Disastro ambientale e (è) ecocidio? Un confronto tra l’art. 452-quater c.p. e l’art. 8-ter proposto dall’International Expert Panel.

02 Nov 2025 | articoli, contributi

La crescente rilevanza della tutela penale dell’ambiente ha determinato, tanto a livello nazionale quanto internazionale, un progressivo processo di criminalizzazione delle condotte responsabili di macro-eventi dannosi o pericolosi per gli ecosistemi.

Sul territorio italiano, un momento di svolta è rappresentato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente.

All’interno di questa cornice normativa, il legislatore ha previsto una specifica fattispecie incriminatrice volta a sanzionare le condotte che determinano gravi alterazioni ambientali su larga scala: il reato di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).[i]

L’esigenza di predisporre strumenti sanzionatori adeguati a fronteggiare catastrofi ambientali di ampia portata, tali da provocare effetti rilevanti sia sulle matrici ambientali sia sulle popolazioni, si è affermata da tempo anche a livello internazionale.

 In tale contesto, ha preso forma un articolato dibattito volto alla definizione e all’introduzione di un nuovo crimine internazionale in grado di assicurare una tutela rafforzata dell’ambiente, inteso non solo come bene giuridico autonomo, ma anche come presupposto essenziale per la salvaguardia della vita e della sicurezza umana: il crimine di ecocidio.

Non è più un fenomeno isolato la presenza, nei vari ordinamenti nazionali, di disposizioni che incriminano l’ecocidio: tale fattispecie risulta infatti prevista in Stati, tra i quali si annoverano Vietnam, Ucraina, Russia e Francia. A ciò si aggiunge l’intervento dell’Unione europea che, con la Direttiva UE 2024/1203, ha introdotto i c.d. reati qualificati e sostanzialmente equiparabili all’ecocidio.

Tra le varie proposte emerse nel contesto internazionale, assume particolare rilievo quella avanzata dall’International Expert Panel (IEP), che ha suggerito l’inserimento del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, mediante l’introduzione dell’art. 8-ter, da considerarsi il quinto crimine internazionale accanto a quelli già previsti.[ii]

Le fattispecie di cui agli artt. 452-quater c.p. e 8-ter IEP, pur collocandosi su piani normativi differenti, presentano significative affinità.

In effetti, a livello domestico, la norma incriminatrice che maggiormente si avvicina alla protezione dell’ambiente prevista a livello internazionale attraverso il crimine di ecocidio proposto dall’IEP è proprio quella sul disastro ambientale ex art. 452-quater c.p. per i seguenti motivi.

La disposizione tutela l’ambiente secondo una duplice prospettiva: da un lato, in ottica ecocentrica, attraverso la protezione delle matrici ambientali; dall’altro, in chiave antropocentrica, come nella terza ipotesi del primo comma, che considera gli effetti sulla vita e la sicurezza delle persone.

Una simile impostazione si ritrova anche nel dettato dell’art. 8-ter, che estende la tutela oltre l’ambiente in senso stretto, includendo l’impatto sulla vita umana, sulle risorse naturali, culturali ed economiche.

Ebbene, il concetto di “ecocidio” riflette questa visione integrata e questa sempre più impellente esigenza di estensione della tutela.

Derivante dall’unione dei termini greci e latini oikos (casa) e occidere (uccidere)[iii], esso richiama la necessità di una rivoluzione eco-giuridica, in cui il diritto diventa uno strumento capace di armonizzare gli interessi della società umana e della comunità naturale.

In tale prospettiva, l’obiettivo comune del legislatore, tanto nazionale quanto internazionale, è quello di proteggere la nostra casa comune: la Terra.

Alla luce delle analogie evidenziate, si potrebbe ritenere che il reato di disastro ambientale ex art. 452-quater c.p. sia, in una certa misura, assimilabile al crimine internazionale di ecocidio così come proposto dall’International Expert Panel.

Allo stesso tempo, si potrebbe ipotizzare che l’ecocidio costituisca una forma aggravata o transnazionale di disastro ambientale, in virtù della sua portata extraterritoriale e della tutela più stringente che tale norma internazionale offre, oppure, ancora, un tentativo di disastro ambientale.

L’obiettivo del presente contributo è analizzare comparativamente queste due fattispecie, mettendone in luce le analogie e le differenze, nonché le implicazioni in termini di tutela penale dell’ambiente.

