Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati e garanzie procedimentali

Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati e garanzie procedimentali

Di Ada Lucia De Cesaris   

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 28 maggio 2019, n. 497 – Pres. De Nictolis, Est. Zappalà – Anas s.p.a. (Avv. Pinelli) c. Comune di Corleone.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ai fini della legittimità dell’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006, sceglie una interpretazione formale delle garanzie procedimentali, in particolare con riferimento all’avvio del procedimento.

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso in appello proposto da Anas s.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1827/2015, concernente l’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Corleone aveva ingiunto all’appellante di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati ad opera d’ignoti nell’intersezione tra due strade statali.

L’ordinanza impugnata era stata emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (in seguito anche “Codice dell’Ambiente” o “Codice”). Questa norma stabilisce che chi viola i divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione e smaltimento dei medesimi e al ripristino dello stato dei luoghi “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Il ricorso introduttivo aveva censurato l’ordinanza sia sul piano procedimentale, per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, sia per il mancato accertamento della colpa in capo alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 192 sopra richiamato.

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto infondati i motivi di ricorso. In primo luogo, il Collegio non aveva ravvisato una lesione delle garanzie procedimentali poiché, pur essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento vi era stato comunque uno scambio epistolare di circa tre anni tra gli enti interessati sulla situazione controversa e ciò avrebbe dimostrato l’avvenuto confronto procedimentale.

In secondo luogo, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 192, comma 3, del Codice, il Tribunale, pur dando conto dell’indirizzo giurisprudenziale dominante – secondo il quale è necessario un rigoroso accertamento del profilo soggettivo di dolo o colpa in relazione all’abbandono abusivo di rifiuti in prossimità dell’area stradale – ha aderito a un diverso orientamento giurisprudenziale che distingue la situazione del proprietario che, adottando le normali cautele, non ha potuto impedire l’altrui attività illecita da quella di un ente che ha come oggetto sociale e per dovere istituzionale la custodia e la cura di una rete viaria sulla quale si verificano gli episodi di abbandono.

L’orientamento accolto dalla sentenza di primo grado trova la propria fonte nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce in capo all’ente proprietario o gestore della rete viaria – e in particolare in capo ad Anas s.p.a. – un particolare dovere di manutenzione, custodia e vigilanza della medesima anche in considerazione delle esigenze di tutela ambientale sottese all’art. 192 del Codice. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4472; in senso conforme cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84).

La questione interpretativa esaminata dal Tribunale non è stata affrontata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che si è limitato a riformare la sentenza di primo grado sulla base del rilievo formale – ritenuto assorbente degli altri motivi di appello – inerente il mancato avvio “formale” del procedimento.

La sentenza sceglie di allinearsi all’orientamento giurisprudenziale dominante che – in considerazione del dato letterale e dell’esigenza di evitare una responsabilità di mera posizione – richiede un serio accertamento dell’elemento soggettivo in capo al proprietario dell’area interessata dall’abbandono di rifiuti e, quindi, insiste anche sul rispetto delle garanzie procedimentali, laddove necessarie per l’accertamento dell’elemento soggettivo.

L’interpretazione accolta dalla pronuncia in esame appare tuttavia, nel caso in esame, eccessivamente formalistica e poco attenta alle reali esigenze di tutela del territorio, ciò ancor più considerata la particolare posizione degli enti preposti alla tutela delle strade.  La Cassazione con riferimento alla necessità di dare attenzione alla specifica posizione del soggetto coinvolto nel caso concreto ci è infatti sembrata piuttosto convincente e comunque meritevole di una motivazione più approfondita da parte del giudice amministrativo, considerato che dovrebbe, ad avviso di chi scrive, sempre prevalere la necessità di garantire l’effettivo superamento delle condizioni di abbandono e degrado ambientale.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato

De Cesaris_CGARS n. 497_2019

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