I centri dati sono grandi consumatori di energia e originatori di non trascurabili impatti ambientali, ma sono essenziali per la crescita dell’Europa, per la ricerca scientifica e per lo sviluppo dell’industria e l’avanzamento delle loro applicazioni tecnologiche e, soprattutto, per la sovranità europea sui dati.
Come sottolineato da più parti l’Italia, per la sua posizione geografica baricentrica rispetto al Mediterraneo, sta attirando sempre più l’interesse degli operatori interessati a realizzare centri dati sul nostro territorio.
Era, dunque, ormai tempo che anche il legislatore italiano provvedesse ad una disciplina di settore capace di governare la localizzazione dei centri dati ed assicurare un’adeguata valutazione degli impatti ambientali associabili allo sviluppo di questi impianti e delle relative opere accessorie, ma anche di incoraggiarne la realizzazione introducendo procedure di valutazione ed autorizzazione certe, semplici e celeri.
Con Legge n. 49 del 10/04/2026 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 90 del 18/04/2026) è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico” il cui articolo 8 è dedicato al “Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati”.
Sebbene l’iniziativa del Governo in materia di centri dati sia stata mossa dalla concreta esigenza di definire un quadro normativo certo e chiaro per l’autorizzazione dei centri dati sino ad ora carente[i], l’art. 8 né nella sua formulazione originaria, né a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione, rappresenta, ad avviso di chi scrive, quanto occorreva per stimolare lo sviluppo ordinato dei centri dati in tempi brevi e, al contempo, governare le potenziali spinte speculative con una disciplina del procedimento, degli aspetti urbanistici e delle connessioni capace di valorizzare le iniziative meritevoli, più efficienti e sostenibili sotto il profilo dell’approvvigionamento energetico, del consumo di suolo e della pressione sulle matrici ambientali.
Ma andiamo con ordine.
1. Il procedimento unico, durata e integrazione delle valutazioni ambientali
L’art. 8, D.L. n. 21/2026, nella sua formulazione originaria, disciplina un procedimento unico nell’ambito del quale possono essere conseguite tutte le “autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati”[ii] necessari per “la realizzazione e l’ampliamento” dei centri dati. La legge di conversione ha specificato che il procedimento unico autorizza anche “l’esercizio”, precisazione ovvia nella misura in cui, già nel testo licenziato dal Governo, l’art. 8 contemplava il rilascio, nell’ambito del procedimento unico, dell’autorizzazione integrata ambientale.
Certamente apprezzabile il tentativo di far confluire l’acquisizione di tutte le valutazioni ambientali e di tutti i titoli di assenso necessari all’interno di un procedimento unico dove l’Autorità procedente abbia facoltà di mediare tra le posizioni espresse dalle diverse Amministrazioni a vario titolo coinvolte, con ciò incoraggiando “una gestione più efficiente e coordinata delle pratiche autorizzative” ed “accelera[ndo] le procedure amministrative di rilascio di tutte le autorizzazioni volte a garantire l’operatività dei DC”[iii]. Sennonché la disciplina del procedimento unico presenta incongruenze e lacune importanti (anche rispetto alla Proposta di Legge Delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati attualmente all’esame del Senato[iv]) che rischiano di compromettere quell’esigenza di governo e stimolo dello sviluppo dei centri dati cui si accennava in premessa.
Tre aspetti, in particolare, meritano attenzione.
Il primo riguarda le scansioni procedimentali e l’integrazione delle valutazioni ambientali all’interno del procedimento.
Si prevede, come accennato, che all’interno del procedimento unico venga espletata anche la valutazione di impatto ambientale eventualmente necessaria e, addirittura, la verifica di assoggettabilità a VIA: l’art. 8, comma 3, infatti, stabilisce che l’istanza deve essere accompagnata dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio, tra gli altri, della valutazione di impatto ambientale, ivi incluso l’avviso al pubblico; il comma 3 cit. non richiama anche gli elaborati progettuali previsti per la verifica di assoggettabilità a VIA, ma il successivo comma 6 stabilisce che “nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale” il proponente depositi la relativa istanza entro il termine perentorio di 90 giorni, pena l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica.
