L’allestimento e organizzazione di attività nel traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cp.

L’allestimento e organizzazione di attività nel traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cp.

di Enrico Fassi

Corte di Cassazione, Sez. III – 23 ottobre 2019, n. 43170 – Pres. Aceto, Est. Liberati – ric. PM in proc. F.G.

Con una interessante pronuncia riguardante il delitto attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la Cassazione specifica il perimetro applicativo di tale elemento costitutivo, in particolare ritenendo sufficiente per l’integrazione della fattispecie il contributo soggettivo di un solo autore, mediante l’organizzazione e l’allestimento, seppur anche in forma rudimentale, di mezzi e attività inserite all’interno di struttura lecita, con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto derivante dalla illecita gestione di (ingenti) quantitativi di rifiuti .

  1. Nell’ambito dei noti, poiché oggetto di particolare risonanza mediatica, avvenimenti concernenti le operazioni di salvataggio ed assistenza medica dei migranti (c.d. Search And Rescue, in seguito SAR) da parte delle navi ONG effettuati nel mar Mediterraneo negli ultimi anni, si inquadra la vicenda oggetto della decisione della Suprema Corte, conseguente al ricorso presentato dall’ufficio procedente avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catania il giorno 14 gennaio 2019 che aveva accolto il gravame presentato dal soggetto sottoposto ad indagini preliminari avverso il decreto di sequestro preventivo – disposto in via diretta e per equivalente – per l’importo di € 460.315,56 pronunciato il giorno 18 dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso la medesima A.G., in relazione a due contestazioni di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti rilevanti ex art. 452 quaterdecies

La Cassazione, come si vedrà nel prosieguo, accogliendo il ricorso presentato dal Pubblico Ministero, mostra di interpretare estensivamente gli elementi costitutivi del delitto di cui trattasi, in particolare e per quanto rilevante nella presente sede, quello afferente il (necessario) requisito organizzativo posto alla base della illecita attività di gestione dei rifiuti, con ciò riproponendo nodi irrisolti da più parti già evidenziati rispetto alla fattispecie delittuosa in esame.

Ciò posto, sia la decisione della Suprema Corte, sia l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catania, paiono utili a fornire elementi definitori della fattispecie delittuosa di cui all’art. 452 quaterdecies cp, come noto inerente alla attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che di per sé appare foriera di numerose aporie interpretative, anche sol avendo riguardo alla originaria finalità repressiva che ne aveva ispirato l’introduzione nell’art. 53 bis del c.d. decreto Ronchi (successivamente traposto nel sistema del d.lgs. n. 152/2006 ed a sua volta incluso nel codice penale dal d.lgs. n. 21/2018)[1].

  1. Ripercorrendo dunque le vicende afferenti il giudizio di merito, la contestazione provvisoria suindicata veniva posta alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania in data 18 dicembre 2018 nei confronti del soggetto indagato per la somma complessiva precedentemente indicata, ritenuta profitto diretto dei reati di cui all’art. 452 quattuordecies cp, nonché, in via sussidiaria, per equivalente nei confronti dei beni mobili ed immobili o valori mobiliari fino alla concorrenza di tale importo.

Le attività investigative compiute dall’ufficio procedente mettevano in luce le modalità ritenute illegittime attraverso le quali le navi di una ONG smaltivano i rifiuti solidi prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio ed assistenza medica dei migranti, condotte nel mar Mediterraneo tra il gennaio 2017 ed il maggio 2018.

Il quadro di irregolarità rappresentato nella richiesta di applicazione della misura cautelare reale formulata dal pubblico ministero traeva altresì conforto dalle intercettazioni disposte sull’utenza del soggetto indagato, titolare di un’agenzia ed agente marittimo per i centri operativi della ONG, dalle quali emergeva una non corretta classificazione dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni sopra descritte, giacché i materiali raccolti venivano qualificati indistintamente quali rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, miscelati tra loro, e come tali conferiti e smaltiti presso i porti di approdo dalle navi sulle quali venivano trasportati i migranti soccorsi.

Diversamente, gli operanti di PG riscontravano, nel corso delle diverse attività di indagine eseguite, la presenza di indumenti con tracce di materiale liquido e biologico nonché rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio e assistenza, che dunque avrebbero dovuto più propriamente – sulla base del rinvio disposto dall’art. 7, IV, d.lgs. n. 182/2001 alle disposizioni vigenti in materia con riferimento ai rifiuti sanitari e alimentari prodotto a bordo di mezzi che effettuano tragitti internazionali – essere classificati con i codici EER 18.01.02 e 18.01.03, come tali raccolti e trattati secondo le stringenti prescrizioni di cui all’All. A della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 e del dpr n. 254/2003[2].

La accertata gestione commista dei rifiuti, in una con la documentazione acquisita presso le autorità sanitarie portuali e marittime locali, relativa alle condizioni di salute dei migranti al momento dello sbarco ed alle dichiarazioni obbligatorie sui rifiuti presentate dai comandanti delle navi, unitamente all’incarto appreso presso l’ufficio dell’agenzia marittima dell’indagato, ritenuto il fulcro delle attività delittuosa in conseguenza dei costi ridotti assicurati alle ONG con la propria attività di intermediazione – che avevano creato una situazione di monopolio di fatto nella gestione dei servizi portuali legati alle attività di SAR – permetteva dunque all’ufficio procedente di accertare i consistenti risparmi di spesa realizzati dalle ONG medesime, ritenuti profitto del reato oggetto di contestazione provvisoria.

