Diritto di accesso sulle norme armonizzate. Emissioni ipotetiche e emissioni potenziali: differenze

24 Ott 2021 | giurisprudenza, altro

di Chiara Lorenzin

TRIBUNALE UE, V Sez. Ampliata, 14 luglio 2021 causa T-185/19, Pres. S. Papasavvas,  rel. O. Spineanu-Matei

La nozione di «informazioni ambientali» riguardanti emissioni nell’ambiente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, Reg. CE n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, non comprende  le informazioni relative ad emissioni ipotetiche. 

Le norme armonizzate che si limitano a descrivere prove e metodi destinati a soddisfare i requisiti di sicurezza prima dell’immissione sul mercato di determinati prodotti non contengono alcuna informazione che incida, o che possa incidere, sugli elementi dell’ambiente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sub i), del Reg. CE  n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ma comprendono informazioni sui modi migliori per rendere gli stessi prodotti  più sicuri.

Ai sensi dell’articolo 15 (ex articolo 255 del TCE) TFUE, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile e qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Nello specifico, quanto all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili trovano disciplina specifica nel Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito anche solo Reg. n. 1049/2001). Il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito anche solo Reg. n. 1376/2006) si occupa invece dell’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Il Reg. n. 1049/2001 garantisce che i cittadini possano esercitare il loro diritto di accesso in modalità semplici e, in via generale, è possibile richiedere l’accesso a tutti i documenti elaborati o ricevuti da un’istituzione, in tutti i settori di attività dell’UE. Eccezioni a tale principio sono previste per esempio per i documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica, alla difesa, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di un paese dell’UE; ovvero alla vita privata e all’integrità di un individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. Inoltre, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, di procedure giurisdizionali e consulenza legale, degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

La sentenza in commento ha in effetti riguardato una delle ultime eccezioni sopra richiamate e, cioè, un diniego ad una domanda di accesso a norme armonizzate europee[i] per ragioni relative alla tutela di interessi commerciali e la proprietà intellettuale.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile quanto al profilo dell’interesse posto che, per quanto le ricorrenti avessero in effetti la possibilità di consultare copie delle norme armonizzate richieste nelle biblioteche pubbliche, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell’interesse e dunque la ricevibilità del ricorso considerando che le norme armonizzate richieste sono disponibili solo in un numero molto limitato di biblioteche, talvolta in una sola biblioteca di uno Stato membro o in biblioteche non aperte al pubblico, e nella pratica la loro accessibilità risulta eccessivamente difficile e comunque non libera e gratuita come chiedevano le ricorrenti.

Nel merito, il ricorso è stato respinto considerando anzitutto la natura delle norme armonizzate. Per queste – che sono comunque parte del diritto dell’Unione – non sussiste l’obbligo di concedere il libero accesso in quanto tali norme non sono vincolanti, producono gli effetti giuridici ad esse connessi solo nei confronti degli interessati e non rientrano tecnicamente nella categoria della “legislazione dell’Unione che tratta di ambiente o che si riferisce ad esso”.

Né ad avviso della sentenza in commento può essere condiviso che le norme armonizzate richieste contengano informazioni di carattere ambientale che genererebbero un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, conformemente alla Convenzione di Aarhus, come attuata dal Reg. n. 1367/2006.

A tali fini, è stato ritenuta decisivo che (i) l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, Reg. n. 1367/2006 preveda una presunzione legale in relazione alle sole informazioni che “riguardino emissioni nell’ambiente” (ad eccezione di quelle relative alle indagini), tema che è considerato di interesse pubblico prevalente rispetto, per esempio, all’interesse di tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica e che (ii) l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione di Aarhus pure fa riferimento alle “informazioni sulle emissioni”.

La decisione in commento ritiene dunque che la nozione di informazioni “riguard[anti] emissioni nell’ambiente” deve essere intesa nel senso di comprendere “i dati che consentono al pubblico di conoscere quanto effettivamente rilasciato nell’ambiente oppure quanto sarà prevedibilmente rilasciato in condizioni normali o reali di utilizzo del prodotto o della sostanza in questione, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto o di tale sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di detto prodotto o di detta sostanza”. Ma tale nozione, senza accedere ad un’interpretazione restrittiva della stessa, non può comunque includere qualsiasi informazione che presenti un qualsiasi nesso, ancorché diretto, con le emissioni nell’ambiente. Una simile interpretazione priverebbe, infatti, di ogni effetto utile la possibilità per le istituzioni, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, Reg. n. 1049/2001, di negare la divulgazione di informazioni ambientali allorché detta divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica. Inoltre, si assisterebbe altresì ad un pregiudizio sproporzionato alla tutela del segreto professionale garantita dall’articolo 339 TFUE.

In conclusione, ritiene il Tribunale, la nozione di “informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, Reg. n. 1367/2006, non può essere limitata alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente, ma neppure abbraccia le informazioni relative ad emissioni ipotetiche; e, le norme armonizzate richieste si limitano a descrivere prove e metodi destinati a soddisfare i requisiti di sicurezza prima dell’immissione sul mercato di determinati prodotti.

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Chiara Maria Lorenzin commento ott21

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

Trib. V Sez. 14 luglio 2021

Note:

[i] Una norma armonizzata è una norma europea sviluppata da un organismo di normazione europeo riconosciuto (CEN, CENELEC o ETSI): i fabbricanti, altri operatori economici o gli organismi di valutazione della conformità possono utilizzare norme armonizzate per dimostrare che prodotti, servizi o processi sono conformi alla pertinente legislazione dell’UE. Sebbene le norme armonizzate facciano parte del diritto dell’Unione, esse non rientrano nell’ambito della legislazione dell’Unione, che è strettamente disciplinata dai trattati e rientra nella competenza esclusiva delle sole istituzioni dell’Unione che hanno attribuzioni in materia.

 

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