

Il Tribunale amministrativo di Tallin ha respinto entrambi i ricorsi della ricorrente a causa dell’assenza dei requisiti tecnici e di norme giuridiche applicabili ai fanghi da depurazione sottoposti a processi di stabilizzazione e igienizzazione.

La Società ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado e la Corte d’appello di Tallin ha deciso di sospendere il giudizio rinviando alla Corte dell’UE una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/98/CE, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, secondo cui: “Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile……..” e notificando tali decisioni alla Commissione.

Alla luce della direttiva comunitaria 2008/98/CE (art. 6 paragrafo 4) gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se taluni rifiuti abbiano cessato di essere tali, così come hanno la facoltà di non dotarsi di una normativa riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto di particolari categorie di rifiuti.

Nel caso di specie l’Estonia ha recepito la suddetta disposizione comunitaria prevedendo all’art. 21 della legge sui rifiuti, in vigore dal 18/07/2014 al 31/12/2015, che la cessazione della qualifica di rifiuto si può verificare esclusivamente in forza di un atto dell’Unione o di un regolamento del Ministro dell’Ambiente che stabilisca precisi criteri di determinazione della cessazione della qualifica di una specifica tipologia di rifiuto.

Al momento del rilascio dei provvedimenti autorizzativi impugnati dalla Società nel giudizio principale, né il diritto dell’Unione europea, né il diritto nazionale estone prevedevano i suddetti criteri.

In mancanza dunque di specifici criteri unionali o definiti dal Ministero dell’Ambiente, la Corte dell’UE ha ritenuto che l’Agenzia per l’ambiente estone non potesse esprimersi sulla cessazione della qualifica dei rifiuti dei fanghi da depurazione sottoposti a processi di stabilizzazione e di igienizzazione da parte di AS Tellinna Vesi[i].

La questione che ha investito la Corte dell’UE inerisce il delicato tema del c.d. “end of waste”, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui si offre un breve inquadramento normativo[ii].

La direttiva 2008/98/CE sui rifiuti fissa le quattro condizioni generali che devono essere rispettate affinchè si possa riscontrare la cessazione della qualifica di rifiuto (la sostanza o l’oggetto deve essere comunemente utilizzata/o per scopi specifici; deve esistere un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto; la sostanza e l’oggetto deve soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e deve rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili al prodotto; l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non deve avere impatti negativi sull’ambiente o sulla salute dell’uomo), rinviando a ulteriori provvedimenti di dettaglio l’individuazione delle condizioni specifiche e tecniche per le singole tipologie di rifiuti.

Ad oggi sono stati emanati tre regolamenti dell’UE riguardanti rispettivamente i rottami di ferro, acciaio e alluminio, il vetro e il rame[iii].

Un accenno alla disciplina italiana: l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE è stato recepito dall’Italia con il D.lgs. n. 205/2010 che ha introdotto nel Codice dell’ambiente l’art. 184 ter che, dopo aver sostanzialmente richiamato le quattro condizioni fissate dall’UE, ha: (i) chiarito che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”, (ii) stabilito che i criteri “sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti”, (iii) previsto la possibilità, se ritenuto opportuno, di fissare valori limite per le sostanze inquinanti e comunque di valutare i possibili effetti negativi sull’ambiente.

Il legislatore italiano ha nuovamente affrontato il tema dell’end of waste attraverso il decreto-legge n. 91/2014 – c.d. decreto competitività successivamente convertito con L. n. 116/2014 – che è intervenuto sul D.lgs. n. 152/2006, in particolare aggiungendo all’art. 216 – inerente alle operazioni di recupero dei rifiuti – i commi dall’8 quater all’8 septies, e inserendo l’art. 184 quater relativo all’utilizzo dei materiali di dragaggio.

Nel nostro Paese sono finora stati adottati due decreti ministeriali riguardanti, rispettivamente, la cessazione della qualifica di rifiuto dei combustibili solidi secondari e del conglomerato bituminoso[iv].

In tale cornice si è nel frattempo introdotta la direttiva 2018/851/UE[v] che, nel mettere mano alla direttiva rifiuti 2008/98/CE, è intervenuta anche sulla disciplina dell’end of waste. Le modifiche sono in vigore dal 04/07/2018 mentre gli Stati membri dovranno recepirle entro il 05/07/2020.

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato Camici_Corte UE 60-18

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Camici_RGA2_giugno2019

[i] In materia di end of waste si segnala la sentenza della Corte UE 07/03/2013, causa C-358/11 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28/02/2018, n. 1229 con nota di R. Gubello, in questa Rivista, 2018, 2, pp. 374 ss.

[ii] Per una disamina più approfondita sul tema dell’end of waste cfr. A. Geremei in www.reteambiente.it.

[iii] Regolamento n. 333/2011/CE, n. 1179/2012/CE e n. 715/2013/UE.

[iv] Decreti del Ministero dell’Ambiente 14/02/2013, n. 22 e 28/03/2018, n. 69.

Il Consiglio di Stato con parere favorevole n. 208 in data 14/01/2019 ha dato il via libera allo schema di regolamento ministeriale recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP).

[v] La direttiva 2018/851/UE fa parte del c.d. “pacchetto economia circolare” ossia delle quattro direttive del 30/05/2018 (n. 849/2018/UE, n. 850/2018/UE, n. 851/2018/UE, n. 852/2018/UE) che modificano sei direttive rispettivamente su rifiuti, imballaggi, discariche, RAEE, veicoli fuori uso e pile.