Sui requisiti per il legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di un’associazione portatrice di interessi diffusi.

Sui requisiti per il legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di un’associazione portatrice di interessi diffusi.

di Filippo Angelo Porta

Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333 – Pres. Greco, Est. Lamberti – Codacons – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (avv.ti Gino Giuliano e Carlo Rienzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) e Banca d’Italia (avv.ti Donato Messineo e Michele Cossa) e nei confronti della Banca Popolare di Bari S.p.A. (non costituita in giudizio).

I requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto e attuale alla specifica conoscenza documentale. Nel caso di un’associazione portatrice di interessi diffusi la pretesa ostensiva si rivela legittima allorquando la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quantomeno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie.

I documenti afferenti all’attività di vigilanza di pertinenza istituzionale della Banca d’Italia devono ritenersi soggetti al segreto d’ufficio e quindi sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 385/1993.

L’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa.

Il contenzioso alla base della pronuncia in esame ha ad oggetto l’impugnazione del diniego della Banca d’Italia all’istanza di accesso agli atti formulata dal Codacons ai sensi sia della l. n. 241/1990 (c.d. accesso documentale), sia del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico e civico generalizzato) e volta a “prendere visione ed estrarre copia degli accertamenti, delle ispezioni, delle istruttorie e delle relative risultanze eseguite dalla Banca d’Italia e dalla Consob…in relazione alla crisi bancaria della Banca popolare di Bari, oggi commissariata”, nonché “ad avere accesso ai nominativi dei soggetti debitori nei confronti della Banca popolare di Bari degli ultimi 4 anni”.

La Banca d’Italia, nel dinegare l’istanza di accesso agli atti, aveva sostenuto che: (i) l’interesse ostensivo, a fondamento dell’istanza, non fosse “diretto, concreto ed attuale”, difettando la dimostrazione del “nesso tra le informazioni richieste ed il perseguimento delle finalità statutarie”; (ii) “l’ampiezza e la genericità dell’istanza” rivelassero, di contro, “il tentativo di effettuare un improprio controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione”; (iii) con riferimento alla richiesta di conoscere il nominativo dei debitori, l’istanza violava il principio generale secondo cui la pretesa ostensiva “non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta”; (iv) infine, la richiesta di accesso non poteva, comunque, essere accolta, in considerazione della segretezza dei “dati detenuti dalla Banca d’Italia per finalità di vigilanza”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (“Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”) e del provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16 maggio 1994.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva giudicato corretto il diniego alla pretesa ostensiva avanzata dal Codacons, ha innanzitutto ricordato che “i requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto e attuale alla specifica conoscenza documentale”. Pertanto, nel caso di un’associazione portatrice di interessi diffusi – come il Codacons – la pretesa ostensiva si rivela legittima soltanto quando la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quantomeno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie (ed è onere dell’associazione provare ciò). La normativa, infatti, non riconosce alle associazioni, ancorché portatrici di interessi diffusi, una legittimazione ostensiva generalizzata.

Il Consiglio di Stato, nel merito, ha poi ritenuto che i documenti a cui era riferita l’istanza, in quanto antecedenti e propedeutici alla sottoposizione dell’istituto di credito pugliese alla procedura di amministrazione straordinaria, fossero da ricomprendere nell’attività di vigilanza di pertinenza istituzionale della Banca d’Italia; attività soggetta al segreto d’ufficio e quindi sottratta ex lege all’accesso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 385/1993.

Da ultimo la sentenza ha ritenuto non accoglibile la richiesta della ricorrente di conoscere i nominativi dei debitori della Banca popolare di Bari, ribadendo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo il quale  “l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa” (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2021, n. 6546).

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

RGA-Gennaio 2022_CdS_8333_2021

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Cons. Stato, 14 dicembre 2021, n. 8333