Trasporto di rifiuti con mezzo non autorizzato: qualificazione giuridica del fatto e responsabilità in capo al conferente

Trasporto di rifiuti con mezzo non autorizzato: qualificazione giuridica del fatto e responsabilità in capo al conferente

Di Andrea Puccio e Francesca Tomasello

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 14 dicembre 2022 (dep. 30 marzo 2023), n. 13310 – Pres. Ramacci, Est. Andronio – ric. A.A.

Nel caso di impiego di mezzo di trasporto diverso da quello comunicato [ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, n.d.r.] è configurabile il reato di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 4, in quanto il soggetto effettua un’attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Inoltre, posto che dal FIR stesso emerge che il conferente ha l’onere di verificare la targa del mezzo di trasporto, ne deriva che ha anche l’onere di verificare che quest’ultimo sia tra i mezzi indicati nell’autorizzazione.

  1. Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte

In esito a giudizio abbreviato, la ricorrente veniva condannata alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256 comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per avere, in qualità di titolare di una ditta di trasporti, effettuato un’attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso presenti presso la propria azienda, in carenza dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e conferendo le medesime a una società che, seppur iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, utilizzava per il recupero e il trasporto dei rifiuti un veicolo non autorizzato e non iscritto all’Albo nazionale dei trasportatori.

L’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, in primo luogo, l’insussistenza del reato contestato.

A dire della ricorrente, il fatto che l’azienda conferente, al pari di quella alla quale erano stati affidati i rifiuti, risultassero autorizzate al relativo trasporto e smaltimento, imponeva di circoscrivere l’antigiuridicità della condotta al solo uso di mezzo non autorizzato né iscritto all’albo, con conseguente necessità di riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (che avrebbe imposto, quanto meno, una rideterminazione in diminuzione dell’ammenda applicata).

Non solo. Secondo la difesa, a prescindere dalla doverosa riqualificazione giuridica del fatto, in ogni caso, nessuna responsabilità penale avrebbe potuto essere addebitata alla ditta conferente i rifiuti, in relazione alle condotte in contestazione.

Ciò in quanto, da un lato, il trasporto di rifiuti in carenza del FIR costituiva, a mente dell’art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, una violazione sanzionata esclusivamente sul piano amministrativo; dall’altro lato, con riguardo all’accertato utilizzo, da parte della ditta trasportatrice, di un veicolo non autorizzato, nessun obbligo di verifica (e conseguente responsabilità) poteva ritenersi sussistente in capo al soggetto conferente.

Secondo la difesa, infatti, la condotta diligente di quest’ultimo avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente avendo riguardo alla raccolta e verifica delle informazioni risultanti dal FIR, tra le quali non era incluso anche il riferimento all’autorizzazione del mezzo impiegato per il trasporto, con la conseguenza che ogni responsabilità penale connessa all’utilizzo di un veicolo non autorizzato non poteva che ricadere sul solo soggetto trasportatore.

Con ulteriori motivi di impugnazione la ricorrente lamentava, inoltre, l’omessa motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p.

  1. Le statuizioni della Cassazione

Con la sentenza in esame, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’imputata, la Suprema Corte fornisce un’indicazione chiara in ordine a entrambe le questioni sottoposte al proprio scrutinio: la corretta qualificazione giuridica da attribuire alle condotte di trasporto di rifiuti con mezzo non autorizzato e il perimetro di responsabilità facente capo al soggetto conferente tali rifiuti.

Per giungere alle proprie conclusioni, la Cassazione passa in rassegna la normativa inerente agli obblighi di compilazione del FIR e alla iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per le imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

I giudici di legittimità osservano anzitutto che, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, era previsto che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, fosse accompagnato da un formulario di identificazione contenere l’indicazione di: i) nome e indirizzo del produttore e detentore; ii) origine, tipologia e quantità di rifiuto trasportato; iii) impianto di destinazione; iv) data e percorso di instradamento; v) nome e indirizzo del destinatario.

La disciplina inerente al modello e al contenuto del FIR – rileva tuttavia la Corte – va rinvenuta, altresì, nei Regolamenti di attuazione delle direttive dell’Unione Europea in materia di Albo nazionale delle imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti.

