Sommario. 1. Premessa. – 2. Definizioni (articolo 2). – 3. Modifiche al Codice Penale (articolo 3). – 3.1. Inquinamento ambientale. – 3.2. Commercio di prodotti inquinanti. – 3.3. Morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale. – 3.4. Nozione di abusività (art. 452 quinquiesdecies c.p.). – 3.5. Circostanze aggravanti (art. 452 sexiesdecies c.p.). – 3.6. Pene accessorie. – 3.7. Abrogazione dell’art. 733 bis c.p. – 4. Reati in materia di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra (articoli 4 e 5). – 5. Ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi (articolo 6). – 6. Pubblicazione della sentenza di condanna (articolo 7). – 7. Modifiche in materia di responsabilità “da reato” degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 8). – 8. Altre disposizioni (articoli 9-12). – 8.1. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006). – 8.2. Sistemi di raccolta e trasmissione dei dati statistici e di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. La strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.
1 Premessa
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 il D.Lgs. n. 21 aprile 2026, n. 81, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».
Il decreto legislativo, che esercita la delega conferita dall’art. 9 L. n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024)[1], è entrato in vigore in data 2 giugno 2026 e – particolarmente atteso tra gli operatori e gli studiosi di settore – ha attuato, proprio in limine al termine di recepimento stabilito dalla normativa europea (21 maggio 2026), la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, ossia la direttiva (UE) 2024/1203[2], che sostituisce integralmente la precedente direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (direttiva 2008/99/CE) e la direttiva sull’inquinamento provocato dalle navi (direttiva 2009/123/CE) (art. 1).
L’intervento normativo, in una prospettiva più ampia di politica legislativa in materia ambientale, ha seguito a distanza di alcuni mesi la riforma introdotta dal D.L. n. 116/2025[3], conv. con mod. in L. n. 147/2025 (c.d. decreto Terra dei fuochi)[4], che, dopo un decennio dalla riforma “copernicana” introdotta dalla L. n. 68/2015, si è caratterizzato come un intervento normativo solo apparentemente settoriale – poiché focalizzato principalmente, seppur non esclusivamente sulla disciplina in materia di rifiuti (Parte Quarta D.Lgs. n. 152/2006 – ma, in realtà, dalla portata assai più estesa e sistematica (si pensi, tra le altre, all’inedita introduzione di alcuni delitti ambientali nel novero dei reati che consentono l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca, ossia l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario delle aziende).
In quella precedente occasione, il Governo era stato spinto a intervenire sul comparto sanzionatorio in materia ambientale a fronte della necessità, in particolare, di dare esecuzione alla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025, che aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita), in ragione dell’omessa adozione di misure, preventive e repressive, idonee a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che da decenni affligge l’area della regione Campania – tristemente emersa agli onori delle cronache come “Terra dei Fuochi” – con connesso aumento dell’incidenza di patologie (anche tumorali) tra gli abitanti delle aree contaminate[5].
La novella normativa, come detto, si proponeva in prima battuta come una riforma dalla connotazione fortemente “settoriale”, giacché scaturiva dall’esigenza di «assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi”», nonché «il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell’ambiente».
A una disamina più approfondita, tuttavia, il “decreto Terra dei fuochi” – al di là dell’intentio legis orientata a colpire la criminalità ambientale senza intenti afflittivi verso gli attori “sani” della filiera, talora rivendicata da esponenti istituzionali nel dibattito scientifico succeduto alla sua adozione – portava una disciplina:
- applicabile indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale;
- che incideva non soltanto sulla normativa in materia di rifiuti in senso stretto;
- che – com’è ovvio che fosse – non introduceva un criterio per limitare la propria destinatarietà formale alle imprese “criminali”, escludendo invece le imprese “lecite di base”.
Il D.Lgs. n. 81/2026, pur teleologicamente preordinato al recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, si lega idealmente al “decreto Terra dei fuochi” – che, tra l’altro, pareva aver già attuato, per alcuni aspetti, i dettami della normativa europea – attestandosi quale parte di un più complesso disegno di riforma del diritto penale (ma sarebbe più opportuno dire, diritto sanzionatorio) dell’ambiente, il quale, in una prospettiva marcatamente afflittiva di lotta “senza frontiere” agli illeciti che offendono in via immediata o soltanto mediata il bene ambiente, colpisce persone fisiche ed enti con uno strumentario assai strutturato e variegato di sanzioni amministrative, penali, para-penali e misure di carattere interdittivo e preventivo[6].
Occorre osservare preliminarmente, tuttavia, come l’ordito normativo del D.Lgs. n. 81/2026 – sulla premessa, espressa in nuce, anche nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, che l’ordinamento interno fosse sostanzialmente già adeguato alle previsioni europee, in forza delle norme contenute del Titolo VI bis del Codice penale – sembri aver adottato un approccio “minimalista” nel recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, la quale, per converso, si caratterizza per una struttura assai “robusta” e per un’impronta “olistica” e “totalizzante” – caratterizzata da una disciplina dedicata non strettamente alle fattispecie («condotte») di reato, ma anche a elementi ancillari, quali i livelli sanzionatori, la prescrizione, le circostanze aggravanti e attenuanti, le confische, la responsabilità delle persone giuridiche, gli strumenti investigativi – che probabilmente avrebbe richiesto un maggior sforzo attuativo da parte del legislatore nazionale.
In tal senso, il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2024/1203, lungi dal perseguire una complessiva “rifondazione” della parte speciale del diritto penale dell’ambiente, è stato realizzato nel segno di una politica legislativa di mero “coordinamento” o, come precisato dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, «secondo un criterio di interpolazione di norme già esistenti e di nuova creazione, al fine di raccogliere entro le previsioni della legge i vincoli discendenti dallo strumento euro-unitario».
Il presente contributo si propone di analizzare, seguendo l’ordine dell’articolato normativo, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2026, mettendo in evidenza i punti di maggiore rilevanza e novità e le potenziali criticità derivanti dall’applicazione della novella[7].
2 Definizioni (articolo 2)
L’articolo 2, nell’ambito del Titolo I D.Lgs. n. 81/2026, introduce anzitutto una serie di «definizioni», destinate a trovare applicazione in funzione esplicativa e chiarificatoria – a detta del legislatore delegato – delle (sole) disposizioni del D.Lgs. n. 81/2026 («Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti»), ma ragionevolmente finalizzate – in una prospettiva più generale – a colmare il noto e denunciato gap di precisione e di tassatività che affligge il tessuto normativo del diritto penale ambientale (si pensi, tra i più conclamati, agli elementi costitutivi dei delitti di inquinamento ambientale[8] e di disastro ambientale previsti nel Titolo VI bis del Codice Penale).
Tali «definizioni» – direttamente mutuate dalle disposizioni dall’art. 2, par. 2 direttiva (UE) 2024/1203 – si riferiscono alle seguenti nozioni, aventi rilevanza costitutiva del precetto penale:
- «habitat all’interno di un sito protetto», da intendersi quale «habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE».
Rispetto a tale definizione – che forgia l’elemento (aggravatore) di fattispecie sulla base di un rinvio a normative extrapenali con funzione integratice (la direttiva 2009/147/CE, c.d. direttiva uccelli, e la direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva habitat)– si specifica, in chiave di ulteriore precisazione del rinvio normativo, che già il d.P.R. 357/1997, di recepimento della c.d. direttiva habitat, definisce, da un lato, gli «habitat naturali» come «le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali» (articolo 2, comma 1, lett. b) e, dall’altro, gli «habitat di una specie» come l’«ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico» (articolo 2, comma 1, lett. f);
- «ecosistema», da intendersi come «complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie».
La definizione – che già trovava propri referenti nella normativa sovraordinata di livello costituzionale (art. 9, comma 3 Cost., che promuove la tutela degli «ecosistemi») e nella giurisprudenza di legittimità[9] e che impone la necessità di uno specifico accertamento di natura tecnico-scientifica in sede giudiziale – sembra affondare le radici nella disciplina convenzionale, in particolare nella Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (ratificata con L. n. 14 febbraio 1994, n. 124), la quale dispone che «l’espressione “ecosistema” significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale» (art. 2).
Le disposizioni di rilevanza definitoria introdotte dal D.Lgs. n. 81/2026 si limitano a quelle appena esaminate, nulla aggiungendo il legislatore delegato – sempre nella ricordata prospettiva di recupero della legalità “perduta” delle fattispecie penali contro l’ambiente – in termini di auspicabile specificazione di altri elementi (quali quelli, a vario titolo, previsti nei reati degli artt. 452 bis e 452 quater c.p.) destinati parimenti a integrare il tipo normativo, i quali dunque restano, ancora oggi, privi di uno o più parametri di riferimento a cui ancorare la valutazione giudiziale circa la loro sussistenza (al netto dell’opera di supplenza interpretativa, talora al limite dell’attività di creazione vera e propria del precetto, che la giurisprudenza gelosamente custodisce).
In tale prospettiva, resta comunque fermo che l’operatore potrà tenere in utile considerazione, per ricostruire la tipicità dei fatti incriminati, gli ulteriori indici interpretativi desumibili dalla normativa unionale, in particolare ricostruendo il significato da attribuire a un determinato elemento, secondo quanto previsto dall’art. 2, par. 1 direttiva (UE) 2024/1203, «conformemente alle definizioni contenute nella legislazione dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)» (ossia in «un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE»).
3 Modifiche al Codice penale (articolo 3)
La principale direttrice di intervento del D.Lgs. n. 81/2026 (Titolo II) è rivolta alle disposizioni del Codice penale (articolo 3) e, in particolare, in via diretta e indiretta, ad alcune fattispecie di delitti contro l’ambiente, introdotte da più di un decennio all’interno del Titolo VI bis dalla L. n. 68/2015.
3.1. Inquinamento ambientale.
Una serie di rilevanti modifiche (articolo 3, comma 1, lett. c) concernono il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), che, da un lato, è interpolato nella fattispecie base del comma 1 e, dall’altro, è completamente revisionato in quella aggravata del comma 2.
Nella fattispecie base il legislatore non interviene – come già a più riprese segnalato – sulla descrizione degli eventi alternativi di compromissione e di deterioramento (comma 1), né sulle loro caratteristiche di significatività e di misurabilità, né tantomeno sul requisito qualitativo, afferente all’oggetto materiale della condotta, di estensione o (ancora) di significatività della porzione di matrice suolo o sottosuolo interessata (n. 1).
L’interpolazione, in questa sede, concerne l’ipotesi di inquinamento delle matrici c.d. biotiche (n. 2), rappresentate, secondo l’originaria previsione della L. n. 68/2015, da «un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna», nell’ambito delle quali il D.Lgs. n. 81/2026 – in chiave estensiva della punibilità – inserisce anche il riferimento a «un habitat».
L’introduzione di tale concetto per definire il nuovo oggetto materiale del reato di inquinamento ambientale – non altrettanto è stato previsto per il contiguo delitto di disastro ambientale – nondimeno, non è stata accompagnata da un ulteriore sforzo definitorio del legislatore delegato, se è vero che la nozione di «habitat» utilizzata nell’articolo 452 bis, comma 1 c.p. appare più ampia e onnicomprensiva rispetto all’oggetto della clausola definitoria contenuta nell’articolo 2 D.Lgs. n. 81/2026 (il quale descrive, a ben vedere, il concetto “speciale” di «habitat all’interno di un sito protetto»).
Potranno a tal fine venire in ausilio all’interprete le definizioni riferite agli «habitat», già richiamate, contenute nella direttiva habitat e traslate nel relativo d.P.R. 357/1997 di recepimento, fermo restando che il semplice referente normativo dovrà essere poi supportato, in sede giudiziale, da uno specifico approfondimento specialistico di natura tecnico-scientifica.
La circostanza aggravante del comma 2, secondo la versione originaria della disposizione introdotta dalla L. n. 68/2015, era costruita alla stregua di una circostanza a effetto comune (prevedendosi generalmente che la pena fosse «aumentata»), che ricorreva allorquando l’inquinamento fosse stato «prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette».
In tempi più recenti, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 6 ter, comma 3, lett. b) D.L. n. 105/2023, conv. con mod. in L. n. 137/2023, l’aggravante era stata irrobustita, evolvendo a circostanza aggravante a effetto speciale, in cui l’aumento di pena era diversamente articolato – all’insegna di un climax ascendente – nella misura «da un terzo alla metà» (primo periodo) per la fattispecie originaria sopra richiamata e nella misura «da un terzo a due terzi» (secondo periodo) per l’ipotesi in cui l’inquinamento avesse causato «deterioramento, compromissione», nonché (non è chiaro l’ubi consistam dell’evento aggravatore rispetto a quelli poc’anzi menzionati) «distruzione» di «un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico».