Fattispecie a confronto

L’analisi comparativa tra due fattispecie previste in ambiti normativi distinti potrebbe, a prima vista, apparire inusuale, in ragione della significativa diversità dei rispettivi contesti applicativi.

Tuttavia, il raffronto tra il crimine di ecocidio, nella formulazione proposta dall’Independent Expert Panel, e la fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., rivela numerosi punti in comune, oltre che rilevanti divergenze, che emergono chiaramente dal tenore letterale e dalla struttura delle due disposizioni.

Appare dunque interessante interrogarsi sull’eventuale esistenza, nell’ordinamento italiano, di una fattispecie incriminatrice che possa ritenersi assimilabile al crimine di ecocidio oggetto di discussione in sede internazionale, ovvero se sia auspicabile un intervento normativo volto a adeguare la legislazione interna agli standard sovranazionali, al fine di garantire una più incisiva tutela dell’ambiente.

Il disastro ambientale tutela l’equilibrio degli ecosistemi, ma anche l’incolumità pubblica, configurandosi come reato plurioffensivo.

La terza ipotesi del primo comma dell’art. 452-quater c.p. contempla, infatti, la compromissione ambientale con effetti rilevanti sulla vita e sulla sicurezza delle persone.

Questa impostazione trova un parallelo nell’art. 8-ter IEP, dove il concetto di “danno grave” viene definito anche in termini latamente antropocentrici, includendo l’impatto su vita umana, risorse culturali, naturali o economiche.[iv]

Entrambe le norme riconoscono la connessione inscindibile tra ambiente e diritti umani, evidenziando come i disastri ambientali non compromettano solo la natura, ma minaccino direttamente la salute, la sicurezza e la sopravvivenza delle comunità; casi come quello Eternit in Italia o il disastro di Chernobyl a livello internazionale rappresentano esempi paradigmatici.

La liaison tra danno ambientale, incolumità pubblica e sicurezza si rivela imprescindibile, soprattutto alla luce del fatto che eventi di degrado ambientale su larga scala generano, inevitabilmente, un rischio per la vita e la salute umana. Tale rischio può manifestarsi in forma istantanea oppure dilazionata nel tempo, assumendo in alcuni casi carattere permanente, con ripercussioni non solo sulle condizioni di vita della popolazione attuale, ma incidendo anche sui diritti fondamentali delle generazioni future.

Il preambolo dell’art. 8-ter richiama espressamente il principio affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel suo Parere Consultivo sulla Legalità della Minaccia o dell’Uso di armi nucleari, secondo cui «l’ambiente rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri umani, comprese le generazioni non ancora nate»[v], ponendo così in evidenza l’impegno della comunità internazionale nella tutela dell’ambiente anche in funzione intergenerazionale.

Sebbene l’art. 452-quater c.p. non espliciti tale principio, esso si colloca nella medesima prospettiva mediante il riferimento alla pubblica incolumità, che consente di ricomprendere tra i beni giuridici tutelati anche la salute e la sicurezza delle collettività future.

Del resto, la salvaguardia delle generazioni future è ormai riconosciuta come principio di rango costituzionale, trovando espressa menzione nell’art. 9 della Costituzione, così come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

Tanto l’art. 452-quater c.p. quanto l’art. 8-ter IEP fondano la responsabilità penale sulla gravità e sull’irreversibilità del danno ambientale.

Nonostante le denominazioni “disastro ambientale” ed “ecocidio” evochino un’alterazione totale e irreparabile delle matrici ambientali, entrambe le norme contemplano anche l’ipotesi di danni particolarmente gravi, ma non del tutto irreversibili.

La sanzionabilità, in tali casi, si fonda sulla necessità di interventi di ripristino ambientale eccezionalmente complessi e onerosi.

In questo modo, si evita di subordinare la punibilità a una prova quasi impossibile – una probatio diabolica – circa l’irreversibilità assoluta del danno.

In effetti, questa possibilità risulta maggiormente tutelante per l’ambiente e gli ecosistemi, motivo per cui, sia l’art. 452-quater c.p. sia l’articolo 8-ter proposto dall’IEP, prevedono questa alternativa.

La valutazione dell’‘’irreversibilità’’ richiede, indubbiamente, un’analisi prognostica, fondata su conoscenze ecologiche e scientifiche, con il contributo essenziale di periti e consulenti ambientali.[vi]

È auspicabile, sia in ambito domestico sia internazionale, una collaborazione interdisciplinare tra giuristi e scienziati per valutare gli effetti ambientali sostanziali, anche in relazione ai cambiamenti climatici.

