CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 15 luglio 2025 (ud. 3 aprile 2025), n. 25902
L’attribuzione della delega di funzioni in materia ambientale non fa venire meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della “culpa in vigilando”.
1. La vicenda sottesa al giudizio della Suprema Corte
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati da due imputati, rispettivamente direttore generale e presidente di un consorzio deputato alla gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento delle acque reflue, ai quali veniva contestato il delitto di inquinamento ambientale colposo a seguito di numerosi episodi di sversamento di reflui non trattati.
Tale consorzio, costituito da diversi comuni del Medio Campidano, aveva incaricato della gestione operativa degli impianti un soggetto terzo, nello specifico una società in-house, che in base al relativo accordo assumeva l’obbligo della “conduzione, la sorveglianza, il controllo e la manutenzione dell’impianto consortile”.
I giudizi di merito accertavano che la causa dell’inquinamento era da attribuirsi al malfunzionamento degli impianti di sollevamento: questo si era appunto tradotto nel riempimento delle vasche di accumulo dei liquami, nello sversamento degli stessi nei territori circostanti ed infine nell’inquinamento del suolo, delle falde acquifere e del vicino fiume.
La responsabilità degli imputati veniva affermata in ragione della mancata vigilanza sulla manutenzione degli impianti, tanto più dopo aver preso contezza (anche attraverso segnalazioni scritte) degli episodi di sversamento. Nonostante l’attività di manutenzione fosse stata delegata dal consorzio, il tribunale prima e la Corte d’Appello poi, confermavano gravi carenze organizzative: veniva evidenziata la distinzione esclusivamente formale tra soggetto delegante e quello delegato e la mancata attribuzione di poteri di gestione e di spesa a favore di quest’ultima, che di fatto utilizzava mezzi e personale del consorzio, che pure dava disposizioni di intervento.
2. I motivi di ricorso degli imputati e la decisione della Corte
I ricorsi presentati da parte di entrambi gli imputati, per quanto qui interessa, si concentrano sull’aspetto della presenza di una delega di funzioni in favore della società in-house, aspetto che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere ogni la responsabilità “a monte”.
La Corte, rigettando entrambi i ricorsi, ha ribadito il proprio orientamento sui criteri di validità della delega di funzioni e sugli effetti che tale istituto dispiega in capo a soggetto delegante.
Con riguardo al primo aspetto, la sentenza ricorda che la delega deve: a) essere puntuale ed espressa; b) accompagnare al trasferimento di funzioni anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) essere giudizialmente provata con certezza; d) essere conferita in favore di un soggetto idoneo e professionalmente qualificato rispetto ai compiti affidatigli; e) trovare ragione in esigenze organizzative dell’impresa.
Nello specifico caso, la Corte ha giudicato immune da censure il percorso argomentativo delle sentenze di merito: tali decisioni avevano accertato in primis che la posizione di garanzia originaria rispetto alla tutela del bene ambientale doveva essere riconosciuta in capo al consorzio, in secondo luogo avevano correttamente valutato che la delega in questione risultava carente sotto plurimi aspetti. Quest’ultima, in particolare, era stata definita già delle sentenze di merito come estremamente generica e priva di effettività, non foss’altro che non vi era una vera e propria distinzione tra il consorzio e la società in-house, alla quale non erano stati trasferiti poteri decisionali e di spesa.
Di qui l’affermazione della responsabilità degli originari obbligati che avevano totalmente omesso di esercitare i doveri di vigilanza sull’esecuzione dell’attività demandata alla società in-house.
3. Alcune considerazioni
La delega di funzioni, come noto, è istituto che trova le proprie origini nell’elaborazione giurisprudenziale e che solo in un secondo momento è divenuto oggetto di disciplina positiva da parte del legislatore, seppure limitatamente al settore della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso il D.Lgs. n. 81/2008.
Nonostante la specificità di tale normativa, la giurisprudenza è costante nel ritenere ammissibile (secondo un orientamento che risale anche a prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) il ricorso alla delega di funzioni anche in settori diversi, ivi incluso quello ambientale[1].
La sentenza in commento, oltre ad offrire l’opportunità di riflettere su un auspicabile intervento normativo da parte del legislatore finalizzato ad arginare possibili gli effetti distorsivi dovuti ad orientamenti giurisprudenziali non univoci,[2] impone di soffermarsi sugli effetti della delega di funzioni.