Oggi il legislatore torna per la terza volta, nel giro di poco più di dieci anni, sull’aggravante in esame, ridescrivendone gli eventi costitutivi e rimodulandone gli effetti sanzionatori secondo una graduazione discendente.
Il D.Lgs. n. 81/2026, così, prevede che:
- la pena sia aumentata «da un terzo alla metà» (comma 2, qualificabile come circostanza a effetto speciale), quando l’inquinamento sia prodotto, alternativamente, «1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico» o «2) in danno di specie animali o vegetali protette» – ipotesi che risultano invariate rispetto al regime introdotto nel 2023 – nonché – aspetto di novità – «3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli» o «4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli».
L’ipotesi aggravatrice del n. 3 sembra correlata alla previsione della direttiva (UE) 2024/1203, secondo cui assurgono a «reati qualificati» (art. 3, par. 3) le condotte di reato – «paragonabili all’«ecocidio»» (cfr. considerando n. 21) – che provocano «la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat» (lett. a) o «danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque» (lett. b).
Il legislatore nazionale, di fatto, ha rielaborato, ai fini aggravanti, la terminologia già impiegata dalla direttiva (UE) 2024/1203 in funzione descrittiva del “reato qualificato”, senza tuttavia specificare (almeno) gli indici “di contesto” che consentono in concreto di connotare i due requisiti di fattispecie – dimensionale («dimensioni notevoli») e temporale («effetti durevoli») – e ha previsto un aggravamento sanzionatorio in relazione al solo delitto di inquinamento ambientale, laddove la direttiva (UE) 2024/1203 relazionava la natura “qualificata” del reato a tutte le «condotte» descritte dall’art. 3, par. 2 (ancorché – potrebbe a ragion veduta notarsi – il disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p., strutturalmente, paia già rispondente al prototipo del “reato qualificato”).
In ogni caso, l’introduzione di referenti descrittivi di tipo quantitativo – le «dimensioni notevoli» per l’ecosistema e gli «effetti durevoli» dell’inquinamento[10] – ripropongono le già accennate criticità, in punto di carente tassatività e determinatezza della fattispecie (qui in funzione di aggravante), riscontrate fin dagli esordi della L. n. 68/2015 in relazione ai caratteri qualitativi e quantitativi dell’evento di inquinamento ambientale tipizzato al comma 1, che, se lasciano qualche (angusto) margine per formulare una quaestio legitimitatis, ragionevolmente schiuderanno le porte a un’azione surrogatrice della giurisprudenza nella definizione della tipicità penale;
- la pena sia aumentata «da un terzo a due terzi» (comma 3, ipotesi anch’essa riconducibile al novero delle circostanze a effetto speciale), quando l’inquinamento riguardi «un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico» – dunque, la stessa materialità già contemplata nel previgente comma 2, secondo periodo – e al contempo, dal punto di vista effettuale, ne «causi la distruzione»;
- la pena sia «aumentata» (comma 4, costituente circostanza a efficacia comune) quando «dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone», formula nella quale non sembra erroneo rinvenire l’eco delle diverse fattispecie di «casi particolari» di cui già il “decreto Terra dei fuochi” ha puntellato il D.Lgs. n. 152/2006 (a partire dalle nuove ipotesi delittuose di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui, rispettivamente, agli artt. 255 bis e 255 ter) e lo stesso Titolo VI bis del Codice penale (nei delitti di “traffico” degli artt. 452 sexies e 452 quaterdecies c.p.).
La scelta di irrobustire il “catalogo” delle circostanze aggravanti dell’articolo 452 bis c.p., nei commi 2, 3 e 4 determina un evidente effetto – forse non del tutto compreso da parte del legislatore delegato – di “scivolamento” della fattispecie di inquinamento ambientale verso quella più grave di disastro ambientale, la quale, fin dalla L. n. 68/2015, nelle suoi tre eventi di danno descritti dall’articolo 452 quater, comma 1 c.p., si distingue per le proprie caratteristiche di (tendenziale) irreversibilità e di diffusività dell’offesa.
Tale assunto pare senz’altro condivisibile già rispetto alle aggravanti del comma 2, nn. 3 e 4, per le quali il trait d’union con il delitto di disastro ambientale si rinviene – giustapponendo la fattispecie circostanziale con gli eventi dei nn. 1 e 2 dell’art. 452 quater c.p. – nella previsione che il fatto sia realizzato «in danno di un ecosistema», qualificato, rispettivamente, come «di dimensioni notevoli» ovvero «quando l’inquinamento ha effetti durevoli».
Lo stesso può predicarsi con riferimento all’aggravante del comma 3, che chiama in causa un evento di «distruzione» – seppur riferito a un habitat e non, come prevede l’art. 452 quater c.p., a «un ecosistema» – il quale addirittura sembra richiamare una fenomenologia qualitativamente e quantitativamente superiore alla «alterazione irreversibile» punita dal delitto di disastro ambientale.
L’aggravante del comma 4, infine – in ragione del suo oggetto, ossia una situazione di offesa, nella forma del pericolo, ai beni personali della vita e dell’incolumità fisica (non qualificata come “pubblica”), scaturente da «fatti», descritti nei precedenti commi 1, 2 e 3, pregiudizievoli per l’ambiente – determina un effetto di ulteriore “avvicinamento” tra il delitto di inquinamento ambientale (aggravato) e il delitto disastro ambientale, nella variante dell’articolo 452 quater, comma 1, n. 3 c.p., la quale – com’è noto – contempla una «offesa alla pubblica incolumità» determinata dalla «rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».
Lo shifting inaugurato dalla nuova circostanza aggravante del comma 4, peraltro, sembra porsi altresì con il livello di tutela sottostante, rappresentato dai reati in materia di rifiuti impattati dalla riforma del “decreto Terra dei fuochi”, rispetto ai quali la previsione di ipotesi (aggravate o meno che debbano essere qualificate) di «casi particolari» innesca un analogo effetto di progressione tra fattispecie.
Così, per i “nuovi” delitti del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti, le situazioni di «pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento» dell’ambiente rappresentano eventi offensivi, scaturenti dalla fattispecie base di riferimento, che potrebbero ricorrere vuoi alternativamente vuoi anche congiuntamente: casistica, quest’ultima, in cui di fatto coesisterebbero un pericolo per i beni personali (lo stesso dell’articolo 452 bis, comma 4 c.p.) con una compromissione o deterioramento delle componenti ambientali (ossia gli stessi eventi di danno dell’art. 452 bis, comma 1 c.p.), ancorché allo stadio del pericolo.
Analizzate sotto questa lente di indagine le nuove fattispecie aggravatrici dell’inquinamento ambientale, sembra assottigliarsi notevolmente – nella multiforme fenomenologia delle vicende oggetto di scrutinio giudiziale – lo scarto esistente tra i due delitti, con il rischio che, riducendosi lo iato strutturale concepito originariamente dalla L. n. 68/2015, divenga sempre più difficile apprezzare (e accertare) la relazione di progressione lesiva che la giurisprudenza correntemente riconosce nei rapporti tra l’ipotesi dell’art. 452 bis c.p. e quella dell’art. 452 quater c.p.
3.2 Commercio di prodotti inquinanti
Di pari, se non superiore rilevanza (art. 3, comma 1, lett. d) è l’introduzione di un’inedita fattispecie incriminatrice di «Commercio di prodotti inquinanti» (art. 452 bis.1 c.p.), che trova fondamento nelle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1203 (art. 2, par. 2, lett. b), e che costituisce palmare esemplificazione del ricorso alla tecnica della anticipazione della tutela penale, secondo un approccio di tipo preventivo-precauzionale, che individua come fattore di rischio per l’ambiente la filiera produttiva “a monte” di determinati beni.
La nuova incriminazione, costituente delitto, punisce con la medesima pena prevista per la fattispecie base di inquinamento ambientale doloso (reclusione da due a sei anni e multa da euro 10.000 a euro 100.000, ai sensi dell’art. 452 bis, comma 1 c.p.) un fatto così tipizzato:
- dal punto di vista della condotta, il fatto è integrato alternativamente dalla immissione sul mercato o dalla messa (comunque, cioè con modalità diverse dalla immissione sul mercato) in circolazione;
- dal punto di vista dell’antigiuridicità speciale, la condotta deve essere connotata in termini di abusività (nozione la quale – come oltre si vedrà – è stata finalmente codificata dal legislatore delegato nell’art. 452 quinquiesdecies c.p.);
- dal punto di vista dell’oggetto materiale, la condotta è riferita a «un prodotto»;
- dal punto di vista dell’evento offensivo,deve trattarsi di «un prodotto il cui impiego», «per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva», «cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
La costruzione dell’incriminazione – a una prima lettura – non sembra affatto felice in punto di tecnica legislativa, non tanto per la descrizione delle condotte tipiche (a forma vincolata) di immissione sul mercato o di messa in circolazione – che trovano sufficienti punti di riferimento interpretativo in altre fattispecie previste dal Codice penale (quali i reati contro l’economia, l’industria e il commercio) e dalle leggi speciali (si pensi, ad esempio, all’art. 112 D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo) – quanto per la caratterizzazione delle condotte in termini di proiezione offensiva.
Il requisito di “abusività” della condotta, oggi da accertare in termini di rispondenza alle clausole definitore contenute nell’inedito art. 452 quinquiesdecies c.p., dovrà essere necessariamente apprezzato in relazione a situazione di totale assenza di titoli autorizzativi all’immissione sul mercato o alla messa in circolazione di un determinato prodotto, nonché – più frequentemente – rispetto alla mancata osservanza dei limiti di legge o delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, con riferimento alle varie normative di settore, di matrice europea, che regolano l’immissione sul mercato di determinati prodotti, quali, tra le altre, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulle sostanze chimiche, il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP), il regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) sui biocidi e il regolamento (CE) n. 1107/2009 sui fitosanitari.
La fattispecie tipica, dal punto di vista della causalità, è concatenata sulla verificazione di un duplice – se non, addirittura, triplice, volendo considerare anche la successione cronologica tra immissione sul mercato o messa in circolazione e impiego – evento.
Anzitutto, il «prodotto», una volta immesso nel mercato o in circolazione “al di fuori delle regole” di settore, deve in grado di determinare, in ragione (ossia per effetto) del suo impiego, «lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti» nell’aria, nel suolo o nelle acque (evento intermedio).
Il nesso eziologico con l’evento scaturisce, come detto, dall’«impiego» del prodotto, termine di portata neutra che – se letto insieme all’espressione «che ne deriva» (riferita agli effetti dell’impiego) – pare alludere a un utilizzo “ordinario” del prodotto, rispetto al quale il verificarsi di emissioni (in senso lato) nell’ambiente sembra essere configurato come una conseguenza fisiologica.
Da notare, tra l’altro, che tra le matrici ambientali interessate da simili emissioni del prodotto non è stato menzionato il sottosuolo – contemplato, invece, quale ricettore finale dell’evento di danno – forse in ragione dell’assunto, invero non del tutto scontato, che uno scarico o un’immissione nel sottosuolo delle sostanze contenute nel prodotto deve necessariamente “passare” anche dal suolo.
Occorre evidenziare, inoltre, che tanto l’impiego del prodotto quanto l’effetto materiale di scarico, emissione o immissione non devono arrestarsi allo stadio dell’astratta potenzialità, ma devono essersi effettivamente verificati. Sul punto, se non appare del tutto risolutiva l’espressione «il cui impiego» (che è riferibile tanto a un impiego attuale che solo potenziale), il lemma «che ne deriva» sembra dover essere interpretato non nel senso «che ne possa derivare», quanto invece nell’accezione «che ne sia derivato»: soluzione imposta, tra l’altro, dalla previsione di un evento finale, il quale non avrebbe ragion d’essere se non effettivamente preceduto dal proprio antecedente causale.
L’evento intermedio, in altri termini, all’interno della catena causale descritta dalla disposizione, deve essere inteso alla stregua di un evento di danno.
L’evento finale, invece, è ripreso direttamente dalla fattispecie di inquinamento ambientale dell’art. 452 bis c.p., con tutte le criticità applicative che essa comporta – al di là dei poco rassicuranti approdi giurisprudenziali dell’ultimo decennio, in termini di determinatezza del tipo penale e di conseguente accertamento probatorio – in ordine alla definizione dei concetti di compromissione e di deterioramento, alle loro note di significatività e di misurabilità, fino al requisito di estensione delle porzioni del suolo o del sottosuolo (matrice che qui “ricompare” dopo essere scomparsa nell’evento intermedio).
La criticità più apparente della fattispecie – che porrà non poche controversie in fase di applicazione giudiziaria – risiede proprio nella previsione, tra gli elementi costitutivi, di un necessario rapporto di relazione causale, duplice, tra l’impiego del prodotto e l’effetto materiale di “immissione in ambiente” poc’anzi descritto e tra quest’ultimo e l’effetto di “contaminazione” ambientale.
