A.I.A. e variante urbanistica: un’altra pronuncia dal T.A.R. Milano

03 Nov 2022 | giurisprudenza, amministrativo

di Elisa Maria Volonté

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 1890 – Pres. Nunziata, Est. Papi – Comune di Tavazzano con Villavesco (Avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Provincia di Lodi (Avv. Bezzi) e nei confronti di Omissis S.r.l. (Avv.ti Orizio e Ditto)

Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti e comporta altresì variante alle disposizioni urbanistiche applicabili ogni qualvolta l’impianto non risulti conforme alle medesime; tale effetto sulla normativa urbanistica si verifica anche in contrasto con il parere del Comune competente purché, in sede di Conferenza dei servizi, gli altri enti coinvolti abbiano ravvisato interessi pubblici sovraordinati a quello locale.

La Conferenza dei servizi garantisce il confronto tra tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nell’attuazione di un progetto, con conseguente valutazione e ponderazione degli stessi. Il precipitato di tale ponderazione si basa sul criterio maggioritario, senza che sia quindi necessario dare evidenza, in motivazione, delle ragioni che hanno portato al superamento di un parere negativo.

Il T.A.R. Milano si pronuncia nuovamente in tema di modifica alle previsioni urbanistiche territoriali apportate dall’autorizzazione per un impianto di trattamento di rifiuti in assenza del parere favorevole del competente ente locale, confermando così il proprio, ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale.

La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso del Comune di Tavazzano con Villavesco avverso la determinazione con le quale la Provincia di Lodi ha rilasciato alla società controinteressata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonostante l’opposizione del Comune espressa durante la Conferenza dei servizi.

In detta sede, infatti, il Comune ricorrente si era pronunciato con parare negativo a fronte delle previsioni del proprio Piano di Governo del Territorio applicabili all’area in cui sarebbe sorto l’impianto, le quali non avrebbero consentito l’insediamento di industrie insalubri nell’area oggetto di intervento. Ciononostante, la Provincia di Lodi ha rilasciato l’impugnata A.I.A. la quale, così come delineato dall’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, ha apportato le necessarie modifiche alle disposizioni urbanistiche di cui sopra.

Il citato art. 208 d.lgs. n. 152/2006 disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, le quali sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici.

A fronte di quanto sopra, pertanto, il Comune ha presentato ricorso al T.A.R. lamentando principalmente la carenza di motivazione dell’A.I.A. impugnata, non avendo la Provincia dato conto della prevalenza delle esigenze legate al rilascio dell’autorizzazione su quelle dello strumento urbanistico.

Il T.A.R. Milano ha avuto così un’ulteriore opportunità per inserirsi nel dibattito giurisprudenziale relativo all’art. 208 d.lgs. n. 152/2006[i] e, nello specifico, sulla possibilità di rilasciare l’A.I.A. con effetto di variante urbanistica in assenza del parere favorevole dell’autorità locale competente in tema di conformità urbanistica.

Ponendosi in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che subordina il rilascio dell’A.I.A. in variante urbanistica all’assenso dell’autorità comunale[ii], il T.A.R. ha ribadito che l’A.I.A. costituisce variante al Piano di Governo del Territorio ogni qualvolta l’impianto non sia conforme alle disposizioni del medesimo. Tale effetto modificativo trova applicazione anche in contrasto con il parere del Comune competente purché, in sede di Conferenza dei servizi, gli altri enti coinvolti abbiano ravvisato interessi pubblici sovraordinati a quello locale.

Ai sensi dell’orientamento giurisprudenziale abbracciato dal T.A.R., quindi, l’effetto di variante urbanistica di cui all’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 è, per così dire, automatico[iii] e viene incluso nella funzione sostitutiva dell’autorizzazione in questione.

Secondo il T.A.R., dunque, e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, la determinazione della Provincia di Lodi non è carente nella motivazione: la Conferenza dei servizi, infatti, riunisce e concentra tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le prescrizioni e i vincoli urbanistici, garantendo così il confronto tra tutti i soggetti portatori di interessi. Questo confronto consente così di valutare e ponderare tutti gli interessi coinvolti con conseguente valutazione e ponderazione degli stessi sulla base del criterio maggioritario, senza che sia quindi possibile riconoscere alcun potere di veto in capo a un singolo ente[iv].

Ne discende che alcuna motivazione specifica, volta a chiarire e giustificare il superamento del dissenso del Comune, fosse dovuta da parte della Provincia di Lodi.

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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

TAR Milano 1890 2022

NOTE:

[i] Il tema è stato affrontato anche in T.A.R. Milano, Sez. II 22 aprile 2021, n. 1031 commentato da F. Vanetti ed E. Ippolito, Pianificazione urbanistica e autorizzazioni ambientali: correlazioni e competenze in questa Rivista.

[ii] In questo senso, si veda ex multiis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 24 giugno 2015, n.196.

[iii] In tal senso si rinvia anche a T.A.R. Milano, Sez. III, 23 giugno 2021, n. 1533 e relativo commento di A. Gallarini, Vicinitas e impugnazione dell’A.I.A.: uno sguardo di insieme (forse non definitivo) da parte del TAR Milano, in questa Rivista.

[iv] Sul punto si veda: Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2020 n. 2733 e relativo commento di L. Gavoni, Carattere assorbente dell’A.I.A. rispetto alle determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi, in questa Rivista.

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