In tal modo, si delinea così una visione evolutiva del diritto penale ambientale, in cui la certezza giuridica si costruisce attraverso la mediazione scientifica e il giudizio penale richiede una solida base tecnico-ambientale.

Ebbene, sotto il profilo oggettivo, entrambe le fattispecie condividono il requisito della gravità del danno, che deve risultare significativo, diffuso, duraturo, irreversibile.

Sussiste, tuttavia, una differenza sostanziale che incide in maniera determinante sull’effettività della tutela accordata al bene giuridico protetto: la soglia di punibilità delle condotte penalmente rilevanti.

Mentre il delitto di disastro ambientale, previsto dall’art. 452-quater c.p., si configura come reato di evento, richiedendo quindi il verificarsi di un danno concreto all’ambiente, il crimine di ecocidio, secondo la proposta dell’IEP, si qualifica come reato di pericolo, rendendo sanzionabili anche condotte potenzialmente lesive, ancor prima della realizzazione del danno.

Tale impostazione consente una tutela anticipata e, conseguentemente, più efficace del bene ambiente.

In aggiunta, merita attenzione l’impiego dell’avverbio “abusivamente” nel testo dell’art. 452-quater c.p. il quale introduce un requisito ulteriore di illiceità, con il possibile effetto di restringere l’ambito applicativo della norma e, di riflesso, la possibilità di punire condotte gravemente pregiudizievoli per l’ambiente.

Il dettato dell’art.8-ter richiede invece che gli atti siano illegali o arbitrari e pertanto, secondo questo ultimo parametro, commessi con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti.

Questa formulazione permette di sanzionare anche condotte formalmente lecite quando producono effetti ambientali eccessivi, che superino, in termini di impatto ambientale, una determinata soglia di proporzionalità.

Anche la dimensione soggettiva presenta analogie: nel reato di disastro ambientale è richiesta la coscienza dell’abusività della condotta, mentre nell’ecocidio viene previsto il dolo, anche eventuale, in quanto l’autore deve agire consapevole dell’elevato rischio che le proprie azioni possano causare danni ambientali gravi.

Il delitto di disastro ambientale: le due principali differenze con il crimine di ecocidio ex art. 8-ter IEP.

Dall’analisi comparativa delle due fattispecie emergono due principali differenze che distinguono il livello di tutela garantito dal crimine di ecocidio rispetto a quello previsto per il delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p..

In particolare, tali differenze riguardano, da un lato, la configurazione del delitto di disastro ambientale come reato di evento e, dall’altro, l’impiego del termine “abusivamente”.

 È infatti opportuno precisare che, nonostante l’intento di predisporre una tutela penale dell’ambiente realmente efficace nel contrastare le condotte più lesive per l’ecosistema su larga scala, il legislatore, con la legge n. 68 del 2015, e in particolare con la fattispecie di disastro ambientale ex art. 452-quater c.p., non ha delineato un sistema di protezione preventivo e proiettato al futuro, come invece viene proposto dall’International Expert Panel.

La scelta del legislatore di configurare il delitto di disastro ambientale come reato di danno[vii], e non come reato di pericolo concreto, rivela infatti un’impostazione ancorata a una logica repressiva e postuma, che interviene solo a danno già avvenuto.

In tal modo, la risposta statale resta legata al passato, attivandosi solo quando  l’alterazione dell’ambiente si è già manifestata, con effetti che incidono anche sulla capacità rigenerativa dell’ambiente e sui diritti delle generazioni future.

Se, invece, il delitto di disastro ambientale fosse configurato come reato di pericolo concreto, la tutela arrecata alle matrici ambientali sarebbe maggiormente allineata alla proposta dell’IEP del crimine di ecocidio che incrimina la ‘’sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente’’.

In tal senso, la proposta dell’IEP sul crimine di ecocidio appare considerare l’importanza di operare in ottica preventiva.

Come noto, i reati di pericolo – e in particolare quelli di pericolo astratto – possono destare preoccupazione in relazione al rispetto del principio di tassatività e determinatezza.

Infatti, quanto più la soglia di punibilità viene anticipata rispetto al verificarsi dell’evento di danno, maggiore è l’esigenza di garantire che i confini della condotta penalmente rilevante siano determinati in modo chiaro e prevedibile.

Il pericolo, infatti, può tradursi in una categoria eccessivamente elastica, suscettibile di ampliare in modo arbitrario l’ambito di applicazione della norma, con conseguente violazione del principio di determinatezza.

