L’ecocidio come (quinto) crimine internazionale nello statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: omaggio a Polly Higgins

L’ecocidio come (quinto) crimine internazionale nello statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: omaggio a Polly Higgins

L’ecocidio come (quinto) crimine internazionale nello statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: omaggio a Polly Higgins 

di Enrico Murtula

Lo scorso 21 aprile 2019, a cinquant’anni, è mancata Polly Higgins. Avvocatessa scozzese, aveva dedicato gli ultimi dieci anni a una campagna per introdurre l’ecocidio come crimine internazionale all’interno dello Statuto di Roma[i].

La difesa dell’ambiente nello Statuto di Roma

Sin dal 1947, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sulla base dell’esperienza del Tribunale di Norimberga, aveva incaricato l’International Law Commission di sviluppare una proposta di codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità (Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, di seguito la “Bozza di Codice”)[ii].

Dopo una pausa di tre decenni, il lavoro di redazione della Bozza di Codice era stato riavviato nel 1984. L’ambiente vi figurava finalmente come argomento di discussione, prendendosi atto della sua nuova rilevanza in ambito legale internazionale[iii].

Nella Bozza di Codice aggiornata al 1991 l’ambiente formava oggetto di due distinte previsioni: all’articolo 22 come una delle fattispecie dei crimini di guerra, ma anche all’articolo 26 come crimine autonomo, definito quale ‘Volontario e grave danno all’ambiente’[iv]. In base a tale previsione, sarebbe stato punito colui che “… volontariamente causa o ordina ad altri di causare danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale”[v]. Il tema della ‘volontarietà’ del danno, peraltro, causava controversia, in quanto ritenuto troppo restrittivo da diversi delegati[vi].

In mancanza di consenso, l’articolo 26 è stato poi eliminato dalla Bozza di Codice e nel 1996, alla sua chiusura da parte della International Law Commission, i crimini contro l’ambiente figuravano solo come fattispecie dei crimini di guerra[vii].

La Bozza di Codice è stata infine adottata nel 1998 nell’ambito di una conferenza diplomatica convocata ad hoc come ‘Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale’ (spesso citato semplicemente come ‘Statuto di Roma’). La Corte Penale Internazionale ha avviato i propri lavori nel 2002.

Lo Statuto di Roma prevede oggi solo quattro categorie di crimini internazionali, che sono sottoposti a giurisdizione universale: (i) il genocidio; (ii) i crimini contro l’umanità; (iii) i crimini di guerra; (iv) l’aggressione.

L’ambiente, come anticipato, è menzionato solamente come una delle fattispecie che possono configurare un crimine di guerra, laddove uno Stato “… lanci deliberatamente un attacco con Ia consapevolezza che lo stesso avrà come conseguenza (…) danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti[viii].

Gli atti contro l’ambiente, pertanto, sono perseguiti solo se perpetrati nell’ambito di una guerra e in modo volontario.

Il concetto di ecocidio e l’attività della Higgins

Il concetto di ecocidio, inteso come distruzione dell’ambiente su ampia scala per scopi bellici, e’ stato proposto da diversi studiosi a partire dagli anni ‘70 dello scorso secolo alla luce dell’uso del defoliante ‘agente arancio’ nella guerra del Vietnam[ix]. Tuttavia, autori successivi, come Gray nel 1996, hanno proposto che tale concetto possa essere utilizzato in senso più ampio per includere qualunque condotta – posta in essere da Stati, persone fisiche o giuridiche – che porti colpevolmente alla distruzione dell’ambiente su ampia scala[x]. Il crimine di ecocidio, così configurato, e’ stato previsto all’interno di alcuni codici penali nazionali[xi].