Come noto, l’esistenza di una valida delega di funzioni, intesa come atto che rispetti tutti i requisiti sopra richiamati, non esclude la responsabilità del soggetto originariamente gravato della posizione di garanzia, piuttosto ne crea una nuova e allo stesso tempo muta i contenuti di quella originaria[3].
In altri termini, il soggetto originariamente obbligato non sarà più tenuto a porre in essere in prima battuta le condotte volte ad impedire la lesione del bene giuridico (in questo caso l’ambiente), perché appunto ciò si trasferisce in capo al delegato; il delegante, tuttavia, potrà rispondere per culpa in vigilando, in conformità a quanto stabilito (sempre in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) dall’art 16, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Nel caso oggetto della sentenza in commento è stato piuttosto agevole affermare la responsabilità degli originari deleganti, trattandosi di situazione caratterizzata da plurime criticità, anche se il percorso motivazionale non appare del tutto condivisibile; a fronte delle gravi carenze riscontrate nella delega di funzioni, sarebbe stato forse più attinente alla fattispecie concreta far leva non tanto sulla culpa in vigilando, quando sul mantenimento in capo al consorzio (e dunque al direttore generale e al presidente) della posizione di garanzia originaria. Ciò soprattutto perché emergeva in maniera inequivoca che alla società in-house non erano stati attribuiti né idonei poteri di spesa, né tantomeno poteri decisionali effettivi, che erano sempre rimasti in capo al consorzio.
Con specifico riferimento alla culpa in vigilando deve ricordarsi che questa, proprio per non svuotare di significato l’istituto della delega di funzioni, non può tradursi in un obbligo di controllo costante sull’attività del delegato, dovendosi piuttosto intendere come dovere di procedere ad una verifica complessiva dello svolgimento delle mansioni trasferite[4]. Chiaramente tale analisi dovrà essere svolta caso per caso in funzione anche delle attività in concreto oggetto di delega, ma è evidente che di culpa in vigilando potrà discutersi solo ed esclusivamente solo in presenza di una delega correttamente operata.
Si tratta di un’indagine non sempre agevole che reca con sé il rischio di affermazioni di responsabilità da posizione, resa ancor più difficoltosa dal fatto che in materia ambientale, non esiste una previsione analoga a quella contenuta nel secondo periodo del citato art. 16, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui l’obbligo di vigilanza possa dirsi assolto in caso di adozione ed efficace adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Nonostante talune voci in dottrina abbiano notato che tale previsione normativa porta a far coincidere la colpa di organizzazione dell’ente con quella della persona fisica[5], sarebbe senz’altro coerente se il legislatore decidesse di inserire analoga previsione anche per la materia ambientale, tenuto conto della contiguità della materia con quella disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008; occorre tuttavia ricordare che nonostante il corretto assolvimento dell’onere organizzativo, qualora il delegante venga comunque a conoscenza in maniera diretta di violazioni rilevanti da parte del delegato, sarà nuovamente chiamato a rispondere nel caso in cui decida colpevolmente di rimanere inerte.
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NOTE:
[1] Si vedano per esempio Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 9053 e Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 2007, n. 6420.
[2] Il rimando è a C. Tanzarella, La delega di funzioni in materia ambientale: incertezze applicative e necessità di un intervento normativo, in questa Rivista, n. 65/2025, che correttamente evidenzia come esista un orientamento giurisprudenziale più restrittivo, peraltro fatto proprio anche dalla sentenza in commento, che, discostandosi da quanto richiesto dall’art 16 d.lgs. 81/2008, prevede tra i requisiti di validità della delega di funzioni in campo ambientale quello della “necessità” della stessa in base alle esigenze organizzative dell’impresa. L’inserimento di tale ulteriore requisito in effetti appare in effetti particolarmente pericoloso perché di fatto permette un sindacato del giudice su scelte di tipo puramente gestionali, che di norma dovrebbero rimanere di esclusiva competenza dell’imprenditore.
[3] Sul punto, seppur con specifico riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si vedano G. Grasso, Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, in Archivio Penale, 1982, p. 744 ss; D. Pulitanò, Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro, 1982, IV, p. 178 ss. e più recentemente F. Consulich, Manuale di diritto penale del lavoro, Torino, 2024, p. 89
[4] In questi termini Cass. pen, Sez. III, 12 settembre 2024, n. 42598; Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2021, n. 10702; Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2020, n. 171174; Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2019, n. 28360.
[5] P. Veneziani, Deleghe di funzioni e culpa in vigilando nella prospettiva della sicurezza del lavoro, in disCrimen 17.7.2024, p. 26.