Altrettanto problematico, infine, potrebbe rivelarsi il riparto in concreto dei profili di responsabilità soggettiva, in ragione della segmentazione “spinta” della fattispecie nei (due, se non tre) diversi eventi, che potenzialmente chiamerà in causa – vuoi a titolo monosoggettivo vuoi a titolo concorsuale – la posizione di una pluralità di soggetti della filiera (produttori, importatori, distributori, venditori, intermediari), nonché eventualmente anche l’utilizzatore finale.
Resta fermo, naturalmente, che, trattandosi di reato doloso, sarà doveroso l’accertamento di uno specifico coefficiente psichico in capo all’agente in termini di rappresentazione e di volontà – ancorché secondo le peculiari dinamiche del dolo eventuale – di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico, rifuggendo da pur agevoli (ma frettolosi, oltre che non consentiti) addebiti per un contributo, in realtà, colposo nell’altrui fatto doloso.
Il nuovo delitto, infatti, non è punito – né attraverso una disposizione espressa nell’art. 452 bis.1 c.p., né mediante un suo richiamo all’interno dell’art. 452 quinquies c.p. («Delitti colposi contro l’ambiente») – anche a titolo di colpa, all’insegna di una scelta legislativa che, se da un lato finisce per limitare significativamente le chance applicative del reato, dall’altro alleggerisce notevolmente le responsabilità dei soggetti che operano lungo la filiera di prodotti (potenzialmente) inquinanti, i quali non potranno essere chiamati a rispondere, in caso di successivo danno all’ambiente provocato dall’impiego del prodotto, per mere inosservanze non volute, “a monte”, delle normative regolatorie di settore, ancorché di portata cautelare, preordinate a regimentare l’immissione sul mercato e la circolazione del prodotto medesimo.
La nuova fattispecie è corredata da un duplice ordine di circostanze aggravanti.
In base al comma 2 della disposizione, un primo aggravamento – che qualifica la circostanza come a effetto comune (essendo la pena semplicemente «aumentata») – si produce se dal fatto deriva «un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone» (n. 1) o «un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora» (n. 2).
Il fatto aggravatore della sanzione è rinvenibile in una condizione di pericolo, ossia di lesione soltanto potenziale per le oggettività giuridiche di riferimento, riferita in via alternativa (ancorché possa verificarsi una ricorrenza congiunta delle due situazioni) a:
- i beni individuali della vita e/o dell’incolumità personale, secondo previsione analoga all’aggravante dell’art. 452 quater, comma 4 c.p., i quali, letteralmente, parrebbero dover essere riferiti a una pluralità di «persone» e non a una sola persona (quale potrebbe essere il soggetto che impiega il prodotto inquinante);
- al bene ambiente, con riferimento alle sue componenti tipiche già codificate all’interno dell’art. 452 bis c.p.
Quest’ultima aggravante, tuttavia, desta perplessità sotto più di un aspetto applicativo.
In primo luogo, sorprende, per differenza rispetto alla fattispecie di inquinamento ambientale, che tra le componenti abiotiche messe in pericolo non figuri il sottosuolo, invece contemplato tra le matrici oggetto dell’evento finale di danno dello stesso art. 452 bis.1. c.p. In secondo luogo, appare problematico l’inserimento di un requisito di “rilevanza” («rilevante») del pericolo, che, oltre ad appesantire inutilmente la fattispecie, gravando le sue prospettive di accertamento, inficia la determinatezza del tipo.
Ancor prima, tuttavia, è lecito porsi l’interrogativo su come sia possibile ipotizzare, in rerum natura, che da un «fatto» come quello descritto nell’art. 452 bis, comma 1 c.p. – che ha cagionato un danno (cioè una lesione effettiva) all’ambiente nelle sue diverse componenti, biotiche e abiotiche – possa derivare una situazione di mero pericolo (cioè di lesione potenziale) come quella descritta nel comma 2, n. 2, ancorché «rilevante», per la «qualità dell’aria, del suolo o delle acque» o«a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora». Il problema non si pone, al contrario, per l’aggravante di pericolo riferita ai beni personali di cui al comma 2, n. 1, ben potendosi immaginare una progressione dal danno (compromissione o deterioramento) per l’ambiente verso il pericolo per la persona (vita e/o incolumità fisica).
Una prima risposta al quesito – riferito, si ribadisce, alla sola circostanza aggravante di pericolo per l’ambiente (comma 2, n. 2) – potrebbe essere nel senso che il «fatto» richiamato nell’art. 452 bis.1, comma 2 c.p. non fa riferimento alla fattispecie del comma 1 nel suo complesso (comprensiva anche dell’evento finale di danno), bensì all’evento intermedio di «scarico», «emissione» e «immissione» nell’ambiente che deriva dall’impiego del prodotto, il quale non abbia prodotto le conseguenze dannose per l’ambiente definite dal comma 1 (compromissione o deterioramento significativi e misurabili), ma si sia limitato a determinare una situazione di pericolo per la «qualità dell’aria, del suolo o delle acque» o«a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora».
Così ricostruito il significato del comma 2, tuttavia, si determinerebbe un cortocircuito interpretativo, giacché sarebbe del tutto priva di senso logico la configurazione della fattispecie come circostanza aggravante e palesemente ingiusta la previsione di un aumento sanzionatorio, da calcolare sulla pena base per la fattispecie di danno per l’ambiente del comma 1, rispetto all’integrazione di una fattispecie di mero pericolo per l’ambiente (laddove, semmai, essa dovrebbe costituire una circostanza attenuante del comma 1).
La soluzione a tale rompicapo, ragionevolmente, potrebbe rinvenirsi nell’interpretazione per cui la circostanza del comma 2, n. 2 presuppone l’avvenuta realizzazione di un evento di danno verso una o più delle componenti ambientali individuate al comma 1 (che, salvo il sottosuolo e la biodiversità, anche agraria, sono le medesime previste nella fattispecie aggravatrice) e punisce, con un incremento sanzionatorio, l’eventuale realizzazione di un’offesa, nella forma del pericolo, per una o più delle componenti ambientali individuate al comma 2, n. 2, diversa da quella già colpita dall’evento di danno.
Simile lettura, se da un lato rende giustificato e coerente l’effetto di aggravamento della pena, configura l’ipotesi del comma 2 come una fattispecie “mista”, di danno e di pericolo, che potrebbe ricorrere in tutti quei casi, non affatto rari nella prassi giudiziaria, in cui dalla contaminazione ambientale di una matrice (ad esempio, del suolo) sia derivata la messa in pericolo di un’altra matrice (ad esempio, un corpo idrico ricettore, come un lago o un corso d’acqua, in cui si sia verificato un ruscellamento di sostanze inquinanti) e/o di un’altra componente ambientale (la fauna che vive all’interno dell’ecosistema del corpo idrico ricettore) ed eventualmente anche delle persone (le quali, ad esempio, potrebbero impiegare quelle acque per scopo irriguo in aree a uso agricolo, magari le stesse che sono state oggetto di contaminazione).
Tanto premesso, ferme tutte le incognite esaminate per l’aggravante di pericolo per l’ambiente (comma 2, n. 2), non è peregrino ipotizzare, nella pratica, la ricorrenza congiunta delle due situazioni di pericolo, nel senso che la produzione di un pericolo qualificato (rilevante) per l’ambiente, derivante dall’impiego del prodotto immesso sul mercato o in circolazione, non di rado costituirà l’antecedente fattuale di una situazione di pericolo (quantomeno) per l’incolumità fisica delle persone, primi fra tutti gli utilizzatori finali che fanno «impiego» del prodotto e che risultano maggiormente esposti, per prossimità, a eventuali conseguenze dannosa.
La seconda e la terza circostanza aggravante (commi 3 e 4) replicano, anche quanto ad aumenti sanzionatori, e le aggravanti già previste dall’art. 452 bis, commi 2 e 3 c.p., come oggi interpolate e modificate dal D.Lgs. n. 81/2026, al cui esame si rinvia.
3.3 Morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale
Una modifica di minor respiro riguarda, invece, il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 3, comma 1, lett. e), già introdotto dalla L. n. 68/2015 nell’art. 452 ter c.p., rispetto al quale è ampliato il perimetro delle condotte-base dolose – da cui può scaturire, quale conseguenza non voluta dall’agente, l’evento di morte e/o di lesioni – che ora comprende altresì il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all’art. 452 bis.1 c.p. (con conseguente modifica della rubrica dell’art. 452 ter c.p.).
Contestualmente, il legislatore delegato ha aggravato il carico sanzionatorio previsto per tale delitto, nella sua forma monolesiva del comma 1, innalzando i massimi edittali previsti in caso di produzione di «una lesione gravissima» (undici anni, in luogo di nove anni) e «della morte» (dodici anni, in luogo di dieci anni).
Rispetto alle fattispecie circostanziali aggravate dell’art. 452 bis.1 c.p. poco sopra esaminate e, in particolare, con riferimento all’ipotesi di pericolo per la vita e l’incolumità delle persone (comma 2, n. 1), il richiamo del delitto di commercio di prodotti inquinanti da parte dell’art. 452 ter c.p. instaura una relazione di progressività tra le fattispecie, all’insegna di una concatenazione ascendente dell’offesa che, dalla produzione di un danno per l’ambiente correlato all’impiego di un prodotto, passa attraverso la contestuale messa in pericolo dei beni personali e, nei casi più gravi, sfocia nella produzione di eventi lesivi per la vita e l’incolumità di una o più persone.
Mediante tale scelta, il legislatore delegato sembra aver voluto sancire un espresso legame, da un lato, tra l’area di rischio consentito riconosciuta all’attività di produzione e di messa in circolazione di prodotti potenzialmente dannosi e, dall’altro, la tutela dell’ambiente e della salute umana.
3.4 Nozione di abusività (art. 452 quinquiesdecies c.p.)
Assume centrale – se non primaria – importanza nell’opera di recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 la codificazione legislativa della nozione di «abusività» della condotta (art. 3, comma 1, lett. f), che trova spazio in una nuova autonoma disposizione (art. 452 quinquies c.p.) posta in chiusura del Titolo VI bis del Codice Penale.
Si tratta – com’è noto – di una nozione che assume un ruolo essenziale, quale clausola di illiceità speciale, nella definizione del perimetro di rilevanza penale di svariate condotte integranti reato ambientale[11] e, in particolare, di alcuni delitti contro l’ambiente come l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale (anche nelle rispettive forme colpose e di pericolo dell’art. 452 quinquies c.p.), di traffico di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p., anche nella versione del precedente art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, poi trasposto, inalterato, in virtù del D.Lgs. n. 21/2018 sulla riserva di codice, all’interno del Codice Penale).
Sul punto interviene oggi espressamente il D.Lgs. n. 81/2026 attraverso l’introduzione del nuovo art. 452 quinquiesdecies c.p., il quale, anzitutto, definisce il concetto di “abusività” della condotta «[a]gli effetti della legge penale» e, dunque, non soltanto in relazione al ristretto perimetro delle disposizioni incriminatrici del Titolo VI bis del Codice penale (come avrebbe comportato una clausola del tipo «ai fini del presente titolo»), bensì anche in riferimento a ulteriori fattispecie di reato – presenti e di futura introduzione – sia in materia ambientale (ma collocate extra codicem, come nel D.Lgs. n. 152/2006 o in altre leggi speciali) sia – il lemma normativo («legge penale») non lo esclude – anche in materie diverse da quella ambientale, ma alla stessa potenzialmente contigue per beni e interessi tutelati.
Si nota, tra l’altro, che l’art. 452 quinquiesdecies c.p., in apertura di disposizione, specifica che il termine «abusivamente» si intende riferito «anche alle condotte poste in essere» con le modalità di seguito tipizzate; formula che – da taluno interpretata come indice della natura ricognitiva-additiva della disposizione rispetto alle elaborazioni pretorie passate[12] – pone il dubbio se il legislatore delegato abbia voluto lasciare aperto uno “spiraglio” per consentire l’ingresso, per via normativa e giurisprudenziale, di altre eventuali ipotesi di “abusività” non contemplate dall’art. 452 quinquiesdecies c.p., in diretta contraddizione con la stessa operazione di codificazione ivi attuata e in spregio alle istanze di precisione del precetto penale già diffusamente illustrate.
Tanto premesso, il termine «abusivamente» è definito dal legislatore delegato secondo un’articolazione tripartita, che riprende, seppur non integralmente, l’impostazione dell’art. 2, par. 1 direttiva (UE) 2024/1203[13] e, al contempo, si pone in rapporto di ideale continuità con l’elaborazione giurisprudenziale intervenuta negli ultimi decenni in materia, la quale – com’è noto – ravvisa il requisito di abusività in caso di assenza di autorizzazione o di autorizzazione scaduta, revocata (“clandestinità”) o illegittima, nonché in caso di violazione di leggi statali o regionali (ancorché non strettamente riferite alla materia ambientale) e in caso di esercizio dell’attività in violazione delle prescrizioni dell’atto autorizzativo[14].