Sul punto, la Cassazione richiama, in prima battuta, il Decreto del Ministero dell’ambiente n. 406/1998, in forza del quale, all’art. 12, comma 3, era previsto che, alla domanda di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, le imprese richiedenti allegassero, tra l’altro, copia autentica della carta di circolazione dei mezzi impiegati, nonché perizia giurata, redatta da un professionista iscritto all’albo, attestante l’effettiva idoneità degli stessi in relazione ai trasporti da effettuare.

Il medesimo Decreto, all’art. 15, poneva, altresì, in capo alle imprese, un obbligo di comunicazione alle sezioni regionali o provinciali competenti, nel termine di trenta giorni, di ogni variazione riguardante, tra l’altro, le “specifiche tecniche” inerenti all’iscrizione all’Albo, tra cui – osservano i giudici – “certamente rientravano per le imprese di trasporto di rifiuti, quelle relative ad eventuali nuovi mezzi di trasporto utilizzati”.

Una disciplina – prosegue la Corte – recepita e confermata anche dal successivo Regolamento ministeriale in materia, approvato con D.M. n. 120/2014, sia con riferimento agli oneri di allegazione, facenti capo alle imprese, all’atto della proposizione della domanda di iscrizione all’Albo[1], sia con riguardo alla previsione di uno specifico obbligo di comunicazione, alle autorità competenti, di ogni atto che comporti una “modifica dell’iscrizione all’Albo”.

I Giudici osservano come la rilevante novità introdotta con quest’ultimo Decreto sia costituita dalla espressa regolamentazione delle ipotesi di “variazione per incremento della dotazione dei veicoli”: ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Regolamento, è in particolare previsto, per le imprese che vogliano procedere alla “immediata utilizzazione” dei veicoli stessi, l’obbligo di allegare, alla comunicazione di variazione, anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto.

Una facoltà, questa, non contemplata dalla precedente disciplina, che consente dunque alle imprese, diversamente da quanto avveniva in passato, di servirsi di un parco veicoli più ampio di quello già espressamente autorizzato, anche prima della delibera degli organi competenti in ordine alla richiesta di variazione, alla stringente condizione, tuttavia, di autodichiarare l’idoneità dei medesimi mezzi.

In assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.M. n. 120/2014[2], l’impresa resta autorizzata a operare esclusivamente nei limiti del provvedimento di iscrizione in proprio possesso e l’utilizzo di un mezzo non autorizzato costituisce condotta idonea ad assumere penale rilevanza[3].

Alla luce del suddetto quadro regolamentare, la Cassazione conclude, pertanto, affermando che “l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell’attività esclusivamente con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione”.

Quanto alla qualificazione giuridica da attribuire alle ipotesi di “impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato”, i giudici, in adesione a quanto rilevato dalla ricorrente e ponendosi nel solco dei precedenti giurisprudenziali sul punto, statuiscono che “è configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, in quanto il soggetto effettua un’attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni[4].

La Corte accoglie, dunque, i rilievi dell’imputata in ordine alla impossibilità, a fronte del possesso dei richiesti titoli autorizzativi, sia in capo alla società conferente i rifiuti, sia a quella trasportatrice, di ricondurre il fatto accertato alla più grave fattispecie di esercizio di attività di trasporto in carenza di autorizzazione, concordando con la difesa sul fatto che l’antigiuridicità della condotta debba “essere circoscritta al solo uso del mezzo, non autorizzato né iscritto all’albo”.

Sempre secondo i Giudici, tuttavia, ciò non consente di escludere tout court la responsabilità del soggetto conferente i rifiuti: “posto che dal FIR emerge che il conferente ha l’onere di verificare la targa del mezzo di trasporto, ne deriva che ha anche l’onere di verificare che quest’ultimo sia tra i mezzi indicati nell’autorizzazione”.

Sotto questo specifico profilo, pertanto, la Corte restituisce al mittente le doglianze della ricorrente.