Tuttavia, la successiva disciplina del procedimento non individua scansioni procedimentali che assicurino un esame integrato dei profili di compatibilità ambientale e di quelli afferenti alla costruzione ed all’esercizio del centro dati, entro il termine individuato dall’art. 8, comma 4.
Parrebbe anzi che il termine di conclusione del procedimento unico individuato al cit. comma 4 — pari a “dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3” e prorogabile di ulteriori tre mesi solo per circostanze eccezionali “in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione ovvero della portata del progetto” — sia destinato a restare sospeso per tutto il tempo necessario all’espletamento delle valutazioni ambientali.
Lo stesso comma 4 precisa, infatti, che “i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati” e dovrebbe desumersene, dunque, che la valutazione di impatto ambientale resti soggetta ai termini di cui all’art. 23 e ss., D. Lgs. n. 152/2006, per quanto dimezzati[v].
Dato il tenore testuale della previsione citata, il dimezzamento del termine di conclusione di legge non sembra previsto, peraltro, laddove il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA, con la conseguenza che, nel caso limite in cui la stessa si concluda con l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, al termine di dieci mesi prescritto per la conclusione del procedimento unico dovranno sommarsi almeno i termini di legge previsti per l’espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA (pari a ca. 160 giorni) e quelli, dimezzati, previsti per la VIA a seguire (pari a ca. 190 giorni).
In definitiva, le pubbliche amministrazioni competenti potrebbero interpretare e applicare la disciplina del procedimento unico di cui all’art. 8 qualificando la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA come distinti endoprocedimenti del procedimento unico con termini di conclusione loro propri che si sommano gli uni agli altri e sospendono il termine finale di conclusione della procedura autorizzativa.
In assenza di una disciplina del procedimento che assicuri una reale integrazione delle valutazioni di compatibilità ambientale, ove richieste, all’interno del procedimento autorizzativo, le valutazioni ambientali rischiano di restare ostaggio del noto sovraccarico che caratterizza la Direzione Generale Valutazioni ambientali del MASE e la Commissione Tecnica VIA—VAS e di rinviare molto oltre i dieci mesi il conseguimento dell’autorizzazione unica.
Ancora, in una prospettiva di reale accelerazione, il suddetto termine di dieci mesi accordato per la conclusione del procedimento unico dovrebbe decorrere dalla data di protocollazione dell’istanza e non “dalla data di verifica della completezza della documentazione”. In difetto di un termine per il suo espletamento, questa fase preliminare di verifica di completezza dell’istanza potrebbe prestarsi ad iniziative defatiganti da parte delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi sulla procedibilità formale e finire con l’allungare ulteriormente la durata complessiva del procedimento.
Sotto un diverso profilo, la disciplina del procedimento unico non valorizza adeguatamente le rilevanti specificità che possono caratterizzare le diverse categorie di centri dati.
L’art. 8, commi 1 e 2, stabilisce che il provvedimento conclusivo del procedimento unico è rilasciato “dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la quale non può delegare le proprie funzioni ai Comuni.
In effetti, i centri dati richiedono generalmente gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio atti a sopperire ad eventuali interruzioni dell’alimentazione di energia elettrica assicurata dalla rete o dalle unità di produzione dedicate. Sulla base della potenza termica nominale dei gruppi elettrogeni di emergenza, i centri dati possono essere soggetti a procedure di valutazione ambientale preliminari e, sotto il profilo autorizzativo, ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-ter, D. Lgs. n. 152/2006.
Tuttavia, i centri dati provvisti di generatori di emergenza di potenza termica inferiore a 50 MW non sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ma, tutt’al più, ad autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Laddove, poi, l’installazione di generatori di emergenza a servizio del centro dati non sia di interesse dell’operatore, le valutazioni ambientali e l’autorizzazione integrata ambientale non sono richiesti.