Questo rischio, tuttavia, potrebbe essere limitato, nel caso che ci occupa, attraverso un’analisi tecnico-scientifica della messa in pericolo del bene giuridico tutelato, fondata su evidenze precise e valutazioni scientifiche, idonee a dimostrare la sussistenza di una minaccia effettiva e attuale all’equilibrio degli ecosistemi.

In tal senso, la rilevazione della violazione dei limiti stabiliti dalle autorizzazioni, leggi specifiche e di settore costituirebbe un indice rivelatore della sussistenza di un possibile pericolo giuridicamente rilevante, idoneo a legittimare la reazione dello Stato. Ciò consente di rendere più facilmente individuabili le condotte potenzialmente lesive, garantendo un’applicazione della norma penale conforme ai principi di tassatività e prevedibilità.

Inoltre, quanto più elevato risulta il grado di superamento dei suddetti limiti ovvero la quantità e la potenzialità di dispersione, ad esempio, di una sostanza o materiale gravemente inquinante, tanto più concreta e immediata si configura la possibilità che il processo di deterioramento ambientale, se non viene fermato subito, raggiunga velocemente la soglia di irreversibilità, rendendo dunque attuale e giustificato l’intervento statale.

Ciò trova un significativo riscontro anche nella Direttiva dell’Unione europea sui crimini ambientali che, peraltro, considera non solo il danno, ma anche il danno probabile arrecato agli ecosistemi.

La Direttiva (UE) 2024/1203, al paragrafo 22, sottolinea la necessità di considerare, la natura e l’intensità della sostanza o del materiale coinvolto: ‘’Laddove, ai sensi della presente direttiva, una condotta costituisca reato solo se riguarda una quantità non trascurabile, che corrisponde al superamento della soglia regolamentare, del valore o di altro parametro obbligatorio, nel valutare se tale soglia, valore o parametro siano stati superati, si dovrebbe tenere in considerazione, tra l’altro, la pericolosità e la tossicità, poiché quanto più pericoloso o tossico è il materiale o la sostanza, tanto più rapidamente tale soglia, valore o altro parametro sono raggiunti e, nel caso di sostanze o materiali particolarmente pericolosi e tossici, anche una piccolissima quantità può provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana’’.

Il richiamo della Direttiva evidenzia come il giudizio debba essere ancorato non a valutazioni astratte, ma a criteri scientifici oggettivi, che tengano, ad esempio, conto della qualità, quantità e pericolosità di alcuni elementi potenzialmente molto lesivi per gli ecosistemi.

Il giudice, chiamato a valutare una fattispecie di pericolo concreto, è tenuto a svolgere una valutazione ex ante secondo il criterio della prognosi postuma, ossia ponendosi idealmente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, e deve verificare– alla luce delle conoscenze scientifiche e delle condizioni fattuali accertate – se essa fosse idonea a determinare la lesione irreversibile del bene giuridico tutelato: gli ecosistemi.

Tale giudizio prognostico non si fonderebbe su mere ipotesi o supposizioni, ma sarebbe ancorato a dati oggettivi, misurabili e verificabili, che consentirebbero di ricostruire in modo attendibile il nesso tra la condotta e il verificarsi del danno ambientale.

In particolare, l’accertamento giudiziale dovrebbe concentrarsi sulla verifica della capacità della condotta di determinare, se protratta ulteriormente nel tempo, il grave superamento della soglia oltre la quale i processi di degradazione e compromissione ambientale divengono irreversibili.

In questa prospettiva, la valutazione del giudice assume un carattere tecnico-giuridico: non si esaurisce in un mero apprezzamento discrezionale del pericolo, ma implica una verifica fondata su evidenze scientifiche, volta ad assicurare la coerenza dell’intervento punitivo con i principi di legalità, determinatezza e offensività.

In questo modo, la possibile configurazione del disastro ambientale come reato di pericolo concreto non determinerebbe un vulnus ai principi di legalità e determinatezza, ma anzi consentirebbe una tutela più efficace e tempestiva del bene ambiente, in linea con l’attuale necessità di prevenire danni ambientali su larga scala.[viii]

Si faccia un esempio utile a comprendere la differenza tra l’applicazione delle due norme, analizzando un evento disastroso avvenuto all’estero, ma collocandolo, ipoteticamente, sul territorio italiano.

Si prenda quindi in considerazione il noto caso del disastro di Bhopal, verificatosi in India nel 1984, dove, ben prima dell’evento catastrofico, si era riscontrato un elevatissimo grado di rischio per l’ambiente e, poi, per la salute umana.

