Il decreto clima del 2019 e il nuovo rapporto con l’ambiente

24 Feb 2020 | articoli, contributi

di Carlo Luca Coppini

I temi già noti che hanno sollecitato l’interesse politico alla tutela dell’ambiente si ritrovano nel recente Decreto Legge  n. 14 ottobre 2019, n. 111 intitolato “Decreto Clima”, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, adottato per ottemperare agli obblighi sanciti dalla Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria, sembrano rievocare il celebre coro finale    del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini: “Tutto cangia, il ciel s’abbella, l’aria è pura, il dì raggiante, la natura è lieta anch’ella. Può allo sguardo un solo istante or nuovo il mondo rivelare….”

Attraverso il ricorso al collaudato espediente della regolamentazione di attuazione da adottare mediante un apposito decreto ministeriale, le misure previste dai diciotto articoli di cui si compone il testo legislativo subiranno i consueti ritardi prima di entrare in vigore. Per il momento, quindi, questa illustrazione riguarda disposizioni che restano solo sulla carta.

A partire da quest’anno e per tutto il prossimo triennio, infatti, vengono riconosciuti incentivi economici per garantire il miglioramento della qualità dell’aria e la mobilità sostenibile nonché la forestazione mediante la piantumazione delle aree urbane e metropolitane (articoli da n. 1 a n. 4bis). L’aspetto saliente è costituito dal rilevante impegno economico che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà assumere per finanziare gli strumenti necessari  a “contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani”  (art. 4 ter), a premiare le prime tre città italiane che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi sanciti dallo stesso Decreto Clima (art. 4 quater), a incentivare i Comuni a ridurre la produzione dei rifiuti in plastica mediante eco-compattatori (art. 4 quinquies), inoltre a   ottemperare alle sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia (art. 5) e a sperimentare misure di maggior controllo delle aree verdi protette e internazionalmente riconosciute di particolare pregio naturalistico (art. 5 ter). Le ultime due disposizioni rilevanti sono rappresentate dall’obbligo di pubblicazione dei dati ambientali (art. 7) e dall’adozione di iniziative sperimentali che promuovano la riduzione della produzione di rifiuti mediante la vendita dei prodotti sfusi o alla spina (art. 7).

Le due norme di chiusura (artt. 8 e 8 bis) attengono  a disposizioni di differimenti di termini in materia di tributi e di contribuzione previdenziale nonché di salvaguardia delle normative interne delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La previsione normativa che è stata volutamente omessa dalla sintetica elencazione del contenuto del Decreto Clima è quella contenuta nell’art. 1ter, introdotta dalla L. 141/2019 di conversione, che, ad avviso di chi scrive, riveste un carattere di maggior importanza.  .

Questa disposizione è infatti finalizzata  a dimostrare l’urgente necessità di contribuire all’approfondimento delle tematiche legate alla protezione dell’ambiente sotto un comune denominatore intitolato: “legalità e sostenibilità ambientale”.

In sintesi, la disposizione in esame ha affermato la centralità e l’importanza dell’insegnamento agli studenti dei princìpi della legalità e sostenibilità ambientale, che determineranno le nuove regole da applicare per difendere i beni e i valori ambientali in uno scenario in cui il principio dello sviluppo sostenibile, sancito dall’art. 3quater del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006), riveste un ruolo fondamentale.

Le disposizione dà quindi applicazione alla norma inserita  nel documento finale di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, intitolata: “Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole.” secondo cui “1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato “Programma “iosonoambiente” con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.

Sulla base di questa norma  sarà quindi possibile costruire un rapporto degli studenti con l’ambiente sul presupposto delriconoscimento che la scuola, ora più che nel passato,  è il primo e più importante ambito di crescita culturale, in cui la socialità è arricchita dall’insegnamento che vuole informare e uniformare il comportamento di tutti i giovani che saranno chiamati a svolgere un fondamentale ruolo per la conservazione e la tutela di un bene che appartiene a tutti, l’Ambiente.