La disciplina del procedimento unico di cui all’art. 8 non sembra contemplare queste eventualità e sembra dare per presupposto che sia necessario espletare le valutazioni ambientali e, comunque, acquisire l’AIA; rigidità che certamente non favorisce l’individuazione di soluzioni tecnologiche virtuose che, ad esempio, assicurino la continuità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico mediante ricorso ad una combinazione di diverse unità di produzione possibilmente più sostenibili dei gruppi di emergenza (generalmente alimentati a gasolio).
2. Titolo edilizio e variante urbanistica
Il secondo aspetto che merita attenzione è quello relativo alla conformità urbanistico—edilizia degli interventi e alla ricomprensione o meno, nell’autorizzazione rilasciata all’esito del procedimento unico, del titolo edilizio necessario alla realizzazione del centro dati.
Come visto, l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 21/2026, nella sua formulazione originale, riferiva l’autorizzazione genericamente alla “realizzazione e ampliamento” dei centri dati lasciando un certo margine di incertezza sul fatto che, anche se sembra ragionevole, nell’ambito del procedimento unico potesse essere acquisito anche il titolo edilizio necessario per la sua realizzazione.
L’incertezza non viene eliminata in sede di conversione, anche se a sostegno della ricomprensione del titolo edilizio nel titolo autorizzativo rilasciato militano sia il fatto che si tratta di un provvedimento autorizzativo unico sia la previsione di cui al comma 3 che prevede che il proponente alleghi all’istanza di autorizzazione unica tutta “la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati” per la realizzazione del centro dati e, quindi, anche la documentazione necessaria al rilascio del titolo edilizio.
In sede di conversione è stato specificato che la documentazione debba contenere anche quella per “la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali”.
Ad avviso di chi scrive, da una parte, tale inserimento rafforza l’interpretazione per cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ricomprende anche il titolo edilizio necessario alla realizzazione del centro dati, che non può che essere rilasciato se non in conformità alle previsioni urbanistica edilizia relative all’area; dall’altra parte, evidenzia la grande lacuna del procedimento unico disciplinato dall’art. 8, ovvero il fatto che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi non abbia anche effetto di variante urbanistica automatica rispetto agli strumenti urbanistici difformi.
Il riconoscimento al provvedimento autorizzativo anche dell’effetto di variante urbanistica “automatica”, in ottica di semplificazione e concentrazione procedimentale, analogamente a quanto già previsto in relazione ad altri procedimenti autorizzativi “unici”[vi] e in linea con quanto previsto nella citata Proposta di Legge Delega al Governo[vii], avrebbe, infatti, comportato una effettiva semplificazione e riduzione dei tempi complessivi per l’autorizzazione del centro dati, stimabili in circa 6-12 mesi[viii], che oggi, quindi, si sommano alle tempistiche del procedimento autorizzativo unico sopra illustrate.
Questa mancanza comporta, infatti, l’onere in capo all’operatore economico, tutte le volte che l’area non sia conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio, di acquisire e ottenere la variante urbanistica, se non addirittura prima dell’avvio del procedimento autorizzativo, quantomeno prima della conclusione della conferenza di servizi che, ragionevolmente, come detto, dovrebbe ricomprendere anche il titolo edilizio, pena l’illegittimità del provvedimento unico conclusivo, con conseguente venir meno degli effetti semplificatori e acceleratori che la norma si prefigge di perseguire.
Sebbene il testo letterale della modifica apportata in sede di conversione al comma 3 sembri indicare che la documentazione allegata all’istanza debba già evidenziare la compatibilità del progetto sotto il profilo urbanistico-edilizio, una interpretazione coerente con lo spirito della norma e con le finalità acceleratorie e semplificatorie della stessa, porta a ritenere sufficiente che all’istanza sia allegata evidenza circa l’avvio del procedimento di variante urbanistica che quindi potrà svolgersi in concomitanza con il procedimento unico di cui all’art. 8.