Già negli anni 70 del Novecento, gli ingegneri della Società Union Carbide avevano avanzato la proposta di migliorare l’impianto per consentire la produzione in loco di componenti altamente pericolosi, con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva.[ix]

I piani di aggiornamento, elaborati da Union Carbide USA, prevedevano l’adozione di tecnologie di sicurezza inferiori rispetto a quelle impiegate negli stabilimenti americani della stessa compagnia.[x]

I progettisti avevano rilevato la presenza di rischi intrinseci nel sistema proposto e avevano segnalato come il meccanismo di smaltimento dei rifiuti — basato sugli stagni di evaporazione solare — comportasse un concreto pericolo di contaminazione potenzialmente irreversibile delle matrici ambientali, in particolare del suolo e delle falde acquifere.[xi]

Le evidenze emerse successivamente al 1984, hanno rilevato la presenza di sostanze chimiche nocive e metalli pesanti disseminati nei dintorni del sito.  Sostanze quali tetracloruro di carbonio, cloroformio, tricloroetano, tetracloroetano, diclorobenzeni e metalli pesanti superavano gli standard stabiliti dall’OMS e dall’EPA e i ricercatori di Greenpeace, nel 1999, hanno concluso che la presenza di tali contaminanti risulta indubbiamente riconducibile alla contaminazione industriale prolungata dell’ambiente circostante da parte di quest’impianto.[xii]

Ebbene tale incidente rispecchia una situazione caratterizzata dall’esistenza di un pericolo effettivo volto a ledere irreversibilmente l’equilibrio ambientalee in cui una fattispecie di pericolo concreto avrebbe permesso un intervento preventivo.

Il crimine di ecocidio avrebbe quindi potuto sanzionare la condotta antecedentemente al momento dell’evento disastroso, mentre il reato di disastro ambientale avrebbe sanzionato la condotta solamente a disastro compiuto e verificato.

Pertanto, un’ipotetica lettura dell’art. 452-quater c.p. come reato di pericolo concreto realizzerebbe un sistema di protezione anticipata in linea con i più avanzati standard internazionali e con la prospettiva ecocentrica che ispira il crimine di ecocidio.

Con riferimento alle altre fattispecie presenti nel Titolo VI-bis del Codice penale è interessante notare come il disastro ambientale in forma colposa ex art. 452-quinquies comma 2 c.p.[xiii]  sia stato configurato come reato di pericolo, mentre la corrispondente fattispecie dolosa di cui all’art. 452-quater c.p., di natura più grave sotto il profilo della colpevolezza, è stata delineata come reato di evento.

Se la scelta di configurare il disastro ambientale in forma colposa come reato di pericolo risponde alla necessità di intervenire preventivamente per evitare che condotte imprudenti o negligenti sfocino in un disastro ambientale irreversibile, merita attenzione il diverso trattamento riservato alle condotte dolose.

In questi casi, infatti, la condotta, pur caratterizzata dalla consapevolezza e volontà di porre in pericolo l’ambiente – spesso per raggiungere un profitto economico – non comporta un analogo anticipo della soglia di tutela penale.

In tal modo, viene punita più severamente la colpa che il dolo, nonostante la presenza del dolo potrebbe giustificare un ampliamento, sul piano teorico, della tutela penale, proprio in virtù del maggior disvalore della condotta sul piano dell’elemento soggettivo.

Come già anticipato al paragrafo precedente, un ulteriore elemento che differenzia la tutela prevista dall’art. 452- quater c.p. rispetto al crimine di ecocidio proposto dall’IEP è il termine abusivamente.

La clausola di illiceità speciale è stata oggetto di un ampio dibattito e di numerose critiche, in particolare in relazione alla fattispecie di disastro ambientale. Da un lato, infatti, risulta difficilmente concepibile l’idea di un “disastro autorizzato”; dall’altro, tale clausola potrebbe restringere l’ambito di applicazione della norma, limitandone la rilevanza penale alle sole condotte clandestine.[xiv]

L’utilizzo della clausola risponde all’esigenza di rispettare il principio di determinatezza, consentendo di delimitare la condotta penalmente rilevante.