In forza del nuovo art. 452 quinquiesdecies c.p., potrà essere qualificata come “abusiva” la condotta realizzata:
- «in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente».
La prima ipotesi – che potrebbe essere qualificata come abusività “europea” – si caratterizza, da un lato, per il rinvio alle fonti normative di matrice eurounitaria e, dall’altro, per un ambito di applicazione, ratione materiae, ben più esteso rispetto alla mera finalità di tutela dell’ambiente.
Infatti, la violazione della normativa europea che connota come “abusiva” la condotta può essere correlata non soltanto alle disposizioni concernenti la “protezione” (in senso lato, comprensiva della «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità» e «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi») dell’ambiente, bensì anche ad altri due ambiti eterogenei ma comunque connessi a quest’ultimo:
- la «protezione della salute umana», che mette in luce la stretta correlazione tra tutela dell’ambiente e tutela della pubblica incolumità, corroborando il legame esistente tra disciplina dei Titoli VI e VI bis del Codice penale (che ha trovato e trova tutt’oggi il proprio trait d’union nella figura del disastro ambientale “innominato” degli articoli 434 e 449 c.p.);
- la «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», che instaura una connessione – quanto mai attuale, anche alla luce del dibattito a livello internazionale sul tema – tra tutela dell’ambiente, attività produttive e sostenibilità;
- «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1)».
La seconda ipotesi – definibile come “abusività” interna o derivata – prende in considerazione l’inosservanza di disposizioni di legge (e di atti equiparati) e di regolamento, nonché di atti amministrativi, che costituiscano attuazione delle disposizioni europee nelle materie indicate al n. 1.
Rispetto a tale ipotesi, viene in considerazione la questione, massimamente dibattuta anche in recenti vicende giudiziarie ambientali, di stabilire se possa integrare simile profilo di “abusività” la violazione di princìpi generali del diritto dell’ambiente “internalizzati” dal nostro ordinamento, ancorché non coniugati in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali – quali i princìpi di prevenzione, di precauzione e di sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater D.Lgs. n. 152/2006[15] – che pongono un tema di potenziale bypass delle previsioni di atti autorizzativi validi ed efficaci (rilasciati per l’esercizio, nel rispetto di certi limiti e condizioni, di determinate attività sensibili dal punto di vista ambientale) e un connesso rischio di affievolimento, se non di obliterazione, del margine di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
In simile contesto di analisi, con specifico riferimento al principio di precauzione, tornerà in auge il possibile ricorso, quale parametro di valutazione giudiziale, a fronte di condotte pur osservanti del quadro prescrittivo posto dalle autorizzazioni vigenti, ai limiti associati alle c.d. best available techniques (BAT) non formalmente recepiti nelle predette autorizzazioni[16]; ciò nella prospettiva di esigere dagli operatori un abbattimento delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti dalla normativa primaria e secondaria e, in mancanza, di muovere a loro carico un rimprovero per un determinato fatto di “contaminazione” ambientale connesso alla loro eventuale inosservanza[17], che consentirebbe di qualificare la condotta come “abusiva” (dal punto di vista oggettivo) e/o di imputare loro il fatto a titolo colposo (dal punto di vista soggettivo);
- «sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione».
La terza e ultima ipotesi – riconducibile a condotte le quali, più che abusive/illecite, si caratterizzano per essere “illegali” – ricomprende fattispecie realizzate “sfruttando” atti autorizzativi (principalmente riferibili alla materia ambientale, ma che, considerata la consolidata impostazione della giurisprudenza di legittimità, potrebbero attenere a contesti regolatori diversi ma che comunque hanno un’incidenza potenziale sul bene ambiente, di cui si dirà tra poco) ottenuti:
- vuoi «fraudolentemente», termine ampio e onnicomprensivo che implica il ricorso ad artifici o raggiri, anche mediante omissione od occultamento di dati e di informazioni altrimenti dovuti, ragionevolmente rivolti alla pubblica amministrazione, preordinati all’ottenimento di un titolo abilitativo (che, in mancanza della condotta fraudolenta, non sarebbe stato rilasciato tout court ovvero sarebbe stato rilascio con contenuti prescrittivi diversi);
- vuoi adoperando «violenza», non ulteriormente connotata, che implicherà di stabilire se detto termine consenta di ricomprendere, tra le varie forme di violenza, ad esempio, anche la violenza reale, quella indiretta e quella impropria; ovvero «minaccia», ossia mediante prospettazione di un male futuro e ingiusto (ad esempio, nei confronti del pubblico ufficiale incaricato del rilascio del titolo abilitativo);
- vuoi ancora «mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione», espressione che rende immediato il richiamo ai delitti contro la pubblica amministrazione del Titolo II del Codice penale (come nel caso di autorizzazione ottenuta tramite corruzione attiva del pubblico ufficiale intervenuto in sede di istruttoria amministrativa ovvero competente al rilascio dell’autorizzazione).
In sede di primo commento e in attesa di eventuali chiarimenti nomofilattici sul punto, non si può fare a meno di notare, peraltro, come l’inedito art. 452 quinquiesdecies c.p. non abbia recepito l’ulteriore ipotesi di “abusività”[18] – forse proprio perché quella più controversa e di delicata attuazione interna – comunque prevista dalla direttiva (UE) 2024/1203, correlata all’ipotesi in cui il soggetto agente abbia agito lecitamente, sulla base di un’autorizzazione valida ed efficace, ma «tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali» (abusività “sostanziale”), ossia alle casistiche particolarmente controverse e dibattute in cui si ponga un tema di potenziale “disapplicazione” dell’atto amministrativo (pur adottato nel rispetto dei vincoli formali di legge).
Il legislatore delegato, inoltre, non ha ritenuto di codificare nell’art. 452 quinquiesdecies c.p. il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di “abusività” della condotta, nella parte in cui esso ricomprende nel novero delle condotte abusive anche l’eventuale esercizio di un’attività in violazione di norme non direttamente riconducibili alla materia ambientale, ma alla stessa correlate o contigue (quali, a titolo esemplificativo, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’edilizia, la prevenzione e il controllo del rischio di incidenti rilevanti).
Tale mancanza, presumibilmente, sarà colmata in via interpretativa dallo stesso formante giurisprudenziale, il quale – pur in presenza di una disposizione normativa specifica, qual è quella dell’art. 452 quinquiesdecies c.p., piena espressione del principio di legalità in materia penale – sosterrà l’opzione di dare seguito, senza soluzione di continuità con il passato, agli insegnamenti pretori ormai cristallizzati per definire il carattere abusivo della condotta, potendo a tal fine far uso strumentale dell’improvvido termine «anche» posto in apertura dello stesso art. 452 quinquiesdecies c.p.
3.5 Circostanze aggravanti (art. 452 sexiesdecies c.p.)
Il D.Lgs. n. 81/2026 arricchisce il Titolo VI bis di un corredo di due circostanze aggravanti speciali, contenute nel nuovo art. 452 sexiesdecies c.p., applicabili per espressa previsione normativa ai soli delitti contro l’ambiente previsti dalle relative fattispecie incriminatrici («[p]er i reati previsti dal presente titolo») e non per altri reati ambientali, (quali quelli previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 o dalle altre leggi speciali di settore), rispetto ai quali è destinata a riproporsi una situazione di “asimmetria” analoga a quanto già sperimentato, dopo la novella della L. n. 68/2015, per gli istituti del ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.) e delle cause di esclusione della confisca (art. 452 undecies, comma 4 c.p.).
Le nuove circostanze, che si configurano come aggravanti a efficacia comune (comportando che la pena sia «aumentata»), ricorrono se:
- dal reato deriva un «profitto di rilevante entità».
Se per la nozione e la caratterizzazione qualitativa del «profitto»[19] la cospicua produzione giurisprudenziale degli ultimi decenni – anche in materia ambientale (in particolare in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.) – costituisce un punto di riferimento sufficientemente saldo, più indefinito è il requisito della «rilevante entità».
La formula legislativa in esame, a una più attenta analisi, trova un omologo nel corrispondente presupposto già previsto, in tema di responsabilità “da reato” degli enti, per l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 13, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 231/2001), il quale potrà costituire un riferimento utile anche per l’esegèsi del suo significato.
In tal senso, la giurisprudenza più recente ha precisato che la rilevante entità del profitto del reato, quale condizione per l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive, «può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato», di modo che il profitto «può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’ente nei cui confronti si procede»[20];
2) il fatto è commesso «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere» (aggravante di falso informativo o documentale), espressione che rinviene un possibile referente interpretativo nel delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), nel contesto del quale esso ove funge da elemento di tipicità (condotta).
Si nota come il delitto dell’art. 316 ter c.p. ricomprende, tra le varie modalità esecutive, non solo condotte attive, ma altresì «l’omissione di informazioni dovute»; circostanza che, rispetto all’aggravante dell’art. 452 sexiesdecies c.p. in esame, pone il dubbio se, a contrario, una condotta omissiva (come potrebbe non di rado verificarsi nelle dinamiche degli illeciti ambientali, in relazione alla mancata comunicazioni di dati e informazioni inerenti, ad esempio, ad autocontrolli di scarichi ed emissioni in atmosfera, di tracciabilità dei flussi interni ed esterni di rifiuti o di evidenze tecniche circa il superamento di determinate concentrazioni soglia nell’ambito di un procedimento di bonifica) possa integrare l’aggravante in esame, in caso di risposta positiva ponendosi il quesito consequenziale circa un possibile assorbimento nel delitto ambientale aggravato ai sensi dell’art. 452 sexiesdecies c.p. della fattispecie, penale o amministrativa (si pensi al sistema misto degli illeciti previsti dall’art. 258, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 in materia di tracciabilità, come recentemente riformato, non senza incongruità, dal “decreto Terra dei fuochi”; o, ancora, al delitto di falsità in registri e notificazioni di cui all’art. 484 c.p.), eventualmente integrata dalla reticenza indebita.
Stante l’ampiezza della formulazione legislativa, è assai probabile che la giurisprudenza opti per una contestazione “a tappeto” dell’aggravante in esame, ogniqualvolta un delitto del Titolo VI bis sia accompagnato da una falsità documentale o informativa, abbia o meno essa una relazione causale diretta (o, quanto meno, teleologica) con il reato tentato o consumato. Nondimeno, nella prospettiva di non svilire la carica sanzionatoria associata all’aggravante, applicandola nelle ipotesi concrete effettivamente meritevoli di maggior stigma, sarebbe auspicabile una sua lettura soggettivamente orientata, nel senso di riconoscerla soltanto quando il falso abbia costituito non una mera occasio criminis, bensì strumento necessario o, comunque, preordinato per la realizzazione del delitto ambientale.
Quale che sia la soluzione interpretativa a tali dubbi, la ricorrenza dell’aggravante in esame, in ogni caso, porrà un tema di rapporto tra condotte concorrenti (in particolare, con le falsità in atti), il quale, tuttavia, sarà presumibilmente risolto dalla giurisprudenza – in linea con il costante approccio alla tematica – in termini di concorso di reati in ragione della la diversità dei beni giuridici di riferimento, con ripudio dell’opzione del concorso apparente di norme, pur sostenibile in base ai criteri dell’assorbimento/consunzione e del ne bis in idem sostanziale.
3.6 Pene accessorie
Una serie di modifiche conseguenti a quelle apportate al Titolo VI bis del Codice Penale, infine, sono apportate alla disciplina codicistica in tema di pene accessorie e di confisca (art. 3, comma 1, lett. a) e b)).
Così, il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti dell’art. 452 bis.1 c.p. è ora ricompreso nel campo di applicazione sia dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater c.p., irrogabile in caso di condanna per fatti commessi in danno, a vantaggio o comunque in relazione di un’attività imprenditoriale) sia della confisca in casi particolari o “allargata” (art. 240 bis c.p.), disposizioni entrambe che già contemplavano alcune delle principali ipotesi di delitti contro l’ambiente del Titolo VI bis c.p.
Rispetto alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il legislatore delegato ha inteso esplicitare la propria volontà di recidere ogni relazione tra soggetto responsabile della messa in circolazione di prodotti dannosi per l’ambiente (ed, eventualmente, pericolosi anche per l’incolumità personale) e l’affidamento pubblico, ponendo l’operatore economico, nei termini definiti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), quanto meno per la durata della pena accessoria (fatte salve le ulteriori preclusioni temporali previste dal D.Lgs. n. 36/2023), nell’impossibilità di partecipare e di accedere ad aggiudicazioni pubbliche.
