La responsabilità del co-proprietario di un fondo per deposito incontrollato di rifiuti: una nuova ipotesi di “tolleranza”

01 Ott 2026 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 10 giugno 2026 (dep. 8 luglio 2026), n. 25510

Il principio affermato in tema di discarica abusiva, secondo il quale proprietario di un fondo non risponde della condotta posta in essere da terzi a condizione che non sia egli stesso a consentire (anche implicitamente) alle operazioni di allocazione dei rifiuti sul suolo, si applica, anche al reato di deposito incontrollato di rifiuti, trattandosi di norma incriminatrice ispirata alla medesima ratio. In determinate circostanze, il proprietario che abbia tollerato che nel proprio fondo vengano scaricata una massa ingente di rifiuti cessa di essere una connivenza non punibile, divenendo un vero e proprio concorso nell’illecito posto in essere dall’agente.

1. La vicenda sottesa al giudizio della Suprema Corte

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti da due imputati che, dopo essere stati assolti dal Tribunale di Trapani, venivano condannati dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006[1]. Secondo l’imputazione, essi, in qualità di proprietari di un fondo agricolo, avevano effettuato attività di smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non (essenzialmente parti meccaniche e blocchi motore di autoveicoli e imbarcazioni dismesse, pneumatici, batterie esauste, scarti di lavorazione edile e rifiuti speciali urbani).

In particolare, nel giudizio di secondo grado, ove era stata disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, era emerso che questi – legati da un precedente vincolo di matrimonio – erano consci del fatto che il fondo venisse utilizzato per accogliere una non indifferente massa di rifiuti, tant’è che tali operazioni di scarico venivano effettuate con cadenza pressoché regolare ad opera dell’ex convivente di uno dei due a fronte del pagamento di una somma di denaro.

2. I motivi di ricorso degli indagati e la decisione della Corte

I ricorsi presentati da parte delle difese, per quanto qui interessa, si focalizzano sulla posizione del proprietario del terreno (in questo caso dei co-proprietari) e richiamano l’insegnamento della giurisprudenza formatasi essenzialmente in tema di discarica abusiva: il proprietario non è responsabile delle condotte illecite poste in essere da terzi, non gravando sullo stesso una posizione di garanzia che gli imponga di attivarsi per evitare che l’evento dannoso si realizzi.

La sentenza tuttavia conferma le statuizioni della Corte palermitana, e, pur facendo salvo il sopraccitato principio, ricorda che la qualifica di proprietario non può essere intesa quale clausola di esclusione della punibilità soggettiva: in particolare il titolare del diritto di proprietà concorre quando la sua condotta travalica in una agevolazione dell’altrui fatto illecito.

Nel caso di specie, nonostante i motivi di ricorso avessero tentato di sminuire la valenza probatoria delle circostanze fattuali che erano emerse nel corso dell’istruttoria, la Corte ha ritenuto immune da vizi la valutazione degli elementi che avevo portato a concludere che gli imputati avessero dato una vera e propria autorizzazione ad allocare i rifiuti sul terreno di loro proprietà; dalle motivazioni emerge che era stata valutata particolarmente rilevante la corresponsione periodica di somme di denaro a fronte della possibilità di scaricare i rifiuti.

3. Alcune considerazioni

La sentenza merita di essere segnalata perché al suo interno, oltre al richiamo ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si fa strada una affermazione di responsabilità che impone una riflessione.

Si è detto infatti che la fattispecie concreta alla base del giudizio si caratterizzava per il fatto che il fondo in questione apparteneva a due persone fisiche le cui posizioni, tuttavia, non risultano pienamente sovrapponibili; in particolare solo uno di loro veniva espressamente indicato come percettore di un compenso in denaro qualificato come il “prezzo” per l’autorizzazione al deposito dei rifiuti.

Dalla lettura delle motivazioni non emerge che tale somma venisse poi ripartita tra i due proprietari, venendosi a creare (quantomeno all’apparenza) una significativa differenza tra le posizioni dei ricorrenti.

Se infatti con riferimento al primo, quello percettore delle somme, non era in alcun modo possibile negare un diretto contributo nella realizzazione del reato di deposito incontrollato di rifiuti in ragione di un comportamento commissivo, l’affermazione della responsabilità per il secondo passa attraverso il riconoscimento della rilevanza della sua condotta omissiva; secondo la Corte, infatti, l’aver tollerato l’utilizzo del fondo per scaricare una ingente quantità di rifiuti cessa di essere una connivenza non punibile e diventa “un vero e proprio concorso nell’illecito”.