Dopo aver dichiarato infondato il motivo di impugnazione inerente alla omessa motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e inammissibile quello riferito all’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., la Cassazione riqualifica, dunque, il fatto contestato all’imputata nella meno grave ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena in concreto applicata, che viene rideterminata dai medesimi giudici di legittimità nella minor somma di euro 750.

  1. Conclusioni

Nulla di nuovo sotto il sole, quanto meno in relazione alla qualificazione giuridica da attribuire alle ipotesi di trasporto di rifiuti con mezzo non autorizzato. Con la sentenza in esame la Corte recepisce, infatti, le indicazioni già espresse dai giudici di legittimità in altri precedenti in materia, sia in vigenza del D.Lgs. n. 152/2006, sia con riferimento alla previgente disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi).

D’altra parte, l’obbligo, riconosciuto dai giudici di legittimità in capo al soggetto conferente i rifiuti, di accertare che il trasporto avvenga tramite il ricorso a un mezzo effettivamente autorizzato, pena la responsabilità per il reato di cui all’art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, dà sostanza al generale onere di verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento di tale attività, già pacificamente riconosciuto in capo al produttore del rifiuto, ed espressione, più in generale, del consolidato principio di “responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti[5].

La chiara statuizione, espressa della Suprema Corte sul punto, non lascia, in ogni caso, più spazio a dubbi per le imprese: l’assolvimento degli obblighi di controllo sul trasportatore non può limitarsi a una mera acquisizione dell’atto di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, ma, per considerarsi effettivo e liberatorio per il produttore del rifiuto rispetto a possibili responsabilità penali, deve estrinsecarsi in un puntuale e continuativo monitoraggio della reale sussistenza e permanenza, in capo al trasportatore medesimo, dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

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RGA CASS 13310_2023 Puccio_ Tomasello (rev.)

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NOTE:

[1] Rispetto alla previgente disciplina, l’art. 15 comma 3, lettere a) e b) del D.M. n. 120/2014, ai fini della verifica della idoneità dei mezzi impiegati, non richiede più il deposito di una perizia giurata redatta un esperto iscritto all’albo, ma esclusivamente una attestazione a firma del responsabile tecnico dell’azienda.

[2] Esattamente come previsto, in precedenza, dall’art. 15 comma 4, D.M. n. 406/1998 “le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo”.

[3] La Cassazione, in materia, ha avuto modo di statuire a chiare lettere che “integra il reato di trasporto abusivo di rifiuti, previsto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 156 del 2006, l’utilizzazione di veicoli sopravvenuti nella disponibilità dell’impresa in assenza della presentazione, ai fini della immediata utilizzabilità, della dichiarazione sostitutiva (prevista dall’art. 18, comma secondo, D.M. n. 120 del 2014) in allegato alla comunicazione di variazione dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per incremento di veicoli”. In motivazione, i giudici di legittimità hanno chiarito che la suddetta previsione ha la funzione di “vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità anche penale e con decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione” (Corte Cass. pen., Sez. III, 18 novembre 2015, n. 1635).

[4] In senso conforme, la Cassazione richiama Corte Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2017, n. 6739, nell’ambito della quale i giudici di legittimità, oltre a osservare che la previsione dell’obbligo di esercitare l’attività di trasporto di rifiuti esclusivamente con mezzi autorizzati “non appare connotata da mero formalismo, essendo necessario accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto dell’attività”, hanno altresì chiarito come l’obbligo in parola debba intendersi esteso non soltanto alle motrici, ma anche ai rimorchi e semirimorchi. I giudici richiamano, altresì, Corte Cass. pen., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 5342 e Corte Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2005, n. 12374, entrambe emesse in relazione alla vigenza della previgente normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) e che hanno riconosciuto la correttezza della riqualificazione del fatto, originariamente contestato ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997 (omologo dell’attuale art. 256, comma 1 D.Lgs. 152/2006), nella meno grave fattispecie di cui all’art. 51, comma 4 D.Lgs. n. 22/1997 (sostituito dall’attuale art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006).

[5] Cfr. da ultimo, a riguardo, Corte Cass. pen. Sez. III, 14 febbraio 2020, n. 5912.