di Chiara Maria Lorenzin
T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima – 20 aprile 2021, n. 250 – Pres. Vinciguerra, Est. Torano – Comitato (omissis) (con gli avv.ti C. Laurenzano, R. Di Stefano) c. Comune di Gaeta (con gli avv.ti A. Rak e D. Piccolo) e nei confronti del Consorzio (omissis) n.c.-
La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste (diverse da quelle munite di riconoscimento ministeriale ex art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349 e indipendentemente dalla loro natura giuridica) deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua c.d. vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.
Non può ritenersi legittimato ad agire in giudizio un comitato privo dei necessari requisiti di rappresentatività e stabilità e caratterizzato da una composizione minimale, con riferimento agli interessi ambientali di un territorio vasto in relazione al quale non è stata, tra l’altro, provata alcuna vicinitas (nella specie si trattava di un comitato formato solo da tre persone e costituito da pochi mesi).
La richiesta di accesso a documenti relativi alla gestione amministrativa di beni del demanio marittimo turistico formulata quale richiesta di accesso ad informazioni ambientali non può essere accolta dal momento che tali documenti non riguardano la tutela ambientale e il richiedente non ha indicato le matrici ambientali potenzialmente compromesse, né ha illustrato una ragionevole prospettazione degli effetti negativi.
Nella pronuncia in commento, relativa ad un ricorso avverso un silenzio-rifiuto opposto ad un’istanza di accesso alle informazioni ambientali e agli atti amministrativi presentata da un comitato, si confermano consolidati principi in tema di legittimazione ad agire in capo a soggetti diversi dalle associazioni legittimate ex lege e in materia di accesso alle informazioni ambientali.
Il comitato ricorrente, costituito pochi mesi prima dell’accesso agli atti (e del conseguente ricorso) e formato da poche persone, è stato ritenuto privo di legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente, perché privo dei tre requisiti che, da tempo, la giurisprudenza richiede. Le finalità statutarie non sono risultate, infatti, tali da poter ritenere il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela ambientale e il medesimo comitato non è risultato dotato di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assumeva leso, mancando dunque, nel caso di specie, anche il presupposto della c.d. vicinitas[1].
Quanto poi all’accesso alle informazioni ambientali, conferma la sentenza in commento anche i principi più volte ribaditi anche a livello europeo e in base ai quali l’accesso all’informazione ambientale, esercitabile da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, non può però prescindere dall’indicazione delle matrici ambientali potenzialmente compromesse e deve fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi e/o del contesto ambientale che può essere pregiudicato/alterato e ciò al fine di evitare che dell’istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee[2].
Infine, la pronuncia in commento evidenzia altresì come l’accesso in questione non potesse essere accolto in quanto finalizzato ad un controllo generalizzato dell’agire amministrativo dell’ente in materia di gestione di taluni beni demaniali considerata la richiesta di una “mole di documenti” tali da postulare una attività di ricerca, collazione ed elaborazione da parte degli uffici incompatibile con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa[3].
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Chiara Maria Lorenzin commento 6 rev rt
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Note:
[1] Cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018 n. 584; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025; T.A.R. Liguria, sez. I, 21 novembre 2013 n. 1404.
[2] Cfr. in tal senso: Cons. Stato Sez. V, 17 luglio 2018, n. 4339; T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 2 maggio 2018, n. 4800; Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2019, n. 1670.
[3] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2020 n. 13188; T.R.G.A., Trento, sez. I, 16 settembre 2020 n. 158; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 gennaio 2018 n. 236.