Inoltre, ciò renderebbe la norma più compatibile con l’ipotetica configurazione della fattispecie come reato di pericolo concreto che viene analizzata in questo contributo. Senza le regolamentazioni di settore, le autorizzazioni e le direttive normative, in cui vengono fissati i limiti operativi e parametri chiari entro cui i soggetti possono lecitamente agire, risulterebbe infatti molto complesso stabilire con precisione il momento in cui l’anticipazione della soglia di punibilità è concessa, e, inoltre, i destinatari della norma non avrebbero alcun termine certo di riferimento.

Ciò che prende in considerazione il Panel fa riferimento al fatto che, il solo fatto di svolgere un’attività autorizzata, non escluderebbe necessariamente la possibilità di recare effetti dannosi all’ambiente: l’attività consentita potrebbe infatti essere stata definita sulla base di parametri non aggiornati o non più adeguati al progresso scientifico e tecnico, e dunque risultare non adeguata a prevenire conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente o la salute.

Infatti, il dettato dell’art.8-ter richiede che gli atti siano illegali o arbitrari e pertanto commessi con ‘’irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti’’

Tenendo conto dell’impostazione suggerita dall’IEP, la clausola di illiceità speciale, quindi, rischierebbe di lasciare impunite situazioni dannose che restano entro i limiti formali delle autorizzazioni.

L’esperienza giurisprudenziale interna mette in luce la possibile criticità di tale aspetto. Si prenda il caso Tirreno power[xv], ove l’esercizio della Centrale termoelettrica, fonte di inquinamento, è stato condotto fino al 2012 in assenza della formale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ma nel rispetto dei meno rigorosi standard previsti dai provvedimenti autorizzativi adottati secondo la normativa antecedente al Codice dell’Ambiente.[xvi]

La Tirreno Power non poteva ancora considerarsi formalmente vincolata alle Best Available Techniques (BAT) europee, e, conseguentemente, i dati sulle emissioni forniti dalla Centrale per tale periodo, sebbene superiori ai limiti stabiliti dalle BAT europee, dovevano ritenersi formalmente leciti perché facenti riferimento ai precedenti provvedimenti autorizzativi.[xvii]

Questo passaggio evidenzia il rischio secondo cui, in presenza di un’autorizzazione formale o di limiti regolamentari non aggiornati, condotte effettivamente dannose per gli ecosistemi e la salute umana restino penalmente irrilevanti, solo perché non qualificate come “abusive”. Si verrebbe così a configurare una zona di impunità, in cui la conformità formale all’autorizzazione prevale sulla sostanziale lesività della condotta.

L’art. 8-ter, al contrario, eviterebbe tale esito, prevedendo la punibilità anche delle condotte autorizzate quando risulti violato il principio di proporzionalità tra benefici economici e sociali e danni ambientali. In questa prospettiva, la norma riflette un approccio preventivo e proattivo e sottolinea l’importanza della gestione dei rischi per la collettività.

L’adozione di un simile parametro nel diritto penale interno condurrebbe la tutela ambientale italiana a un livello di protezione più elevato, conforme alla visione internazionale dell’IEP.  Tuttavia, ciò comporterebbe un inevitabile sacrificio del principio di determinatezza, poiché l’introduzione di un tale criterio valutativo rischierebbe di ampliare in modo imprevedibile il perimetro della condotta penalmente rilevante, specie in un ipotetico reato di pericolo.

            In definitiva, pur essendo condivisibile l’intento di rimettere al centro il bilanciamento tra interesse economico e danno ambientale, in linea con i principi sanciti dall’art. 9 e 41 Cost., l’assunzione di tale parametro come criterio distintivo della rilevanza penale appare poco probabile.

Una più chiara interpretazione della clausola di illiceità speciale può ricavarsi dalla Direttiva UE 2024/1203 paragrafo 10 che si riferisce a ‘’condotte illecite’’ dandone la seguente definizione: ‘’Una condotta dovrebbe essere illecita anche se si verifica su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro, quando l’autorizzazione è ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione. Inoltre, il possesso di tale autorizzazione non dovrebbe impedire che il titolare sia considerato penalmente responsabile qualora l’autorizzazione violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali. L’espressione ‘’in manifesta violazione dei pertinenti requisiti giuridici sostanziali’’ dovrebbe essere interpretata come riferita a una violazione manifesta e rilevante di pertinenti requisiti giuridici sostanziali e non è intesa a comprendere violazioni dei requisiti procedurali o di elementi minori dell’autorizzazione, o a trasferire l’obbligo di garantire che le autorizzazioni siano legali dalle autorità competenti agli operatori. Inoltre, qualora sia richiesta un’autorizzazione, il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione.’’