L’ampliamento, l’ennesimo, del campo di applicazione della confisca “allargata”, dal canto suo, ha l’evidente finalità di irrobustire il complesso degli strumenti sanzionatori a disposizione dell’autorità giudiziaria preordinati ad annullare ogni eventuale prospettiva di incremento patrimoniale – affinché, mutuando un lessico europeo, “il crimine non paghi” – connessa alla commercializzazione di prodotti inquinanti, in spregio alle prescrizioni regolatorie o autorizzative dettate dalla normativa di prodotto.
Pertanto, in caso di condanna, anche patteggiata, per il delitto dell’art. 452 bis.1 c.p., il giudice penale sarà tenuto a disporre obbligatoriamente la confisca, anche per equivalente, «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».
3.7 Abrogazione dell’art. 733 bis c.p.
Rappresenta, altresì, una diretta conseguenza delle novità introdotte nella disciplina codicistica l’abrogazione della contravvenzione di «Distruzione o deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto» (art. 733 bis c.p.).
Si tratta, com’è noto, della contravvenzione in precedenza introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011 (attuativo della precedente direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente), che puniva fattispecie offensive dirette nei confronti di un «habitat all’interno di un sito protetto», la cui definizione, oggi espressamente codificata nell’articolo 2 D.Lgs. n. 81/2026, era (ed è tutt’oggi, in assenza di un’espressa abrogazione) contenuta, con formulazione identica, nell’art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 121/2011.
L’evento offensivo era ivi descritto nella duplice forma della distruzione, ossia dell’annichilimento totale dell’habitat all’interno di un sito protetto, o nel suo semplice deterioramento, con effetto di compromissione dello stato di conservazione.
Ora che l’«habitat» è confluito tra le possibilità materialità incise dai fatti di inquinamento ambientale (art. 452 bis, comma 1c.p.), nella forma dei due eventi alternativi di «compromissione» o di «deterioramento», nonché nella forma aggravata dalla «distruzione» (art. 452 bis, comma 3c.p.), la fattispecie incriminatrice dell’art. 733 bis c.p. – che per il vero non sembra avere riscosso, in circa quindici anni di vigenza, particolare successo applicativo (come può confermare una veloce ricerca sulle banche dati) – non ha più ragion d’essere.
4 Reati in materia di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra (articoli 4 e 5)
Ulteriore novità derivante dal recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 consiste nell’introduzione – extra codicem, all’interno dello stesso D.Lgs. n. 81/2026 – di due nuove fattispecie di reato in tema di sostanze ozono lesive (articolo 4) e di gas a effetto serra (articolo 5).
Dal punto di vista della geografia legislativa, la scelta del legislatore delegato appare peculiare, dal momento che le fattispecie di nuovo conio non sono state inserite né all’interno del Codice penale – come il principio della riserva di codice introdotto nel 2018 nell’art. 3 bis c.p. probabilmente avrebbe imposto – né tantomeno in altre leggi speciali di settore (quale, ad esempio, in tema di sostanze ozono lesive, la L. n. 549/1993, recante «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente»).
La prima ipotesi che viene in considerazione («Produzione e commercio di sostanze ozonolesive») è articolata in due diverse sottofattispecie.
La prima (art. 4, comma 1) configura come delitto, punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000, le condotte, purché abusive, di produzione, di immissione sul mercato, di importazione, di esportazione, di utilizzo o di rilascio di «sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele», previste all’articolo 2, par., lett. a) regolamento (UE) 2024/590, il quale rinvia all’elenco contenuto negli allegati I e II del medesimo regolamento.
La fattispecie incriminatrice, costruita tramite rinvio a catena alla normativa extrapenale di riferimento, ha la chiara finalità ingiunzionale di sanzionare le violazioni afferenti al regolamento (UE) n. 2024/590, che costituisce oggi la disciplina di riferimento «sulle sostanze che riducono lo strato di ozono» (ozone depleting substances, ODS), in forza dell’abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 1005/2009 (il quale aveva abrogato il precedente regolamento (CE) n. 2037/2000, che a propria volta aveva in passato abrogato l’originario regolamento CEE n. 3093/94, già attuato in Italia con la menzionata l. 549/1993).
L’incriminazione colpisce la violazione del divieto (art. 4 regolamento (CE) n. 1005/2009) di produzione, di immissione sul mercato, di qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, dell’uso, nonché dell’importazione e dell’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2024/590 (fatte salve le eccezioni previste agli artt. 6 ss. del medesimo regolamento).
Quanto alle condotte incriminate, esse possono essere meglio definite per il tramite dell’analisi normativa europea richiamata:
- la produzione deve essere intesa come l’attività tipica del «produttore», cioè «la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all’interno dell’Unione» (art. 3, par. 1, n. 7 regolamento (CE) n. 2024/590);
- l’«importazione» deve essere intesa come «l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»); comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013» (art. 3, par. 1, n. 3 regolamento (CE) n. 2024/590);
- l’«esportazione» deve essere intesa come «l’uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo» (art. 3, par. 1, n. 4 regolamento (CE) n. 2024/590);
- l’«immissione sul mercato» deve essere intesa come «l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio» (art. 3, par. 1, n. 5 regolamento (CE) n. 2024/590);
- l’utilizzo o l’«uso», deve essere inteso, «in relazione alle sostanze che riducono lo strato di ozono», come «il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento» (art. 3, par. 1, n. 6 regolamento (CE) n. 2024/590);
- il «rilascio» non deve essere erroneamente inteso come “messa a disposizione” della sostanza, ma, alla luce dell’art. 21, par. 1 regolamento (CE) n. 2024/590, come il «rilascio intenzionale nell’atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se contenute in prodotti e apparecchiature», il quale «è vietato se non è tecnicamente necessario per gli usi previsti consentiti dal presente regolamento».
La disposizione, peraltro, ritaglia dall’area di rilevanza penale («fatti salvi») le condotte che abbiano a oggetto «i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti».
La seconda fattispecie (art. 4, comma 2) punisce, con il richiamo alle pene previste dal comma 1, le medesime condotte sopra descritte (con esclusione del «rilascio») aventi a oggetto «prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono» o «il cui funzionamento dipende da tali sostanze», cui fa riferimento l’art. 2, par. 1, lett. b) regolamento (UE) 2024/590.
Sul punto, la condotta punisce la violazione del corrispondente divieto previsto dall’art. 5 regolamento (CE) n. 1005/2009, riferito a «prodotti e apparecchiature», per i quali si intendono «tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono» (art. 3, par. 1, n. 13 regolamento (CE) n. 2024/590).
Anche tale disposizione propone analoga clausola di esenzione dall’area della punibilità riferita a «i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti».
La fattispecie si chiude con la previsione espressa (art. 4, comma 3), nel rispetto dell’art. 42, comma 2 c.p., della punibilità a titolo di colpa dei fatti di cui ai commi 1 e 2, che rende penalmente rilevante, tra le altre, anche l’ipotesi del «rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono durante la produzione, anche se il rilascio è risultato inavvertitamente durante la produzione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l’uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto», rispetto al quale «[l]e imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo» simile eventualità (art. 21, par. 2 regolamento (CE) n. 2024/590
La peculiarità di quest’ultima disposizione risiede, da un lato, nella configurazione dell’ipotesi colposa – almeno seguendo un criterio nominalistico – come circostanza attenuante (essendo stabilito che le pene previste per le corrispondenti fattispecie dolose siano «diminuite da un terzo a due terzi») e, dall’altro, nella limitazione della rimproverabilità della condotta – non usuale nel diritto penale – soltanto a titolo di «colpa grave».
La seconda fattispecie di reato introdotta direttamente all’interno del D.Lgs. n. 81/2026 («Produzione e commercio di gas a effetto serra») è strutturata su di una duplice previsione incriminatrice, che, a differenza di quella in materia di sostanze ozono lesive, si caratterizza per la propria natura meramente contravvenzionale.
In questo caso, ad assumere rilevanza penale, nella medesima disposizione (art. 5, comma 1), sono le condotte di abusiva produzione, importazione o esportazione di:
- «gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele», previsti dall’art. 2, par. 1, lett. a) regolamento (UE) 2024/573, il quale richiama l’elenco degli allegati I, II e III del medesimo regolamento;
- nonché di «prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas» (richiamati dall’art. 2, par. 1, lett. b) regolamento (UE) 2024/573).
Anche tali fattispecie incriminatrici sono costruita – come quelle in materia di sostanze ozono lesive dell’art. 4 D.Lgs. n. 81/2026 – per il tramite di un rinvio a catena alla normativa extrapenale di riferimento, costituita dal regolamento (UE) 2024/573, che rappresenta oggi la disciplina quadro «sui gas fluorurati a effetto serra» (F-Gas), in forza dell’abrogazione del precedente regolamento (UE) n. 517/2014.
Le due incriminazioni dell’art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 81/2006 puniscono, in funzione accessoria, la violazione dei limiti e dei divieti posti dal regolamento (UE) n. 517/2014, il quale persegue l’obiettivo di eliminare progressivamente l’utilizzo dei gas fluorurati aventi impatto climalterante, ad alto «potenziale di riscaldamento globale» (Global Warming Potential, GWP, come definito nell’art. 3, par. 1, n. 1 regolamento UE) n. 517/2014), incentivando l’utilizzo di gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico.
Tra i gas fluorurati a effetto serra oggetto di disciplina nel regolamento (UE) n. 517/2014 – costituenti oggetto materiale del reato di nuova introduzione – rientrano quelli dell’allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), dell’allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e dell’allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
La regolamentazione europea – per quanto di interesse ai fini dell’analisi della fattispecie – prevede (art. 1 regolamento (UE) n. 517/2014) «condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas», nonché «limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi».
Dal punto di vista delle condotte incriminate – costituite in questa sede soltanto dalla produzione, importazione ed esportazione – valga il richiamo alle definizioni già illustrate rispetto ai reati in materia di sostanze ozono lesive, che trovano riscontro speculare, per quanto concerne specificamente l’importazione e l’esportazione, nelle definizioni contenute nell’art. 3, par. 1, nn. 7 e 8 regolamento (UE) n. 517/2014).
La comminatoria edittale per la contravvenzione dell’art. 5 D.Lgs. n. 81/2026, anche in considerazione della sua natura, è decisamente più mite rispetto a quella dell’art. 4 D.Lgs. n. 81/2026, essendo stabilita la pena alternativa – dunque, potenzialmente oblazionabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p., a condizione, tuttavia, che non «permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore» (che potrebbe essere non sempre agevole neutralizzare) – dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
Ancora più contenuta è la previsione sanzionatoria per la seconda ipotesi criminosa (art. 5, comma 2) – pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000, parimenti oblazionabile – in relazione alle condotte abusive di immissione sul mercato, utilizzo o rilascio di «alcuna delle sostanze di cui al comma 1» o di «prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime».
Anche in questo caso, l’ubi consistam della fattispecie criminosa può essere apprezzato alla luce delle definizioni di «immissione sul mercato» (art. 3, par. 1, n. 6 regolamento (UE) n. 517/2014) e di utilizzo («uso», art. 3, par. 1, n. 36 regolamento (UE) n. 517/2014) – anch’essi ricompresi nello scope della disciplina europea (art. 1, par. 1, lett. b) regolamento (UE) n. 517/2014) – nonché il «riliascio» di gas fluorurati a effetto serra nell’atmosfera, nella misura in tali condotte sono oggetto di divieti e di restrizioni, con relative eccezioni (si vedano, in particolare, gli artt. 4, 11 e 13 regolamento (UE) n. 517/2014).
5 Ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi (articolo 6)
All’interno del D.Lgs. n. 81/2026 figura anche una disposizione di raccordo (art. 6), finalizzata a estendere l’applicazione di alcuni istituti di carattere “generale” del Titolo VI bis del Codice penale alle nuove fattispecie incriminatrici introdotte dalla riforma.
Oggetto di tale estensione, in particolare, sono tre istituti introdotti nel Titolo VI bis del Codice penale già dalla L. n. 68/2015:
- circostanze attenuanti del ravvedimento operoso (articolo 452 decies c.p.);
- confisca obbligatoria, anche per equivalente (articolo 452 undecies c.p.);
- ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452 duodecies c.p.).
La formulazione della disposizione dell’art. 6 D.Lgs. n. 81/2026, tuttavia, non brilla per precisione, dal momento che essa è letteralmente riferita ai «reati di cui al presente titolo», ossia al Titolo II del D.Lgs. n. 81/2026 (rubricato «Modifiche al Codice penale e disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale»), nell’ambito del quale sono ricompresi gli artt. 3, 4 e 5 in precedenza analizzati.
In tal senso, se l’inserimento di tale disposizione di coordinamento appare necessaria in relazione alle due incriminazioni “speciali” previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2026 (in tema di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra), le quali – come sopra osservato – sono state collocate extra codicem e, come tali, sottratte allo statuto penalistico del Titolo VI bis del Codice Penale, a rigore simile estensione risulta ultronea (almeno in parte) in relazione al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all’art. 452 bis.1 c.p., introdotto dall’art. 3 D.Lgs. n. 81/2026.
