Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

di Federico Vanetti e Carla Piccitto

TAR Piemonte, Sez. I, n. 53 del 18 gennaio 2021 – Pres. Vincenzo Salamone, Est. Savio Picone – Condominio “R. P.” (avvocati Granara, Biscaglino) c. Comune di Limone Piemonte (avv. Demaria), Regione Piemonte (avv. Salsotto), Soprintendenza Archeologica per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti della Società P. R. s.p.a. (avvocati Gallo, Leone)

La valutazione dell’autorità competente in fase di screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è attività tipicamente connotata da discrezionalità tecnica e amministrativa che sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

La sentenza indaga i limiti del sindacato di legittimità riservato al Giudice Amministrativo rispetto ad un provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica per un piano esecutivo convenzionato: il TAR Piemonte ravvisa nel difetto di motivazione il presupposto per sindacare la legittimità del provvedimento impugnato e, quindi, disporne l’annullamento.

Nel caso di specie, il Comune di Limone Piemonte aveva pubblicato, con determinazione del 28 giugno 2019, un piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di un insediamento residenziale e alberghiero, ricadente nella fascia di rispetto delle acque pubbliche e in area soggetta a vincolo paesaggistico, inserita dalle rispettive carte regionali e provinciali di uso dei suoli in classi che prevedono forti limitazioni e restrizioni agli usi e, con determinazione del 26 giugno 2019, aveva disposto l’esclusione dalla VAS per il piano esecutivo, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Rispetto al progetto di cui al piano esecutivo convenzionato, peraltro, la Regione Piemonte aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica con determinazione del 31 gennaio 2019, anch’essa gravata dai ricorrenti, ma non censurata dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Il TAR ha annullato il provvedimento impugnato sul presupposto che il Giudice Amministrativo conserva un sindacato pieno sull’attività connotata da discrezionalità amministrativa, qualora la stessa sia viziata da difetti macroscopici quali il difetto di motivazione.

Come noto, la giurisprudenza ha riconosciuto che la fase dello screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS e, più in generale, il giudizio sull’impatto ambientale siano esercizio di una amplissima discrezionalità da parte dell’ente competente che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica (come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione), ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. In conseguenza del carattere ampio e onnicomprensivo di tale potere discrezionale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero alla mancanza di motivazione dell’atto[i].

Si tratta, evidentemente, di un confine particolarmente labile che rispetto alla carenza di motivazione – onde evitare che il Giudice Amministrativo travalichi i limiti del proprio sindacato – dovrà essere letto nell’ambito di un’analisi ampia e onnicomprensiva che valuti non solo il provvedimento finale, ma anche l’istruttoria compiuta dall’amministrazione prima dell’adozione dell’atto censurato.

Non a caso, proprio a seguito della valutazione dell’istruttoria compiuta dal Comune nella fattispecie in esame, il TAR Piemonte ha individuato un’aperta contraddizione tra le numerose prescrizioni imposte dal medesimo Comune all’operatore e la decisione di escludere la VAS per il piano esecutivo. Il Comune avrebbe sostanzialmente abdicato a compiere la valutazione ambientale di sua competenza, di fatto convertendola in una lunga lista di prescrizioni da ottemperare a carico dell’operatore privato e volte a mitigare l’impatto ambientale dell’intervento.

L’evidente carenza di motivazione è, peraltro, suggerita – secondo la sentenza in commento – dalla mancanza di una ponderazione che l’amministrazione competente pur avrebbe dovuto condurre tra l’esigenza effettiva e dimostrata di usare nuovo suolo e la necessità di preservare il patrimonio paesaggistico esistente, operando un bilanciamento tra la consumazione delle risorse naturali e i benefici per la collettività che da essa derivano.

Occorre evidenziare, a questo punto, che l’art. 12, co. 4, del D. Lgs. n. 152/2006 espressamente ammette che l’amministrazione competente possa, se del caso, definire le necessarie prescrizioni in sede di esclusione della VAS. Sebbene la norma non entri nel merito della tipologia, della rilevanza, né del numero delle prescrizioni che l’amministrazione competente può legittimamente imporre in sede di esclusione della VAS, la giurisprudenza in esame enuclea un principio generale: laddove le prescrizioni siano di tal numero e di tale portata, ciò di per sé denota la necessità di sottoporre il piano ad una valutazione ambientale più dettagliata, a cui la VAS è espressamente deputata.

Ovviamente tale principio non deve condurre l’amministrazione a sottoporre ogni piano a Valutazione Ambientale Strategica, ma impone alla medesima di svolgere più approfondite valutazioni sulla natura e sugli effetti delle prescrizioni imposte, dandone poi adeguata motivazione nel provvedimento di esclusione della VAS.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Tar Piemonte n. 53 18gen2021 

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Tar Piemonte 53 2021 vanetti

Note:

([i]) Ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 18/07/2019, n.1661 e Consiglio di Stato, sez. II, 07/09/2020, n. 5379