L’impostazione europea, dunque, fornisce una chiave di lettura che renderebbe la clausola di illiceità speciale più chiara, evitando al contempo un’interpretazione, da un lato, eccessivamente restrittiva e, dall’altro, eccessivamente estensiva.

Sebbene sia difficilmente accettabile che la condotta penalmente rilevante si possa basare sul concetto di ‘’atti arbitrari’’, sarebbe auspicabile considerare, nella valutazione della condotta, anche l’elemento di “irresponsabile mancanza di riguardo” del danno ambientale sproporzionato rispetto ai benefici economici e sociali, magari come elemento ulteriore da valutare nel grado di offesa arrecato al bene giuridico tutelato.

Conclusioni

Il crimine di ecocidio proposto dall’ International Expert Panel si pone come risposta alla frammentazione delle normative statali e ai limiti della giurisdizione territoriale.

Il ruolo del crimine di ecocidio ex art.8-ter è rilevante in casi transfrontalieri, laddove vi sia inerzia da parte degli Stati e la questione sia particolarmente politicizzata o incentrata su vantaggi economici in capo agli Stati, ma a netto detrimento per l’ecosistema con esiti disastrosi.

L’introduzione del crimine di ecocidio rappresenta un’evoluzione significativa del diritto penale dell’ambiente, offrendo una risposta più ampia e strutturata alle minacce globali all’ambiente.

Esso si configura non solo come strumento repressivo, ma come presidio etico e sistemico, in grado di promuovere una giustizia ecologica fondata sulla solidarietà intergenerazionale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, all’interno dell’ordinamento nazionale parrebbe essere presente una fattispecie incriminatrice equiparabile al crimine di ecocidio, l’articolo 452-quater c.p., ma essendo essa di difficile applicazione, la previsione del crimine di ecocidio all’interno dello Statuto di Roma potrebbe creare un input applicativo, così come la nuova Direttiva UE 2024/1203.

L’art. 452-quater c.p. costituisce un valido riferimento interno, tuttavia, la tutela che esso assicura al bene ambiente non risulta allineata agli standard internazionali emergenti, e, infatti, non sembra ancora pienamente corrispondere al livello di protezione delineato dalla proposta dell’International Expert Panel.

In questa prospettiva, avendo analizzato le differenze tra le due fattispecie, la norma sul disastro ambientale potrebbe avvicinarsi al grado di tutela previsto dall’art. 8-ter dell’IEP qualora l’art. 452-quater c.p. fosse configurato come reato di pericolo concreto, consentendo così di anticipare la soglia di intervento a fronte di condotte capaci di compromettere irreversibilmente l’equilibrio dell’ecosistema. Inoltre, una lettura meno restrittiva e più chiara del concetto di “abusività” potrebbe contribuire a rendere la disposizione più efficace.

Non solo, come già evidenziato precedentemente, il dettato dell’art. 8-ter parrebbe quasi una forma di disastro ambientale tentato.

Entrambe le disposizioni, su due piani giuridici differenti, mirano a fornire una tutela “a ombrello”, volta a ricomprendere nell’ambito sanzionatorio un insieme eterogeneo di comportamenti potenzialmente disastrosi per l’ambiente e per la salute umana.

Invero, la finalità comune delle due norme è di predisporre una tutela ambientale ‘’massima’’, fondata su criteri oggettivi di gravità, diffusione e irreversibilità del danno, o anche di messa in pericolo delle matrici ambientali.

Tali criteri risultano applicabili, sebbene con modalità e indici differenti, a un ampio spettro di comportamenti già previsti dal legislatore in specifiche disposizioni penali, si pensi, ad esempio, ai delitti di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti oppure traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tali fattispecie, pur svolgendo un ruolo essenziale nella tutela penale dell’ambiente, operano su un piano ristretto.

Le norme di cui all’art. 452-quater c.p. e 8-ter IEP si pongono al vertice del sistema di tutela penale ambientale, uno sul piano nazionale e l’altro su quello internazionale, fungendo da clausole di chiusura in grado di assorbire, al loro interno, le fattispecie minori già tipizzate dal legislatore.

Ciò non significa che tali figure restino prive di rilievo, ma che esse trovano una loro collocazione funzionale all’interno di un quadro di protezione graduata: le incriminazioni specifiche continuano a reprimere i singoli comportamenti dannosi, mentre il disastro ambientale e l’ecocidio interverrebbero nei casi in cui l’offesa raggiunge una soglia di intensità tale da mettere a repentaglio l’equilibrio complessivo degli ecosistemi o la sicurezza collettiva.