Quest’ultima fattispecie, infatti, poiché già collocata nel Titolo VI bis del Codice Penale, ricade senz’altro tra «i delitti di cui al presente titolo» richiamati dall’art. 452 decies c.p. (ravvedimento operoso) e nel rinvio a «taluno dei delitti previsti dal presente titolo» previsto nell’art. 452 duodecies c.p. (ripristino dello stato dei luoghi).
L’effetto realmente utile – rispetto al delitto dell’art. 452 bis.1 c.p. – della norma contenuta nell’art. 6 D.Lgs. n. 81/2026, per converso, si ravvisa soltanto sotto il profilo della sua inclusione tra i delitti contro l’ambiente per cui è prevista la confisca obbligatoria (art. 452 undecies c.p.), giacché la relativa disposizione codicistica definisce il campo di applicazione dell’ablazione patrimoniale mediante un criterio nominalistico puro (ossia richiamando la singola disposizione incriminatrice).
Si può osservare criticamente, in proposito, che ragioni di tecnica legislativa avrebbero forse imposto a un legislatore più metodico e ordinato semplicemente di interpolare l’art. 452 undecies c.p., inserendovi il riferimento all’art. 452 bis.1 c.p., senza costringere l’interprete a una ricostruzione frammentaria – cioè che passa anche attraverso le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2026 – dello statuto della confisca per i delitti contro l’ambiente.
Nel merito della scelta legislativa, mentre l’ampliamento del campo applicativo della confisca obbligatoria pare rispondente alla logica di privare il colpevole degli instrumenta criminis e di azzerare l’incremento patrimoniale che sia derivato dai “nuovi” reati ambientali introdotti dal D.Lgs. n. 81/2026 in relazione alle «cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato», risulta meno comprensibile, rispetto alle medesime fattispecie, l’estensione delle circostanze attenuanti del ravvedimento operoso e dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Trattandosi, infatti, di istituti che presuppongono – sia pur per finalità diverse – la realizzazione di una situazione di “alterazione” dell’ambiente che può essere in concreto oggetto di azioni rimediali e ripristinatorie, essi paiono sicuramente confacenti al delitto di commercio di prodotti inquinanti dell’art. 452 bis.1 c.p. (il quale prevede, anche nella fattispecie base del comma 1, un evento di danno all’ambiente), mentre sembrano di non immediata compatibilità con fattispecie, come quelle degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2006, che costituiscono reati di pericolo, in quanto tali espressioni di una tutela penale anticipata rispetto alla produzione dell’evento di danno, e hanno puniscono condotte di “immissione”, nel mercato o nell’ambiente, di sostanze ozono lesive e di gas fluorurati a effetto serra.
Tale considerazione, con riferimento al ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.), vale naturalmente rispetto alla sola fattispecie attenuante correlata all’ipotesi in cui l’autore del reato «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi», laddove per i reati degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2026 non può certo escludersi la ricorrenza di uno scenario in cui lo stesso «si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» o «aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».
Ciò detto, i presupposti applicativi del ravvedimento operoso (nel caso poc’anzi richiamato) e dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi appaiono di difficile conciliabilità logica con la materialità dei reati degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2026, se non altro in considerazione del fatto che, ai fini degli artt. 452 decies e 452 duodecies c.p. dovrà necessariamente sussistere una situazione in cui, per sostanze ozono lesive e gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato, utilizzati o rilasciati in atmosfera, sussista l’esigenza di procedere con la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino o il recupero dello stato dei luoghi.
Per ultimo, si nota, in relazione al solo reato dell’art. 5 D.Lgs. n. 81/2026 in materia di gas fluorurati a effetto serra, che, quand’anche il suo autore abbia ipoteticamente provveduto a realizzare le condotte richieste per accedere ai benefici attenuanti del ravvedimento operoso, è più ragionevole pensare che lo stesso se ne avvalga, nel procedimento penale, per ottenere l’ammissione al rito speciale dell’oblazione “facoltativa” dell’art. 162 bis c.p. (per superare la condizione ostativa del comma 3), applicabile al reato in ragione della sua natura di contravvenzione punita con pena alternativa.
6 Pubblicazione della sentenza di condanna (articolo 7)
Il D.Lgs. n. 81/2026 è intervenuto in materia di pene accessorie – oltre che con la disposizione dell’articolo 3, comma 1, lett. a) in tema di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, riferita specificamente al delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1 c.p.) – con una disposizione di carattere generale relativa alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 7, comma 1).
La disposizione, nel dare attuazione alla previsione codicistica dell’art. 36, comma 4 c.p. (secondo cui la legge «determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata», ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1), impone la pubblicazione della sentenza di condanna – quale pena accessoria – in caso di condanna per i reati del Titolo VI bis del Codice Penale e per quelli «di cui al presente titolo», richiamo da intendersi alle fattispecie in tema di sostanze ozono lesive e di gas fluorurati a effetto serra previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2026.
La disposizione si chiude con una postilla del tutto apprezzabile (art. 7, comma 2) – che chiama il giudice penale a una delicata opera di un balancing test tra valori costituzionali contrapposti (artt. 2, 27 e 101 Cost.) – secondo cui i dati personali della persona condannata sono riportati «solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza».
La disposizione – che, ad avviso di chi scrive, merita un plauso per la considerazione delle esigenze di tutela della persona condannata, anche sotto il profilo dei princìpi generali in materia di trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 5 GDPR (liceità, proporzionalità, minimizzazione e necessità) – pone nondimeno un tema di uguaglianza/ragionevolezza (art. 3 Cost.) in relazione alla differenziazione del trattamento penale (inteso in senso lato) tra i reati ambientali ivi richiamati – in particolare, i delitti di cui al Titolo VI bis del Codice Penale, che godranno della suddetta “esenzione” dei dati personali – e altre fattispecie di reato potenzialmente meno gravi ma pur soggette alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna – le quali non godranno della clausola “di favore” e saranno soggette a integrale disclosure dei dati[21].
7 Modifiche in materia di responsabilità “da reato” degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 8)
Il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2026, con la disposizione dell’articolo 8, interviene sulla disciplina in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
L’opera di recepimento da parte del legislatore delegato, tuttavia, a dispetto delle previsioni della direttiva (UE) 2024/1203 in tema di responsabilità delle «persone giuridiche»[22], si è limitata a modifiche di carattere puntuale finalizzate al mero coordinamento, nel “catalogo” dei reati presupposto in materia ambientale (articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001), delle nuove fattispecie introdotte dal Titolo II del D.Lgs. n. 81/2026.
La direttiva (UE) 2024/1203, come detto, avrebbe in realtà lasciato al legislatore delegato ampi e inediti spazi di manovra per la riforma della disciplina sulla responsabilità dipendente da reato degli enti in materia ambientale (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001), considerato che la direttiva europea, all’articolo 22, nell’imporre agli Stati membri di prevedere a carico delle persone giuridiche «sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive», contempla alcune disposizioni per certi versi potenzialmente rivoluzionarie, in particolare:
- nuove tipologie di sanzioni, tra cui rilevano, per differenza rispetto a quelle già previste nella trama del D.Lgs. n. 231/2001, «l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria» (par. 2, lett. f), «provvedimenti giudiziari di scioglimento» (par. 2, lett. g)), «la chiusura delle sedi usate per commettere il reato» (par. 2, lett. h) e – di assoluto interesse – «l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali» (par. 2, lett. i)).
Sul punto, si osserva che, benché «l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria» trovi già un diretto referente nell’art. 15 D.Lgs. n. 231/2001 in tema di commissariamento giudiziale dell’ente, per l’operatore giuridico italiano sia impossibile non sentirvi l’eco delle misure di prevenzione patrimoniale (quindi, ante delictum) diverse dalla confisca – amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario – previste dagli artt. 34 e 34 bis D.Lgs. n. 159/2011, le quali, tra l’altro, già applicabili per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (in quanto contemplato nel “catalogo” dei reati dell’art. 51, comma 3 bis c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 159/2011, a propria volta menzionato nell’art. 34 D.Lgs. n. 159/2011), sono state estese, in virtù del “decreto Terra dei fuochi”, per determinati delitti ambientali per cui l’ente risulti responsabile di “agevolazione colposa”[23].
Per quanto concerne «l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali», l’imposizione all’ente di istituire sistemi di due diligence ambientale – preordinati a un controllo sulla propria supply chain di approvvigionamento di servizi e di beni di rilevanza ambientale, nell’ambito della quale può trovare concretizzazione il reato presupposto (che trovano più di un ideale punto di contatto con il sistema di due diligence previsto dalla direttiva (UE) 2024/1760 «relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità», c.d. CSDDD) – avrebbe rappresentato un inedito assoluto che il legislatore non ha colto l’occasione per interpolare nell’articolato normativo del D.Lgs. n. 231/2001, nel cui contesto avrebbe certamente trovato un solido appiglio all’interno delle disposizioni speciali del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato per la prevenzione dei reati ambientali (benché oggi non ancora specificamente normato, sulla falsa riga dell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- il metodo di calcolo della sanzione pecuniaria a carico dell’ente (art. 22, par. 3 direttiva (UE) 2024/1203) – da determinare, in alternativa, sulla base percentuale del fatturato mondiale annuo ovvero sull’ammontare numerico ivi previsto – che, tuttavia, almeno all’epoca di adozione della direttiva europea, si poneva in difficile rapporto di conciliabilità con il sistema di commisurazione “bifasico” della sanzione pecuniaria previsto dal D.Lgs. n. 231/2001
Si noti, in proposito, che tale metodo di calcolo della sanzione pecuniaria, da un lato, non rappresenta un assoluto novum nel panorama normativo europeo, essendo tale criterio ben noto e applicato in altri comparti regolatori, quali, tra gli altri, il GDPR (art. 83, parr. 4, 5 e 6) e l’AI Act (art. 99, parr. 3, 4 e 5).
Dall’altro, tale previsione non avrebbe costituito un inedito nella disciplina italiana sulla responsabilità dipendente da reato degli enti, giacché con il recente D.Lgs. n. 211/2025, attuativo della direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, oltre a essere stato inserito nel “catalogo” dei reati presupposto un nuovo art. 25 octies.2 D.Lgs. n. 231/2001 relativo a detti reati, è stato modificato l’art. 10 D.Lgs. n. 231/2001 – norma generale in tema di commisurazione della sanzione pecuniaria – con l’aggiunta del comma 3 bis, secondo cui «[n]ei casi previsti dalla legge» – quali appunto quelli di cui all’art. 25 octies.2 D.Lgs. n. 231/2001, ma la disposizione avrebbe potuto trovare applicazione anche rispetto a eventuali modifiche apportate sull’art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 81/2026 – «la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria», mentre «[q]uando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito».
Una prima modifica apportata dal D.Lgs. n. 81/2026 riguarda il comparto dei delitti contro l’ambiente richiamati dall’art. 25 undecies, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, la cui lett. a) – che a partire dalla L. n. 68/2015 contemplava il delitto di inquinamento ambientale come reato presupposto – è integrata attraverso l’inserimento, tra i reati presupposto, del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1 c.p.).
Risulta ampliato, dunque, il perimetro di responsabilità dell’ente, che sarà ora sanzionabile anche per il nuovo delitto ambientale, pur nell’ambito di una cornice edittale pecuniaria condivisa con l’illecito dipendente dal delitto di inquinamento ambientale doloso (da quattrocento a seicento quote), oltre che con le sanzioni interdittive previste dal successivo comma 1 bis (che richiama i delitti indicati al comma 1).
Una seconda modifica concerne il trattamento sanzionatorio dell’illecito dell’ente dipendente dal delitto di disastro ambientale doloso (art. 25 undecies, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 231/2001, in relazione all’art. 452 quater c.p.), il cui massimo edittale pecuniario è innalzato (da novecento quote) a milleduecento quote.
Si osserva, in proposito, che il nuovo massimo edittale supera addirittura il limite massimo edittale legale – di mille quote, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001 – e si pone, nella scala sanzionatoria, a un livello superiore addirittura alla sanzione pecuniaria di mille quote, in quella sede prevista in forma fissa, per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nella forma aggravata “speciale” (art. 25 septies, comma 1 D.Lgs. n. 231/2001), con tendenza che già aveva trovato espressione nell’ambito della riforma del “decreto Terra dei fuochi”, parimenti intervenuta a ritoccare i massimi edittali di alcuni degli illeciti dipendenti da delitto ambientale.