3. Opere per la connessione alla rete elettrica
Il terzo aspetto che merita attenzione riguarda la connessione del centro dati alla rete elettrica, anche per il caso di indisponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura.
La disciplina del procedimento unico introdotta dall’art. 8, D.L. n. 21/2026 trova applicazione con riferimento ai centri dati definiti dal Regolamento della Commissione europea (UE) n. 2024/1364[ix] ed alle “relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione”. In sede di conversione in legge è stato poi aggiunto un comma 1-bis secondo cui “Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l’obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente di cui al medesimo comma 1”.
Anche sotto questo ulteriore profilo è apprezzabile il tentativo di estendere l’oggetto del procedimento unico ad opere accessorie e funzionali all’esercizio dell’impianto di elaborazione dati strettamente inteso. Ciò consentirebbe, in effetti, di concentrare in un’unica sede procedimentale il rilascio di titoli autorizzativi che, in precedenza, dovevano essere acquisiti ciascuno separatamente nei tempi stabiliti dalla disciplina di settore e di assoggettare al medesimo termine di conclusione del procedimento ed al medesimo criterio di valutazione ed autorizzazione tutte le opere di progetto: non solo il centro dati, appunto, ma anche le “relative reti di connessione di utenza”.
Il richiamo alle reti “di utenza” per la connessione suggerisce, però, che non tutte le opere accessorie e funzionali alla realizzazione od all’esercizio del centro dati — ad es. le opere di rete, che resteranno onere del gestore della rete di trasmissione nazionale o della rete di distribuzione, o le infrastrutture necessarie per il collegamento del centro dati alle reti di telecomunicazione — possono essere autorizzate con il provvedimento unico disciplinato dall’art. 8, se di interesse del proponente, ma solo, appunto, gli impianti di utenza per la connessione del centro dati alla rete elettrica.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, l’art. 8, comma 1-bis, consente di ricomprendere nel progetto sottoposto a procedimento unico solo una soluzione di connessione in media tensione la cui individuazione e progettazione restano comunque ragionevolmente soggette al Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) in prelievo[x] e, quindi, in particolare al benestare del gestore della rete di distribuzione.
La soluzione di connessione minima prescritta è qualificata come “temporanea” perché volta a consentire il collaudo ed il commissioning degli impianti delle more dell’autorizzazione e della realizzazione della soluzione di connessione “definitiva” in alta tensione, la cui individuazione, concertata con Terna, ha generalmente tempi molto lunghi ma è fondamentale per l’esercizio continuativo del centro dati. Appare singolare che sia affidato alla singola autorità competente, e non alla legge, l’onere di individuare le modalità di ottemperanza dell’“obbligo di integrare la soluzione definitiva”, ma è ragionevole che le opere di utenza per il collegamento del centro dati alla rete di trasmissione nazionale costituiscano progetto di modifica del centro dati e possano quindi essere sottoposte ad una nuova istanza ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 21/2026 oppure possano altresì, nella prospettiva di accelerazione sopra accennata, essere fatte oggetto di autonoma istanza ai sensi dell’art. 52-bis, D.P.R. n. 327/2001.
La previsione introdotta con il comma 1-bis cit. non è certamente ottimale perché porta l’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari per le opere di connessione ad alta tensione al di fuori del procedimento unico avente ad oggetto l’impianto. Sotto un primo profilo, l’individuazione di una soluzione tecnica per la connessione da parte del gestore della RTN ed il suo benestare sulla progettazione elaborata dal proponente hanno carattere necessariamente pregiudiziale, sotto un profilo squisitamente tecnico, rispetto alla progettazione del centro dati e dovrebbero, quindi, precedere l’avvio del procedimento unico; sotto un ulteriore profilo, la valutazione e l’autorizzazione del centro dati non potrebbero prescindere dalla disponibilità di una soluzione sostenibile, anche sotto il profilo economico, oltreché tecnico, per la connessione del centro dati alla rete che assicuri che il progetto, una volta autorizzato, verrà effettivamente realizzato. Sarebbe stato, dunque, preferibile — anche al fine di non congestionare i gestori delle reti di distribuzione di richieste di preventivo e scoraggiare iniziative puramente speculative — che l’ambito di applicazione della previsione in parola venisse opportunamente circoscritto ad alcune categorie progettuali soltanto, individuate per potenza di connessione od altro criterio.