Vale la pena di notare che le motivazioni sul punto richiamano una precedente decisione della medesima sezione[2] secondo cui il comportamento tollerante “contribuisce moralmente e materialmente alla realizzazione dell’illecito” e che tale decisione giunge a pochi mesi di distanza da altra pronuncia di legittimità, che a sua volta aveva affermato la rilevanza a titolo di concorso della “tolleranza piena e prolungata”[3].

Tuttavia, a parere di chi scrive, simile ricostruzione non merita di essere condivisa perché, oltre a risolversi in una affermazione apodittica, risulta errata: con riferimento al concorso materiale, il presupposto perché una condotta omissiva possa essere rilevante è infatti dato dalla sussistenza di una posizione di garanzia, ma come sopra si è ricordato, la giurisprudenza è univoca nell’escludere che questa gravi sul proprietario del terreno rispetto alla realizzazione di reati ambientali da parte di terzi; inoltre si è sempre escluso che il reato di deposito incontrollato possa essere realizzato in forma omissiva[4].

Per quanto invece riguarda il concorso morale, è principio pacifico che la pura e semplice connivenza non può essere considerata come rafforzamento di un proposito criminoso altrui, poiché la partecipazione nel reato del terzo richiede comunque un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del fatto tipico.

Come giustamente è stato ricordato[5], se si escludono le peculiari ipotesi dei reati commessi nell’ambito della criminalità di stampo mafioso, ove in determinate circostanze anche la sola presenza di soggetti posti al vertice dell’organizzazione può essere interpretata come effettivo assenso al compimento di specifiche condotte da parte di soggetti sottoposti, la mera connivenza deve sempre ritenersi penalmente irrilevante. A tal fine basterà ricordare la posizione univoca espressa dalla giurisprudenza nei casi di detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un soggetto nel contesto di in una abitazione in cui vivano più persone legate tra loro da vincoli affettivi: la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili a tutti all’interno della casa familiare, dal momento che la semplice convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale[6].

In altri termini, tornando al caso che ci occupa, per affermare la responsabilità di entrambi gli imputati sarebbe stato doveroso dar prova dell’esistenza di un comune consenso allo scarico dei rifiuti nell’area, come per esempio dimostrare la ripartizione del denaro tra gli stessi. Non si ignora che ciò si sarebbe tradotto in un onere probatorio piuttosto gravoso (tenuto conto che la natura contravvenzionale del reato contestato non permetteva il ricorso a mezzi di ricerca della prova particolarmente invasivi come le intercettazioni), ma la scelta di “aggirarlo” attraverso l’attribuzione di una valenza positiva ad un comportamento puramente omissivo in assenza di una posizione di garanzia non appare condivisibile ed apre la strada ad uno scenario piuttosto pericoloso in punto di responsabilità.

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NOTE:

[1] La contestazione si riferiva a fatti avvenuti antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 116/2025, quando il deposito incontrollato di rifiuti di rifiuti da parte di titolari di imprese era appunto sanzionato dall’art 256, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006; nelle motivazioni si legge peraltro che la Corte ritiene che la qualificazione più corretta sarebbe stata quella di discarica abusiva.

[2] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2024, n. 46231; per un commento critico si veda G. AMENDOLA, Gestione di discarica abusiva e corresponsabilità del proprietario del terreno secondo la Cassazione in www.questionegiustizia.it.

[3] Si tratta di Cass. pen., Sez. III, 22 aprile 2026, n. 16437, commentata da V. PAONE, Responsabilità del proprietario del fondo per l’abbandono di rifiuti ad opera di ignori: rileva anche la tolleranza del fatto altrui? in questa Rivista, n. 76/2026.

[4] Ex multis si veda Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 1883; nella giurisprudenza di legittimità si è giustamente precisato che non sono idonei a fondare una posizione di garanzia gli obblighi di legge indeterminati come per esempio il generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., si veda Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2019, n. 847 commentata da A. SCIALÒ, La nozione di produttore (giuridico) dei rifiuti in bilico tra committente e appaltatore. I chiarimenti della Suprema Corte, in www.rivistadga.it.

[5] Il rimando è sempre a V. PAONE, op. cit.

[6] In questi termini Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2019 n. 52116; Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2015 n. 34985; Cass. pen., Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44633.

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