La responsabilità dell’ente è ulteriormente ampliata, poi, attraverso il nuovo art. 25 undecies, comma 1 ter D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati in materia di sostanze ozono lesive e di gas fluorurati a effetto serra, neointrodotti negli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 81/2026, per le quali è disposta l’applicabilità – tra l’altro, senza diversificazione alcuna dal punto di vista della comminatoria astratta – della sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
Infine, il D.Lgs. n. 81/2026 introduce, con l’art. 25 undecies, comma 1 quater D.Lgs. n. 231/2001, due inedite circostanze aggravanti per gli illeciti dell’ente dipendenti da delitti ambientali.
La prima ricorre nel caso in cui gli illeciti dell’ente dipendano dai delitti contro l’ambiente indicati nominalmente – anch’essi aggravati – di inquinamento ambientale (art. 452 bis, commi 2, 3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1, commi 2, 3 e 4 c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater, comma 3 c.p.; ma la disposizione non contempla un comma 3, neppure dopo la riforma del D.Lgs. n. 81/2026, ragion per cui il riferimento pare dover essere inteso al comma 2), importando l’aumento fisso «di un terzo» delle sanzioni pecuniarie previste per l’illecito-base.
Il medesimo incremento sanzionatorio fisso trova applicazione – trasversalmente, dunque indipendentemente da un criterio di tipo nominativo – per tutte quelle fattispecie di delitto previste dal Titolo VI bis del Codice Penale (purché, ovviamente, costituenti reato presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) che risultino aggravate ai sensi della nuova disposizione dell’art. 452 sexiesdecies c.p., peraltro con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui il reato presupposto risulti aggravato per essere derivato dallo stesso «un profitto di rilevante entità» (comma 1, n. 1).
8 Altre disposizioni (articoli 9-12)
Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2026 chiude l’intervento normativo con una serie di «altre disposizioni», per la gran parte preordinate a garantire un’efficace attuazione dell’intervento di riforma.
8.1. Inosservanza delle prescrizioni autorizzative (articolo 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006)
Nell’ambito di tale disciplina, tuttavia, si distingue – per sostanziale eterogeneità rispetto alla finalità del D.Lgs. n. 81/2026 – la disposizione dell’art. 12, che interviene sulla fattispecie di inosservanza delle prescrizioni autorizzative (o di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni) di cui all’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, al fine di porre rimedio a una grave lacuna normativa che si era determinata all’indomani della riforma portata dapprima dal D.L. n. 116/2025 e, poi, in sede di conversione, dalla L. n. 147/2025.
Si rammenta, in proposito, che la fattispecie dell’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 – che prima della riforma era sanzionata con richiamo alle pene all’epoca previste per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006), ma ridotte in ragione della minore gravità sostanziale della violazione – nella versione modificata dal D.L. n. 116/2025 aveva mantenuto intatto il suddetto rinvio quoad poenam, il quale, nondimeno, aveva finito per mutarne la natura in delitto, in ragione della contestuale “conversione” in delitto della fattispecie dell’art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 in tutte le sue varianti, sia che fosse riferita a rifiuti non pericolosi che (anche) pericolosi (commi 1, primo e secondo periodo).
In sede di conversione del decreto legge da parte della L. n. 147/2025, il legislatore aveva completamente mutato approccio, riformulando ex novo l’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, attraverso l’introduzione di un testo che, da un lato, ripristinava la natura contravvenzionale dell’ipotesi di reato nel caso in cui le inosservanze autorizzative riguardassero (solo) rifiuti non pericolosi – in coerenza con la scelta effettuata, sempre in sede di conversione, per l’omologa fattispecie del comma 1, primo periodo – ma, dall’altro – e davvero incredibilmente, in frontale opposizione allo “spirito” e all’approccio afflittivo del “decreto Terra dei fuochi” – tralasciava di disciplinare, con inevitabile (ad avviso non solo di chi scrive[24]) effetto abrogans, proprio le ipotesi di violazioni più gravi riferite all’inosservanza di prescrizioni autorizzative inerenti ai rifiuti pericolosi o nei «casi particolari» descritti dal comma 1 bis dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.
Il legislatore è corso ai ripari – seppur siano trascorsi quasi otto mesi dalla conversione in legge del D.L. n. 116/2025 – riscrivendo completamente, per la terza volta da agosto 2025, il testo dell’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, che ora risulta così articolato:
- nel caso in cui la violazione (primo periodo) riguardi (soltanto) rifiuti non pericolosi («sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi») e non ricorra uno dei «casi particolari» del comma 1 bis, il reato continua a costituire una contravvenzione, come tale punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui risulta notevolmente mitigato il trattamento sanzionatorio introdotto dalla L. n. 147/2025, che ora contempla la pena alternativa dell’arresto da due a sei mesi (in luogo della precedente comminatoria, indeterminata nel minimo, fino a tre anni) o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro (in luogo della precedente forbice edittale da seimila a cinquantaduemila euro).
La modifica, sotto questo profilo, ha il pregio di “recuperare” un minimo di coerenza e di proporzionalità rispetto alla comminatoria prevista per la contravvenzione (anch’essa ritornata tale, dopo la L. n. 147/2025) di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, primo periodo D.Lgs. n. 152/2006 – che attualmente prevede la pena alternativa dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro – laddove, all’esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/2025 il rapporto di disvalore tra le fattispecie risultava del tutto “invertito”, con la previsione di cornici edittali più gravi, sia detentiva che pecuniaria, per la violazione meno grave dell’art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 (che punisce la mera inosservanza delle prescrizioni di un titolo abilitativo, comunque esistente e valido).
La modifica, inoltre, conferma l’applicabilità – a ben vedere, già predicabile a seguito della L. n. 147/2025, in forza del ripristino della natura contravvenzionale del reato e della comminatoria di pena alternativa – della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali (“oblazione ambientale”) prevista dalla Parte Sesta bis D.Lgs. n. 152/2006, che, pertanto, consentirà alla polizia giudiziaria e agli organi di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria (tipicamente le ARPA), in presenza dei requisiti dell’art. 318 bis D.Lgs. n. 152/2006, di avviare il “procedimento delle prescrizioni” e all’indagato di conseguire l’estinzione del reato in caso di adempimento (tempestivo, entro il termine fissato, ancorché prorogabile) delle prescrizioni e del pagamento (tempestivo, entro trenta giorni) della sanzione «in sede amministrativa» ridotta (pari a un quarto) rispetto al massimo pecuniario edittale.
Il tratto di autentica novità portato, seppur in via indiretta, dal D.Lgs. n. 81/2026, sotto questo profilo attiene all’abbassamento del massimo edittale della pena pecuniaria (diciottomila euro), quale base di calcolo della sanzione da pagare ai fini estintivi, che renderà notevolmente meno oneroso per il presunto contravventore (o, come di solito accade, per l’ente di appartenenza che comunque riceve la notifica del verbale di prescrizioni) pagare la sanzione in sede amministrativa.
L’effetto di favore per l’indagato, scaturito dal D.Lgs. n. 81/2026, è riscontrabile quanto meno rispetto al regime della L. n. 147/2025, in virtù del quale, a fronte del massimo della pena pecuniaria di cinquantaduemila euro, la sanzione da corrispondere in sede amministrativa sarebbe stata pari a tredicimila euro, non invece non rispetto alla disciplina previgente al D.L. n. 116/2025, ove, la pena pecuniaria massima di ventiseimila euro prevista dall’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006 (applicabile per via del rinvio quoad poenam disposto dall’allora comma 4), in forza proprio di quest’ultima disposizione avrebbe dovuto essere dapprima ridotta «della metà» (tredicimila euro), calcolando poi su tale ammontare il quarto (tremiladuecentocinquanta euro);
- nel caso in cui la violazione (secondo periodo) riguardi (anche) rifiuti pericolosi e comunque non ricorra uno dei «casi particolari» del comma 1 bis, il reato risulta “convertito” – parimenti a quanto già accaduto per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, secondo periodo D.Lgs. n. 152/206) nella versione introdotta dal D.L. n. 116/2025 – in delitto, punito con la sola pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre anni, all’insegna di una comminatoria edittale che anch’essa risulta ora “bilanciata” rispetto all’omologa ipotesi (più grave) in cui il titolo abilitativo manchi tout court. La previsione colma (parzialmente) il gap di disciplina denunciato all’indomani della L. n. 147/2025, rendendo nuovamente punibili, dopo il vuoto generatosi nel periodo intermedio, le inosservanze delle prescrizioni autorizzative relative a rifiuti pericolosi commesse a partire dal 2 giugno 2026 (o, quantomeno, in continuazione fino a quella data), dies di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2026. Resta aperto il dibattito, da portare senza esitazione sub iudice, circa la sorte di quelle violazioni autorizzative commesse in data compresa tra l’8 ottobre 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 147/2025, di conversione del D.L. n. 116/2025) e il 1° giugno 2026 incluso (giorno antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2026), nonché – quaestio iuris ancora più problematica – dei fatti commessi in data antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2025, non ancora definiti ovvero già definiti (ad esempio, anche con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile), rispetto ai quali dovrà essere necessariamente valutata la persistente rilevanza penale (benché ora ripristinata dal D.Lgs. n. 81/2026), anche in vista di un possibile incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p. per ottenere la revoca per abolitio criminis della sentenza o del decreto penale di condanna.
Così ricostruita la modifica normativa, tuttavia – ad avviso di chi scrive – il puzzle normativo, nonostante il tentativo in extremis del legislatore, non è ancora completo, non essendo chiaro – perché non disciplinata – la casistica in cui l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, vuoi relativa a rifiuti non pericolosi vuoi correlata (anche) a rifiuti pericolosi, integri uno dei «casi particolari» descritti nell’art. 256, comma 1 bis D.Lgs. n. 152/2006, ossia nelle situazioni in cui dalla violazione autorizzativa derivi una situazione di pericolo per i beni personali o per l’ambiente e/o in relazione a siti (o loro pertinenze e strade di accesso) potenzialmente contaminati o contaminati.
A tal fine – similmente a quanto si era sostenuto nella precedente querelle riguardante la permanente punibilità (dopo la L. n. 147/2025) delle violazioni relative a rifiuti pericolosi o a «casi particolari» – non sembra ricevibile né sostenibile ipotizzare, alla luce del principio di legalità che informa il diritto penale, il ricorso a nozioni sfumate (che si pongono oltre il limite dell’analogia in malam partem) come quella di “abusività sostanziale”, in forza delle quali far refluire surrettiziamente una fattispecie indiscutibilmente non normata dal legislatore nel perimetro del reato di attività non autorizzata di gestione dei rifiuti, al quale soltanto è riferibile la disciplina dei «casi particolari» di cui al comma 1 bis.
8.2 Sistemi di raccolta e trasmissione dei dati statistici e di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. La strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.
Tra le «altre disposizioni» del D.Lgs. n. 81/2026 figura, poi, l’istituzione di un sistema di «Raccolta e trasmissione dei dati statistici» (articolo 9)[25], previsto dall’art. 22 della direttiva (UE) 2024/1203 – destinato alla Commissione europea e a cura del Ministero della giustizia – relativo ai dati applicativi dei «delitti»previsti dal Titolo VI bis del Codice Penale (delitti contro l’ambiente), dalla Parte Quarta, Titolo VI D.Lgs. n. 152/2006 (delitti in materia di rifiuti) e degli altri delitti previsti dal D.Lgs. n. 81/2026 (ossia i soli delitti in materia di sostanze ozono lesive di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 81/2026).
La previsione di un sistema di raccolta dati risulta di particolare interesse applicativo, oltre che in una prospettiva meramente scientifica, anche quale utile base cognitiva – alla stregua di una data room sulla criminalità ambientale – su cui basare le future iniziative di politica in materia penale ambientale, ancorché, per come disciplinato (già a livello di direttiva (UE) 2024/1203), il sistema presenti alcune lacune.
L’art. 9 D.Lgs. n. 81/2026 prevede, ad esempio, che il sistema si limiti a contemplare il numero dei «reati» iscritti per cui è intervenuto un provvedimento di condanna (sentenza o decreto penale), nonché dei «procedimenti» (non reati) definiti con decreto di archiviazione, ma omette di considerare il numero delle regiudicande definite con pronunce di proscioglimento, rispetto alle quali, tra l’altro, potrebbe essere interessante distinguere tra pronunce di assoluzione e di proscioglimento in rito (in particolare, per saggiare gli effetti, in particolare della riforma del “decreto Terra dei fuochi”, sulla prescrizione dei delitti ambientali).
Ancora, rispetto alla responsabilità dipendente da reato degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, se la sua considerazione all’interno del sistema di raccolta dei dati appare senz’altro apprezzabile – trattandosi di comparto normativo che notoriamente soffre della carenza di dati statistici di riferimento (o, comunque, di una loro parcellizzazione su base territoriale) – nondimeno l’art. 9 D.Lgs. n. 81/2026 si limita a richiedere l’indicazione del «numero di enti» per cui è stata esercitata l’azione penale e a carico dei quali sono state irrogate sanzioni, senza fornire indicazione (che forse sarebbe più interessante dal punto di vista dell’analisi statistica) sul numero di procedimenti penali definiti e dei reati presupposto contestati.
