La disciplina dello spandimento dei fanghi biologici è – e rimane – appannaggio della Regione

16 Mar 2020 | giurisprudenza, amministrativo

Di Valeria Boscolo Fiore

T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, Sez. I – 28 novembre 2019, n. 2537 – Pres. Giordano, Rel. Gatti – Var. S.r.l. e altri (avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo) c. Comune di Cura Carpignano (non costituito in giudizio) 

Deve considerarsi sottratta ai Comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regionale che, con specifico riferimento alla Regione Lombardia, non l’ha delegata agli enti locali.

La sentenza in commento ha ad oggetto l’impugnazione di una Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del “Regolamento di Polizia rurale”, nella parte in cui disciplina lo “spandimento di liquami” sul proprio territorio, introducendo una disciplina contrastante rispetto alla normativa nazionale e regionale che regola gli spandimenti di fanghi in agricoltura.

Il Collegio si è pronunciato, con sentenza in forma semplificata per manifesta fondatezza, accogliendo il ricorso e, per l’effetto, annullando in parte qua il regolamento impugnato in quanto la disciplina dei fanghi di depurazione è di competenza della regione e, nel caso della Regione Lombardia, tale competenza non è stata delegata agli enti locali.

Il provvedimento annullato con la presente sentenza prevedeva, in particolare, una disciplina derogatoria in relazione alle distanze di rispetto per lo spandimento dei fanghi con riferimento ai centri abitati e ai pozzi di captazione idrica ad uso potabile nonché il divieto di spandimento di detti fanghi nelle aree in cui le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 m. dal piano di campagna.

In relazione a tali previsioni, la pronuncia del T.A.R. ha giocoforza basato la propria decisione sulla littera legis, dalla quale emerge chiaramente la volontà del legislatore di annoverare la disciplina dello spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura tra le competenze esclusive della regione, secondo quanto si riporta sinteticamente si seguito:

  • ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato” (art. 127, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);
  • il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’industria […] svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse al presente decreto…” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 99/1992);
  • le regioni sono competenti, per quanto qui di interesse, a stabilire “le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi” nonché a predisporre “piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento” (art. 6, D.Lgs. n. 99/1992).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che deve considerarsi sottratta ai Comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regionale, che non l’ha delegata agli enti locali.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Boscolo Fiore_TAR Milano n. 2537-2019

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Boscolo 2537-2019 

 

 

 

 

 

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