A partire da tali premesse concettuali e pochi mesi dopo il disastro della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, nel 2010 Higgins ha pubblicato il libro Eradicating Ecocide – Laws and governance to prevent the destruction of our planet[xii]. In esso, Higgins pone l’attenzione sulle leggi ambientali che spesso si limitano a regolarne la distruzione e propone l’introduzione di norme più radicali, partendo proprio dal crimine di ecodicio, di cui propone lo “sradicamento”. L’ecocidio si candida perfettamente a figurare tra i crimini internazionali, definiti innanzitutto come crimini contro la pace, considerata la riduzione delle risorse naturali e il previsto insorgere di conflitti per esse.

Tra il 2012 e il 2014 Higgins ha  avviato un progetto di ricerca con lo Human Rights Consortium della School of Advanced Study della University of London[xiii]. Uno degli elementi più’ interessanti di tale ricerca esplora il legame tra il concetto di ecocidio e quello di genocidio[xiv]. Sin dal 1933, il giurista polacco Raphael Lemkin aveva proposto il crimine di genocidio sulla base di un’analisi delle politiche di occupazione della Germania nazista, insistendo affinché’ fossero qualificati come genocidio sia la distruzione fisica di una comunità, sia la sua distruzione culturale[xv]. Tuttavia, il concetto ampio di genocidio non era stato accolto nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, che cita solo la distruzione fisica. La dimensione culturale del genocidio, comprendente anche quella ambientale, riemerge solo a distanza di decenni, quando l’efficacia della Convenzione sul genocidio viene messa in discussione[xvi].

Nel 2010 Higgins ha trasmesso all’International Law Commission una proposta di definizione di ecocidio come “il danno diffuso, la distruzione o la perdita di ecosistemi di uno specifico territorio, sia per causa umana o per altra causa, per un’estensione tale che il pacifico godimento da parte degli abitanti di tale territorio sia stato, o sarà, compromesso[xvii]. In connessione con tale definizione Higgins sia un dovere di punire, ma anche un dovere di cura, che troverebbe applicazione quale che sia la causa dell’ecocidio.

Un’eventuale integrazione dello Statuto di Roma dovrebbe essere proposta da uno Stato parte. A tal fine, negli ultimi anni Higgins ha collaborato con gli Stati del Pacifico (in primis, Vanuatu), che sono tra i più’ esposti alle conseguenze del cambio climatico. Nonostante alcuni annunci da parte di alcuni rappresentanti dei predetti Stati[xviii], nessuna proposta formale di emendamento dello Statuto di Roma per l’inserimento dell’ecocidio risulta ancora essere stata presenta.

Tuttavia, si può ritenere che la campagna per l’inserimento dell’ecocidio tra i crimini internazionali vada riempire un vuoto concettuale importante. Assistiamo a una dissoluzione strutturale di interi ecosistemi, ma le norme – soprattutto quelle di diritto internazionale – sono settoriali, incapaci di accogliere la complessità’ e l’interdipendenza delle trasformazioni che ci circondano.

Più o meno direttamente, la campagna per l’ecocidio ha già portato a progetti di ricerca su fenomeni di distruzione estesa, ad esempio nel 2017 sugli incendi in Indonesia[xix] o nel 2018 sul cambiamento climatico[xx].

ll termine ecocidio è entrato in uso in ambiti molto variegati. Costituisce uno degli argomenti del movimento Extinction Rebellion[xxi]. E nel corso della sessione del 9 maggio 2019 dell’International Law Commission, l’ecocidio è stato citato come norma che potrebbe diventare diritto consuetudinario (jus cogens), anche alla luce degli studi che prevedono un’estinzione di massa di specie nel prossimo futuro[xxii].

[i] https://eradicatingecocide.com

[ii] Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzioni nn. 177(II) del 1947 e 36/106 del 1981.

[iii] A/CN.4/377 and Corr. – Second report on the draft code of offences against the peace and security of mankind, by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur, paragrafo 47 e seguenti. Estratto dal Yearbook of the International Law Commission:- 1984, vol. II(1)

[iv] Nell’originale: Wilful and severe damage to the environment. Fonte: A/CN.4/L.459 [and corr.1] and Add.1. Estratto dal Yearbook of the International Law Commission:- 1991, vol. I

[v] Nell’originale: “An individual who wilfully causes or orders another individual to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced [to …]”. Fonte: A/CN.4/L.459 cit.