La lacuna più importante, tuttavia, risulta essere la limitazione del sistema di raccolta di dati istituito dall’art. 9 D.Lgs. n. 81/2026 ai soli «delitti» ambientali ivi richiamati, circostanza che sterilizza significativamente l’iniziativa legislativa in riferimento all’ampio ventaglio dei reati ambientali previsti in materia di rifiuti dalla Parte Quarta D.Lgs. n. 152/2006, i quali, sebbene oggetto di un’importante operazione di “delittizzazione” da parte del “decreto Terra dei fuochi”, in parte restano ancora attestati su fattispecie contravvenzionali (si pensi, ad esempio, all’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, fuori dei casi particolari, o all’inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, previsti dall’art. 255 D.Lgs. n. 152/2006), in quanto tali escluse dal “catalogo” del sistema.
Assai più significativa, in termini di impatti pratici, è l’introduzione di un «Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale» (articolo 10), previsto dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203, istituito presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e composto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dai Procuratori generali presso le Corti d’appello e dal Procuratore nazionale antimafia (nonché dai rispettivi delegati).
La responsabilità del funzionamento del Sistema di coordinamento è posta in capo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione – che potrà avvalersi, altresì, della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri, «in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute» dalla legge (D.Lgs. n. 177/2016) – il quale ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema.
Ai fini dell’attività di coordinamento, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti sopra menzionate e d’intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2026, a emanare delle «linee-guida operative» del Sistema e «di orientamento» (da aggiornare con cadenza almeno biennale), finalizzate a «l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative».
Infine, con disposizione programmatica (articolo 11), in recepimento dell’art. 21 della direttiva (UE) 2024/1203, è prevista l’adozione da parte del Governo, entro il 21 maggio 2027, previa sottoposizione del relativo schema al parere delle competenti Commissioni parlamentari, della «Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali», che dovrà poi essere oggetto di revisione con cadenza triennale «secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale».
La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali dovrà definire «gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini» e, in particolare, dovrà prevedere, come contenuto “minimo”:
- gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
- i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione, nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
- le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;
- le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
SCARICA L’ARTICOLO IN PDF
NOTE:
[1] In merito all’attuazione della delega prevista dall’art. 9 L. n. 91/2025, cfr. A. Merlin, Tutela penale dell’ambiente. Verso l’attuazione della Direttiva 2024/1203, in Amb. & sic., 2025, 9, pp. 30 ss.
[2] Sull’impostazione e sui principali profili di intervento della direttiva (UE) 2024/1203, si veda L. Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste, in Lexamb. – Riv. trim., 2024, 2, pp. 38 ss. Cfr. anche L. Mazza, Le nuove prospettive del diritto penale ambientale nel quadro della recente Direttiva (UE) 2024/1203. Profili introduttivi, in DPCE online, 2025, 2, pp. 413 ss.; E. Napoletano, L’impatto della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in Tut. Amb., 2024, 1, pp. 1 ss.; D. Perrone, “Think globally, act locally”: obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/. 1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2024, 3/4, pp. 500 ss.; A. Scarcella, La “nuova” Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in Dir. pen. proc., 2024, 7, pp. 488 ss.; D. Villani, È ora di ripensare la tutela penale dell’ambiente? Un nuovo intervento comunitario a sedici anni dalla Direttiva 2008/99/CE, in Riv. quad. dir. amb., 2024, 1, pp. 370 ss.
[3] Per un commento sistematico alle modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 (prima della conversione a opera della L. n. 147/2025), sia concesso il rinvio a M. Riccardi, «Chi inquina paga, senza sconti». Il decreto legge “Terra dei fuochi”: una riforma “di sistema” del diritto penale dell’ambiente, mascherata da riforma di settore (in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203), in Giur. pen. web, 2025, p. 9. Si veda anche C. Ruga Riva, Il c.d. decreto terra dei fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi, in Sist. pen., 2025, 9, pp. 5 ss. Per un’analisi in chiave critica del decreto legge, cfr. R. Losengo, Il Decreto Legge n. 116/2025: Le ragioni di un fermo dissenso, in questa Rivista, 2025, n. 68.
[4] Per un esame delle criticità derivanti dalla novella normativa, G. Amarelli, La conversione del decreto rifiuti e i dubbi sulla decretazione d’urgenza in materia penale, nell’attesa (vana?) dei recenti d.d.l. di riforma dell’art. 77 Cost., in www.sistemapenale.it, 31 ottobre 2025; A. Di Landro, Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti (d.l. n. 116/2025, conv. in l. n. 147/2025), in Lexamb. – Riv. trim., 2025, 3, pp. 152 ss.; più di recente, cfr. E. Lo Monte, Considerazioni sulle ‘modifiche al codice penale’ apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, in Lexamb. – Riv. trim., 2025, 4, pp. 1 ss.; M. Mossa Verre, Un turning point nel diritto penale dell’ambiente? Il decreto “Terra dei fuochi” tra logiche repressive e mutamenti di sistema, in Dir. pen. proc., 2026, 2, pp. 187 ss.; L. Siracusa, Decreto “Terra dei fuochi”: un surplus repressivo che non risana le ferite della violenza ambientale, ivi, 2026, 2, pp. 169 ss.
[5] Per un ampio commento della pronuncia della Corte EDU, cfr. S. Zirulia, Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza, in Sist. pen., 2025, 2, pp. 139 ss.
[6] Sui rapporti tra il D.L. n. 116/2025 e la direttiva (UE) 2024/1203, cfr. Iannuzziello, L’adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei: elementi critico-valutativi a partire dal decreto legge “terra dei fuochi” e dalla direttiva (UE) 2024/1203, in Leg. pen., 2025, 4.2, pp. 37 ss.
[7] Per un primo commento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2026, si vedano A. Merlin-R.Losengo, Diritto penale dell’ambiente: l’analisi integrale del D.Lgs. n. 81/2026, in www.ambientesicurezzaweb.com, 15 luglio 2026 eL. Ramacci, Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative, in www.lexambiente.it, 22 maggio 2026.
[8] Sul tema specifico, in tempi più recenti, si rinvia ai contributi di M. Riccardi, La tipicità “liquida” del delitto di inquinamento ambientale. Vecchie e nuove prospettive di foreseeability, tra paradigmi di legalità giurisprudenziale e parametri di valutazione del danno nella Direttiva (UE) 2024/1203; A. Masi-E. Napoletano-I. Verginelli, «Significatività» e «misurabilità» dell’inquinamento ambientale: un approccio oggettivo per recuperare determinatezza della fattispecie penale; A. Perla, Il delitto di inquinamento ambientale: l’insostenibile difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie tra significatività e misurabilità del danno ambientale, tutti pubblicati in Tut. amb. – Riv. trim. dir. amb., 2025, 4, edizione speciale, Sezione 2 “Call for paper. Dieci anni della Legge sugli Eco-Delitti: luci e ombre in vista della Direttiva (UE) 2024/1203”.
[9] In tal senso, in materia di inquinamento ambientale, cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2017, n. 18934, in una vicenda relativa alla pesca illegale di oloturie, aveva ritenuto che «il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento, nei termini dianzi specificati, dell’ecosistema, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito».
[10] Secondo L. Ramacci, op. cit., potranno essere considerati durevoli «quei fenomeni di inquinamento in danno di un ecosistema i cui effetti permangano entro una soglia temporale apprezzabile ovvero fino a quando sopravvenga un fatto idoneo a farli cessare e che, comunque, non presentino caratteristiche di irreversibilità».
[11] Per una pregevole ricostruzione sistematica, cfr. A. Di Landro, L’abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo, in Lexamb. – Riv. trim., 2023, 3, pp. 1 ss.
[12] L. Ramacci, op. cit., p. 28.
[13] G.M. Vagliasindi, Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in Lexamb. – Riv. trim., 2024, 3, p. 1 ss.; C.S. Thun Hohenstein Welsper, La nozione di condotta “illecita” nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2024, 1-2, pp. 222 ss.
[14] Tra le più note pronunce in materia – ancora oggi correntemente citate dalle sentenze di legittimità – con particolare riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 21030; Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2015, n. 18669; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449; Cass. pen., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 19018; Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189 in Riv. pen., 2012, p. 884; Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40945, in Cass. pen., 2012, 1, p. 242; Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2007, n. 358, ivi, 2008, 11, p. 4320; Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828, in Riv. pen., 2006, 4, p. 440.
[15] Il principio di precauzione è stato al centro del recente e rilevantissimo caso giudiziario Miteni, riguardante la contaminazione da PFAS in Veneto, definito in primo grado dalla pronuncia di Ass. Vicenza, 25 giugno 2025, n. 1, inedita.
[16] S. Zirulia, Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali, in Lexamb. – Riv. trim., 2019, 4, pp. 1 ss.
[17] Emblematico, sotto questo profilo, è stato il caso della centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, in cui era stato emesso decreto di sequestro preventivo (GIP Trib. Savona, 11 marzo 2014, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 8 maggio 2014, con nota di S. Zirulia, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale), il quale, muovendo dalla premessa che «nessun margine di tolleranza può essere contemplato, nel nostro sistema giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o di danno ambientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa la posizione preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell’ambiente rispetto a quello della libertà delle attività economiche», osservava «[q]uanto alla doverosità giuridica della condotta alternativa del rispetto delle BAT» che «l’intera normativa ambientale si ispira, livello sia dell’Unione europea, sia interno, al cosiddetto “principio di precauzione”». Per un espresso riconoscimento della rilevanza, ai fini dell’abusività della condotta, alle BAT, cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089.
[18] Cosi anche P. Fimiani, Come cambia la responsabilità per i reati ambientali con il recepimento della direttiva 1203/2024, in Riv. rif., 2026, p. 6.
[19] Si richiama, sul punto, la nota pronuncia di Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a., in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 4, pp. 1738 ss., secondo cui il profitto cui fa riferimento l’art. 13 D.Lgs. n. 231/2001 non deve essere apprezzato soltanto come vantaggio materiale direttamente derivante dal reato, ma deve essere inteso, altresì, in senso dinamico, in maniera da ricomprendervi anche i vantaggi economici non immediatamente conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito. Rientrano nella nozione di profitto così intesa, come precisato da Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209, in Guida dir., 2016, 16, p. 97,anche i vantaggi economici relativi alla posizione di privilegio che l’ente collettivo può acquistare sul mercato, tra cui: gli ulteriori lavori acquisiti dall’impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita; l’assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici; l’incremento del merito dell’impresa presso gli istituti bancari o finanziari; l’aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori.
[20] Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2025, n. 23329.
[21] In tal senso, L. Ramacci, op. cit., muovendo dalla premessa – ad avviso di chi scrive, improntata a un approccio oltremodo generalizzante – per cui «gli autori di reati anche estremamente gravi, come il disastro ambientale o il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che vede spesso coinvolti soggetti contigui o appartenenti alla criminalità organizzata ed è compreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., riceveranno un trattamento più favorevole rispetto ai condannati per reati meno gravi», osserva che la disposizione in esame «incide in maniera pesante proprio su una delle finalità perseguite con la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, avendo in più occasioni la giurisprudenza chiarito che il carattere afflittivo della disposizione è determinato, da un lato, dalle spese della pubblicazione della sentenza di condanna che sono a carico del condannato e, dall’altro, dalla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena, posto che la ratio della pubblicazione della sentenza di condanna risponde all’esigenza di prevenzione generale e speciale che consegue alla dimostrazione, resa palese proprio dalla diffusione della notizia attraverso la pubblicazione, della repressione dell’illecito con il conseguente discredito gettato sul suo autore».
[22] C. Ruga Riva, L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, in Lexamb. – Riv. trim., 2024, 2, pp. 67 ss.; cfr. anche N. Baldelli, La valorizzazione della responsabilità degli enti nella nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: brevi note de jure condendo, ivi, 2024, 4, pp. 61 ss.
[23] È notizia degli scorsi giorni (www.ansa.it) l’applicazione, per la prima volta dopo la novella del “decreto Terra dei fuochi” – almeno da quanto è dato sapere – da parte del Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di un primario consorzio nazionale, attivo nel recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica, per agevolazione colposa a favore di una società consorziata sottoposta a procedimento penale per reati relativi alla gestione illecita dei rifiuti plastici.
[24] C. Ruga Riva, Abrogato il reato di inosservanza di prescrizioni in materia di gestione abusiva di rifiuti pericolosi?, in www.sistemapenale.it, 25 febbraio 2026.
[25] Il sistema di raccolta e di trasmissione dei dati statistici comprende: a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione; c) numero delle persone fisiche: 1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale; 2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione; d) numero degli enti: 1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) la tipologia e l’ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.