Spandimento dei fanghi e competenza comunale

Spandimento dei fanghi e competenza comunale

di Chiara Maria Lorenzin

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I – 28 febbraio 2022, n. 222 – Pres. A. Migliozzi, Est. P. Amovilli – Società a r.l. (con gli avv.ti M. Ferlini ed E. Orlandini) c. Comune di Galliera (con l’avv. F. Bragagni)

Il D.Lgs. n. 99/1992, la cui disciplina è fatta salva dall’art. 127 D.Lgs. n. 152/2006 (rubricato “Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue”), persegue il dichiarato scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione, delegando compiti anche alle Regioni e sottoponendo lo svolgimento di tale attività ad autorizzazione regionale, controllo provinciale, previa comunicazione anche al Comune.

Con l’attribuzione alle Regioni e non ai Comuni della competenza ad individuare limiti applicabili all’attività di spandimento dei fanghi, la materia riceve una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici.

Non è legittimo il regolamento comunale che individui limiti alla attività di spandimento dei fanghi assumendo l’asserita “vetustà e vaghezza” del D.Lgs. n. 99/1992.

Viola i principi in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura il regolamento comunale che introduca limiti ulteriori rispetto alla normativa statale e regionale in forza del comma 7-ter dell’art 50 del T.U.E.L. laddove non sussista la necessità non prorogabile di gestire una accertata documentata situazione di disagio e/o vivibilità di rilievo locale, non essendo stato riscontrata dal Comune alcuna concreta criticità ambientale.

La sentenza in commento si pronuncia in merito alla legittimità di un “Regolamento” comunale “inerente l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato e dei fanghi di depurazione” e chiarisce se un Comune possa disciplinare tale materia prevedendo restrizioni di vario tipo (distanze maggiori dal centro abitato, comunicazioni preventive, divieti nei giorni festivi) e sanzioni prive di riscontro nella normativa statale e regionale.

La disciplina riguardante l’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivati dal processo di depurazione delle acque reflue è contenuta nel D.Lgs. n. 99/1992, attuativo della Direttiva 86/278/CE, con lo scopo dichiarato dall’art. 1 di tale decreto di assicurare che l’attività di spandimento dei fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo e di incoraggiare l’attività di spandimento, in quanto volta al recupero di un materiale che, in base all’art. 127, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è classificato come rifiuto e che, quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito. Il citato D.Lgs. n. 99/1992 stabilisce i requisiti che i fanghi e i terreni agricoli debbono possedere affinché si possa procedere allo spandimento e sottopone lo svolgimento di tale attività ad autorizzazione regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al comune. Ai sensi dell’art. 6, n. 3, del medesimo Decreto spetta nello specifico alle regioni il compito di stabilire “…le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d’acqua superficiali…”.

In giurisprudenza, è stato affermato che “l’attribuzione alle regioni, e non ai comuni, della competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all’attività di spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che il legislatore statale vuole far sì che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività … venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici” e che “se è vero che l’oggetto delle regole dettate dal piano urbanistico non può essere limitato alla disciplina della trasformazione fisica del territorio, è anche vero … che non si può prescindere del tutto dall’interesse urbanistico, dovendosi ritenere indispensabile, … la sussistenza di un qualche collegamento con tale interesse (come ad esempio la necessità di far sì che l’attività esercitata sul territorio – sebbene non determinante la sua trasformazione fisica – non causi una alterazione dei carichi tale renderla urbanisticamente insostenibile in ragione dello squilibrio che essa crea rispetto alle dotazioni esistenti quali parcheggi, strade ecc.)” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 2 maggio 2019, n. 986).

Nella sentenza in commento si chiariscono ulteriormente i limiti della competenza comunale questa volta avendo riguardo al combinato disposto dei commi 5 e 7-ter dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale i comuni possono adottare regolamenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.  In linea con l’indirizzo espresso dal T.A.R. per la Lombardia quanto al predetto art. 50 si precisa infatti che “il potere in questione presuppone … la necessità non prorogabile di gestire una accertata documentata situazione di disagio e/o vivibilità di rilievo locale mentre nel caso di specie non è stato riscontrato dal Comune alcuna concreta criticità ambientale[1].

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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Lorenzin maggio 2022

[1]L’addenda normativa (art. 50 co. 7-ter ; n.d.r.) , letta nel contesto dell’intera disposizione recata dall’art. 50, ha inteso affiancare allo strumento sindacale – utile a fronteggiare, come detto, situazioni contingenti e non altrimenti gestibili – un potere ordinario (consiliare), destinato a risolvere problematiche locali di identica natura, ma connotate, all’evidenza, da una tendenziale permanenza, idonea a travalicare la portata ed i limiti dei poteri attribuiti al Sindaco e, per l’effetto, bisognevoli di una gestione “strutturale” di lungo periodo. Così ricostruita la ratio del comma 7ter, è evidente che il legislatore del 2017 – nell’ intento, da un lato, di ridefinire i confini netti del potere sindacale e, dall’altro, di individuare mezzi più idonei ed efficaci a rispondere alle esigenze della comunità locale – si è mosso nel quadro del progressivo incremento di quei moduli di autonomia regolamentare, già riconosciuti, ad ampio spettro, dal dettato Costituzionale (art. 5, 114 e 117, comma 6, per cui: “I Comuni … hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”) e dalle legge ordinaria (in primis, art. 3, commi 1 e 4 del T.U.E.L, per cui “Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome” e “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”). E ciò nella consapevolezza che limite ultimo all’esercizio di un tale potere regolamentare è e resta sempre il collegamento funzionale con la cura degli interessi della comunità rappresentata che – quanto agli enti locali – si presenta come elemento ineludibile di una corretta interpretazione del principio di legalità (sostanziale) dell’agere amministrativo. Quanto a quest’ultimo profilo e volendo semplificare, alla base del corretto esercizio del potere regolamentare previsto dall’art. 7ter, deve collocarsi sempre e comunque, la necessità di gestire una situazione di disagio e/o (in)vivibilità (“degrado”) di rilievo locale, correlata al precipuo territorio di riferimento ed alla popolazione che ivi insiste.” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 2710).