A margine di quanto sopra argomentato in merito alla connessione dei centri dati alla rete elettrica, va poi considerato che l’art. 8 non qualifica i centri dati e le relative opere connesse quali opere di pubblica utilità né tantomeno, quindi, prevede che l’autorizzazione unica dichiari la pubblica utilità e ponga il vincolo preordinato all’esproprio quantomeno per le infrastrutture necessarie per la connessione alla rete. Tale circostanza preclude al proponente la possibilità di ricorrere alle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001 al fine di acquisire la disponibilità delle aree necessarie quantomeno per la realizzazione delle opere accessorie e funzionali alla costruzione od all’esercizio. L’inserimento della previsione per cui i centri dati e le opere connesse siano opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, peraltro, sarebbe stata coerente con quanto previsto nella citata Proposta di Legge sui Centri Dati attualmente all’esame del Senato che appunto prevede la qualificazione dei “progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale” (cfr. art. 3, comma 1 lett. d).
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NOTE:
[i] Il documento “Strategia per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center”, pubblicato a novembre 2025 dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua tra le principali criticità per lo sviluppo del comparto la complessità e la disomogeneità dei procedimenti autorizzatori, nonché l’incertezza dei relativi tempi di conclusione.
[ii] “…compresi quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche” (art. 8, comma 3).
[iii] Così la Relazione illustrativa del Governo alle Camere del 20/02/2026.
[iv] Proposta di Legge N. 1928-2083-2091-2152-2194-A/R approvata in prima lettura alla Camera il 24/02/2026 (T.U. 1928 – 2083 – 2091 – 2152 – 2194-A/R). All’art. 3, comma 1, lett. d) viene previsto quanto segue: “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l’organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: … d) qualificare i progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, prevedendo pertanto l’adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi”.
[v] Lo conferma il Dossier n. N. 645/2 del Servizio Studi del Senato: “Il comma 4 specifica che il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Si precisa che i termini per le Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) in Italia sono perentori e variano in base al tipo di procedimento, con scadenze principali di 60 giorni per le osservazioni del pubblico e una durata generale della procedura di circa 150 giorni, o 30 giorni per progetti PNRR-PNIEC (Piano Integrato per l’Energia e il Clima). Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione ovvero della portata del progetto.”
[vi] Cfr. ad esempio:
– art. 9, comma 10 lett.c), del D.Lgs. n. 190/2024 in materia di procedimenti autorizzativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
– art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di autorizzazioni per impianti di trattamento rifiuti;
– art. 1, comma 3, D.L. n. 7/2002; conv. L. n. 55/2002 in materia di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
[vii] Proposta di Legge N. 1928-2083-2091-2152-2194-A/R approvata in prima lettura alla Camera il 24/02/2026 (T.U. 1928 – 2083 – 2091 – 2152 – 2194-A/R). All’art. 3, comma 1, lett. e) viene previsto quanto segue: “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l’organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: … “e) misure di semplificazione della normativa urbanistica per l’attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all’ampliamento dei centri di elaborazione dati”.
[viii] Cfr. pagg. 15-16 documento “Strategia per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center”, pubblicato a novembre 2025 dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
[ix] Vale a dire: “1) «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un’azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell’azienda stessa in termini di tecnologie dell’informazione; 2) «centro dati in coubicazione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione; 3) «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l’infrastruttura di sostegno nell’edificio”.
[x] Testo in vigore dall’01/01/2024, nella versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e modificata ed integrata con deliberazioni 630/2023/R/eel, 585/2024/R/eel, 130/2025/R/COM 575/2025/R/eel.