Autorizzazioni per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: il superamento del dissenso qualificato

Autorizzazioni per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: il superamento del dissenso qualificato

di Paolo Bertolini

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 281 – Pres. Mastrandrea, Est. Monteferrante – Edp Renewables Italia Holding S.r.l. (Avv.ti Bucello e Viola) c. Regione Puglia (Avv. Colelli), Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Cultura (Avvocatura Generale dello Stato), e nei confronti di Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico e altri (non costituiti)

Nei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in cui sia già intervenuta la decisione concernente la valutazione di compatibilità ambientale, non può essere disposta la rimessione al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 5, della l. n. 7 agosto 1990, n. 241 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127), nel caso di dissenso espresso dall’amministrazione competente ad esprimersi in merito agli aspetti paesaggistico-territoriali del progetto.

La sentenza in commento trae origine da una controversia relativa a un intricato e lungo procedimento (avviato nell’ormai lontano 2007) per il rilascio di un’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con riferimento alla costruzione e all’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica da realizzare in provincia di Foggia (Regione Puglia).

A seguito di una prima fase procedimentale culminata con la Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) del 13 ottobre 2015, n. 4734, mediante la quale i giudici avevano accertato l’illegittimità di pareri negativi espressi con riferimento ad aspetti paesaggistici e naturalistici delle opere di connessione alla rete, l’amministrazione regionale procedeva a riconvocare una nuova conferenza di servizi.

Nel corso della successiva fase procedimentale, il MIBACT (ora MIC) rilasciava il proprio parere con riferimento al progetto, sancendo l’incompatibilità di ben 10 degli 11 aerogeneratori previsti con le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 gennaio 2015, adottata nelle more del procedimento.

Il parere rilasciato dal MIBACT (ora MIC) si poneva in contrasto con quanto già osservato dal medesimo Ministero nel corso del procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale.

I competenti uffici regionali, pur attestando la prevalenza delle posizioni favorevoli rispetto al progetto in discussione ai sensi dell’articolo 14-ter della l. n. 241/1990, ritenevano che il parere negativo rilasciato dal MIBACT (ore MIC) fosse ostativo alla positiva conclusione del procedimento autorizzatorio. Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 14-quater della l. n. 241/1990, la decisione finale veniva rimessa al Consiglio dei Ministri.

Avverso la decisione regionale di rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Bari).

Il Consiglio dei Ministri, aderendo al parere espresso dal MIBACT (ora MIC), deliberava successivamente di assentire la prosecuzione del procedimento per uno solo degli aerogeneratori previsti dal progetto, essendo l’unico ad essere localizzato al di fuori dell’area tutelata dal menzionato Piano Paesaggistico Regionale.

Pertanto, con ricorso per motivi aggiunti, venivano impugnati gli ulteriori esiti procedimentali.

Il primo grado del giudizio si concludeva con la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Bari). Avverso la decisione emanata in primo grado veniva promosso appello definito con la sentenza qui in commento.

Mediante la sentenza n. 281/2023, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Bari) sancendo alcuni utili principi applicabili a vicende per le quali può trovare ancora applicazione ratione temporis la disciplina relativa al superamento del dissenso nell’ambito dello svolgimento della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della l. n. 241/1990, nella versione antecedente alle modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

In particolare, il Consiglio di Stato si è espresso in merito all’interpretazione dell’articolo 14-ter, comma 5, della l. n. 241/1990 nella parte in cui prevedeva la rimessione al Consiglio dei Ministri nel caso di dissenso espresso da amministrazioni portatrici di alcuni specifici interessi pubblici qualificati.

Il Consiglio di Stato ha sancito come, nei procedimenti amministrativi in cui sia già intervenuta la decisione concernente la valutazione di compatibilità ambientale, sia possibile disporre la rimessione al Consiglio dei Ministri esclusivamente nel caso in cui sussistano pareri contrari espressi in materia di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, non è possibile lo spostamento di competenza nel caso in cui il dissenso riguardi aspetti paesaggistico-territoriali del progetto. Nel caso di specie, invero, il dissenso espresso dal rappresentante del MIBACT (ora MIC) in sede di conferenza di servizi atteneva esclusivamente alla tutela dell’interesse paesaggistico e, per tale ragione, non era idoneo a comportare la devoluzione della decisione alla sede governativa.

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RGA_Marzo 2023 – PBE

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

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