[vi] Polly Higgins & Damien Short & Nigel South, Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide, in Crime Law Soc Change (2013) 59:251–266, pag. 260, dove cita gli interventi dei delegati di Belgio, Australia e Austria.

[vii] Una parte del lavoro della Higgins è proprio incentrato sulla ricerca delle ragioni di tale eliminazione, mai del tutto formalizzate negli atti ufficiali. Si veda Higgins, Protecting … cit., pag. 259 e seguenti.

La Bozza di Codice del 1996 è riscontrabile presso Yearbook of the International Law Commission, 1996, vol. II, Part Two. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf – da ultimo oggetto di accesso in data 14 giugno 2019.

[viii] Statuto di Roma, articolo 8.2.b (iv). Nell’originale: “Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated”.

[ix] Weisberg, B. (1970). Ecocide in Indochina. San Francisco: Canfield Press. Falk, R. A. (1973). Environmental warfare and ecocide – facts, appraisal, and proposals. In T. Marek (Ed.), Bulletin of peace proposals 1973 (Vol. 1, pp. 80–96).

[x] Gray, M. A. (1996). The international crime of ecocide. in California Western International Law Journal, 26, 215–271. Gray cita anche il lavoro di Berat che pochi anni prima aveva sviluppato una riflessione analoga sul termine di “geocidio”. Berat, L. (1993). Defending the right to a healthy environment: towards a crime of geocide in international law. in Boston University International Law Journal, 11, 327–348.

[xi] Principalmente in Stati dell’ex blocco sovietico e in Viet-Nam.

https://eradicatingecocide.com/the-law/existing-ecocide-laws/

[xii]In precedenza, Higgins era stata coinvolta in altri progetti di tutela ambientale e figura tra i fondatori del progetto Desertec. https://it.wikipedia.org/wiki/Desertec#DESERTEC_Foundation; www.desertec.org

[xiii] Anja Gauger, Mai Pouye Rabatel-Fernel, Louise Kulbicki, Damien Short and Polly Higgins, The Ecocide Project – ‘Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace’, The Human Rights Consortium at the School of Advanced Studies, University of London, 2013.

https://research.sas.ac.uk/search/research-project/60/ecocide-project/

[xiv] La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 (Risoluzione 260).

[xv] Lemkin, Raphael (1944): Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), pagine 79–95.

[xvi] Ecocide Project, pag. 7, che cita Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Study of the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Prepared by Mr. Nicodème Ruhashyankiko. 4 luglio 1978. E/CN.4/Sub.2/416.

[xvii] Nell’originale: “the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been or will be severely diminished”.

[xviii] Vanuatu Ambassador supports call for Climate Ecocide to be identified as an Atrocity Crime under International Law, 10 dicembre 2018, in Loop Pacific

http://www.loopvanuatu.com/vanuatu-news/vanuatu-ambassador-supports-call-climate-ecocide-be-identified-atrocity-crime-under

[xix] https://forensic-architecture.org/investigation/ecocide-in-indonesia

[xx] https://www.earth-law.org/

[xxi] https://rebellion.earth/

[xxii] Interventi del delegato Oral, che ha evidenziato come “… some 500 biodiversity experts had gathered to discuss the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services produced by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. The report concluded that some 1 million species were facing extinction and that many could disappear completely within a decade if nothing was done. Unlike genocide, however, “ecocide” was not a jus cogens norm. While protection of the environment and natural resources might not have been recognized as a peremptory norm in the past, it was a potential candidate for inclusion on a future list of jus cogens norms”. A/CN.4/SR.3460, pagine 7 e 9.

Documento rinvenibile presso http://legal.un.org/ilc/

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Murtula_Ecocidio crimine internazionale