Confermato il divieto per le regioni di limitare la tutela ambientale statale

15 Ott 2019 | giurisprudenza, corte costituzionale

di Jacopo Gentili  

Corte Costituzionale 19 marzo 2019 n. 118 – Pres. Lattanzi, Red. Antonini – Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Palmieri) c. Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (avv. Guzzetta) 

La Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità costituzionale di due norme introdotte nella legislazione regionale della Valle d’Aosta, comportanti l’una la possibilità di escludere dalla valutazione ambientale piani urbanistici di dettaglio anche quando contengano modifiche minori ai piani sovraordinati, qualificate dalla legislazione regionale come modifiche non costituenti variante, e l’altra la possibilità che le varianti non sostanziali al PRG non siano sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, introducendo casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e dalla VAS non previste nella legislazione statale.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’articolo 12 bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, inserito dall’articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 29 marzo 2018, n. 5, nella parte in cui consente di non sottoporre né a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio (di seguito PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente; e
  • dell’articolo 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 5 del 2018.

In relazione alla prima norma in esame la Corte Costituzionale ha rilevato come tale disciplina comporti l’esclusione automatica dalla sottoposizione a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUD che non comportino ulteriori varianti al PRG, ma che determinino solo modifiche non costituenti varianti, come nel caso di adeguamenti di modesta entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale, o ancora nel caso di destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici. Tali fattispecie, tuttavia, rientrano nelle previsioni dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito, il “Codice dell’Ambiente”). Pertanto, per un verso la presenza di modifiche non costituenti varianti, ma qualificabili come modifiche minori ai sensi della disciplina statale, esenterebbe automaticamente il PUD pur non essendo il suo contenuto identico a quello degli strumenti sovraordinati. Per altro verso, ad avviso della Corte Costituzionale, non si può affermare aprioristicamente la inoffensività sull’ambiente di interventi in ragione della loro modesta entità, ma occorre concretamente accertare se questi siano in grado di produrre un impatto significativo sull’ecosistema. È pertanto possibile escludere nel caso di specie che la disciplina in esame comporti un innalzamento della tutela ambientale e deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, inserito dall’articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 29 marzo 2018, n. 5, nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente.

In relazione alla seconda norma in esame, la Corte Costituzionale ha rilevato come la normativa previgente rispetto alle modifiche introdotte con la legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 5 del 2018 escludesse dalla VAS solo le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente. La nuova norma esclude in via generale e astratta dalla disciplina della VAS un’intera categoria di varianti al PRG che invece, in base alla normativa statale, vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull’ambiente. L’esclusione automatica, contenuta all’interno dell’articolo 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito dall’articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 5 del 2018, di tutte le “varianti non sostanziali al PRG” alla verifica di assoggettabilità a VAS, pur rientrando tale categoria di variante tra le modifiche minori ai piani disciplinate dall’articolo 6, comma 2, lettera a), e comma 3 del Codice dell’Ambiente, determina l’illegittimità costituzionale della norma sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

La sentenza in esame tocca l’annosa questione del rapporto tra lo Stato e le regioni nel perseguimento della tutela ambientale. La stessa qualificazione del “bene” tutelato risulta estremamente complessa ed è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con un’interpretazione della tutela ambientale non parificabile ad una materia in senso tecnico, non potendosi configurare come una “sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata”, risultando al contrario intrecciata con altri interessi e competenze, ma come un “valore” costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che possono anche essere regionali, restando necessariamente in capo allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme per l’intero territorio nazionale (Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407).

Occorre rilevare, inoltre, come sia ammessa in capo alle regioni la possibilità di introdurre una disciplina ambientale più severa (art. 3 quinquies, comma 2, del Codice dell’Ambiente) “qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali”. Per tale ragione, ad esempio, ben potrebbe essere prevista dalla normativa regionale una nuova ipotesi di VAS, salvo le precisazioni di cui sopra, rientrando la materia del governo del territorio nella competenza concorrente tra Stato e regioni, e non potendo che comportare tale previsione aggiuntiva un effetto benefico per l’ambiente (inter alia Corte Cost. 29 marzo 2013, n. 58). La Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, quando ciò costituisca esercizio di una competenza legislativa della regione e non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (Corte Cost. 22 luglio 2009, n. 225, Corte Cost. 1° dicembre 2006, n. 398 e Corte Cost. 26 luglio 2002, n. 407). Interventi specifici del legislatore regionale sono pertanto ammessi solo nei casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultino espressivi di una competenza propria della regione. Risulta pertanto ammessa la possibilità che il legislatore regionale, all’interno dell’ambito relativo alla VAS, fissi norme di dettaglio, andando a collocarsi la relativa disciplina sopra gli standard già fissati dal legislatore statale (Corte Cost. 11 luglio 2014, n. 197).

La trasversalità di cui si è detto emerge in modo particolarmente evidente in relazione ai procedimenti di valutazione ambientale, e in particolar modo in relazione alla VAS, che abbraccia ambiti di conclamata competenza regionale, quali quelli relativi alla programmazione territoriale (Corte Cost. 1° dicembre 2006, n. 398).

La necessità che appare evidente dal quadro delineato è pertanto quella di sperimentare canali più efficaci di confronto e collaborazione tra lo Stato e le regioni, soprattutto in un ambito complesso quale quello delle valutazioni ambientali, finalizzati a conseguire il sistema di tutela ambientale più efficace e che sia al tempo stesso incentrato sulla necessità di adottare livelli di tutela uniformi disposti a livello statale e rispettosi delle differenze che caratterizzano ogni diverso territorio.

Per il testo della sentenza della Corte Costituzionale 19 marzo 2019 n. 118 (estratto dal sito istituzionale della Corte Costituzionale) cliccare sul pdf allegato

Gentili_Corte Costituzionale_118_2019

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