            Le fattispecie di ecocidio e disastro ambientale troverebbero, in concreto, applicazione soprattutto nei confronti dei cosiddetti grandi inquinatori, vale a dire quei complessi industriali o colossi economici di rilevanti dimensioni, la cui attività produttiva – per entità, capacità di emissione e impiego di sostanze potenzialmente nocive –  comporta inevitabilmente che anche il minimo  superamento delle soglie di legge, ambientali o settoriali, determini un serio pericolo per l’ecosistema in termini di irreversibilità.

            Proprio in ragione di ciò, l’IEP valorizza il criterio della proporzionalità tra beneficio economico e sociale e possibile danno ambientale, in quanto, le impreseche operano a tali livelli, dovrebbero tenere conto del bilanciamento tra sviluppo economico e i potenziali danni derivanti dall’attività.

Il percorso verso un riconoscimento universale del crimine di ecocidio potrebbe svilupparsi secondo due direttrici: da un lato, la sua adozione a livello internazionale potrebbe determinare un adeguamento successivo da parte dei singoli Stati; dall’altro, è plausibile che la sua diffusione avvenga in modo progressivo attraverso iniziative legislative nazionali, in attesa di una codificazione internazionale definitiva.

In tale contesto, l’Unione europea riveste già un ruolo centrale: la Direttiva (UE) 2024/1203 sui crimini ambientali impone agli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento disposizioni che sanzionino anche condotte assimilabili all’ecocidio. Non solo, la Direttiva contribuisce a rafforzare la tutela penale dell’ambiente, delineando un quadro normativo più chiaro, coerente e strutturato.

Solo attraverso un diritto penale realmente integrato e interdisciplinare sarà possibile affrontare con efficacia le sfide ambientali del nostro tempo e proteggere la Terra come bene comune dell’umanità.

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NOTE

[i] Codice penale, articolo 452-quater c.p.: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente

cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

    1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

    2)  l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema   la   cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

    3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o  esposte  a pericolo.

  Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie  animali  o vegetali protette, la pena è aumentata.

[ii] Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text, in Stop ecocide, Giugno 2021 ( IEP, Commentary), articolo 8-ter:

Ai sensi di questo Statuto, “ecocidio” significa atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente con tali atti.

Ai sensi del paragrafo 1:

“Arbitrari” significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

“Grave” significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell’ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche.

‘’Diffuso” significa un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da un gran numero di esseri umani.

“Duraturo” significa un danno che è irreversibile o che non può essere sanato in maniera naturale in un periodo di tempo ragionevole;

‘’Ambiente” significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come il cosmo.

[iii] CABANES, Un nouveau droit pour la terre pour en finir avec l’écocide, èditions du Seuil,2021, p.22

[iv] Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text, in Stop ecocide, Giugno 2021 ( IEP, Commentary), art. 8-ter b):

 “Grave” significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell’ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche.

[v] Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text, in Stop ecocide, Giugno 2021 ( IEP, Commentary)

[vi] RUGA RIVA, Commento agli articoli da 452-bis a 452-septies del Codice penale in Codice penale commentato, Dolcini-Gatta, 2021, p.24

[vii] La terza ipotesi di disastro ambientale al comma 1 n.3 viene interpretata, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, come reato di pericolo.

[viii] Sul punto: Corte Cost., Sent. 1 agosto 2008, n. 327

[ix] BRIDGET & FEHER, Bhopal: Unending Disaster, Enduring Resistance, in Nongovernmental Politics, 2007, p. 488-523

[x] Ibidem

[xi] Ibidem

[xii] LABUNSKA, STEPHENSON, BRIGDEN, et al, The Bhopal Legacy. ToxicContaminants at the Former Union Carbide Factory Site, Bhopal, India: Fifteen Years After the Bhopal Accident , Greenpeace Research Laboratories, 199, p. 23.

[xiii] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

[xiv] RUGA RIVA, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, in Lexambiente, 23 giugno 2015.

[xv] Tribunale di Savona, Sezione penale, 2 gennaio 2024: con questa ultima sentenza gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste, nonostante i danni ambientali e alla salute che la popolazione ha riscontrato

[xvi] ZIRULIA, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti tirreno power

per disastro “sanitario” e ambientale, in Sistema penale contemporaneo, 8 maggio 2014

[xvii] Ibidem

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