L’indagato aveva infatti, secondo la ricostruzione accusatoria, il compito di predisporre la documentazione sugli arrivi e le partenze delle navi dai porti siciliani interessati (nello specifico Catania ed Augusta), gestendo i contatti con le sub-agenzie presso gli altri porti di approdo, oltre che organizzando le forniture di bordo e dei materiali inclusi nei kit forniti ai migranti soccorsi, al tempo stesso coordinando le attività di raccolta dei rifiuti di bordo, demandate a società sub-appaltatrici della esecuzione del servizio.

Da menzionare altresì ai fini del presente contributo sono le modalità che venivano osservate per la raccolta dei rifiuti, giacché il servizio veniva prestato per mezzo di un barchino, posizionato a ridosso delle navi, sul quale venivano scaricati i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni, poi trasportati in discarica per lo smaltimento da operatori delle società sub-appaltatrici addette a tale servizio.

Allo stesso modo, risulta di rilievo richiamare la normativa applicabile alle operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi in porto di cui al d.lgs. n. 182/2003 (di attuazione della direttiva CE 2000/59): con brevità, in seguito alla trasmissione almeno 24 ore prima dell’approdo da parte del comandante alle competenti autorità marittime e/o alla agenzia marittima raccomandataria del c.d. modulo notifica circa l’arrivo della nave in porto, viene attivato il gestore dell’impianto portuale al fine della organizzazione del servizio eseguito dall’operatore ecologico portuale, tenendo conto delle tipologie di rifiuti dichiarati nel foglio di notifica.

L’obbligo sussistente in capo al comandante di conferire i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto portuale individuato risulta sussistente ogni qualvolta la nave lasci il porto di approdo, ed esteso ad ogni rifiuto di bordo – come detto da indicare analiticamente per tipologia e quantità – rientrante nelle definizioni fornite dall’art 2 del d.lgs. n. 182/2003 citato.

Dalla trasmissione della notifica di cui sopra da parte delle capitanerie di porto ovvero delle agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell’impianto di raccolta portuale – entro le 24 ore prima dell’ingresso della nave nel porto – deve organizzare il servizio di raccolta sulla base degli arrivi e delle partenze previsti, tenendo conto delle tipologie di rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, inviando una squadra operativa per il ritiro dei rifiuti.

Al momento del ritiro dei rifiuti conferiti presso il porto, l’operatore ecologico portuale provvede dunque alla consegna al comandante del c.d. “buono di servizio giornaliero” (uniforme in tutto i porti italiani ed in via di armonizzazione a livello europeo), valido quale ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato nel modulo di cui all’art. 6 d.lgs. n. 182/2003, e trasmesso in copia all’autorità portuale preposta alla gestione del servizio rifiuti per il completamento della documentazione necessaria per consentire la tracciabilità dei flussi dei rifiuti conferiti in porto.

Per quanto concerne invece la classificazione dei materiali conferiti dalle navi condotte dalle ONG, come anticipato in precedenza, l’ufficio procedente riscontrava come, difformemente dalle condotte accertate, i rifiuti alimentari, provenienti da paesi extra UE, avrebbero dovuto soggiacere alla disciplina di cui all’art. 7, IV, d.lgs. n. 182/2001, e dunque assimilabili ai rifiuti sanitari pericolosi poiché forieri di rischio infettivo secondo la disciplina generale ex art. 184, IV, d.lgs. n. 152/2006 e speciale di cui al d.p.r. n. 254/2003[3].

Siffatti rifiuti, di natura pericolosa, debbono dunque essere raccolti e confezionati in appositi contenitori omologati a seconda della loro tipologia, consegnati alle ditte portuali concessionarie dei servizi di raccolta e come tali annotati nei registri di c/s previsti dalla legge, ed infine successivamente sterilizzati in discarica ovvero direttamente in impianti di incenerimento; correlativamente, il comandante o il responsabile dei rifiuti della nave – appena in controllo del rifiuto da conferire – hanno l’obbligo di compilare il registro di c/s, conservando i formulari che verranno consegnati dalle ditte di trasporto e smaltimento.

Come evidente, stante la pericolosità dei rifiuti sopra indicati, l’ufficio procedente ha osservato come normativa imporrebbe particolari cautele nella relativa raccolta, prescindendo dai quantitativi, ed evitando ogni forma di miscelazione, come previsto dall’art. 4, I, d.p.r. n. 254/2003 (richiamato dall’All. G del d.lgs. n. 152/2006).

  1. Le premesse fattuali e normative richiamate servono dunque ad inquadrare il fulcro delle contestazioni ascritte all’indagato il quale, in concorso con altri soggetti (esponenti delle ONG), e nella sua qualità di agente marittimo, avrebbe proposto il trattamento indifferenziato dei rifiuti sanitari e rifiuti pericolosi infettivi legati all’attività di SAR condotta in mare dalle ONG, classificandoli come rifiuti urbani speciali o indifferenziati, così diminuendo così i costi di gestione delle navi in capo alle organizzazioni umanitarie ed abbattendo le voci di spese riferibili allo smaltimento dei rifiuti.

Le condotte oggetto di contestazione provvisoria avrebbero dunque consentito l’incremento del volume degli affari in capo al soggetto indagato, determinato dall’aumento degli approdi e degli scali tecnici presso i porti attenzionati, con ciò ingenerando l’attivazione della Procura catanese e l’emissione del provvedimento cautelare reale oggetto di impugnazione.

Rispetto alle contestazioni sopra illustrate, la difesa dell’indagato ha articolato numerosi profili di riesame avverso l’ordinanza del GIP di Catania, e tra essi, per quanto rilevante, ha sviluppato due distinte direttrici di contestazione:

– la prima, inerente il merito della tariffa applicata per le operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di SAR, ossia € 8 “al sacco”, ritenuta pubblica ed applicata indifferentemente a tutte le navi approdate nei porti di Catania ed Augusta;

– la seconda, riguardante da un lato l’assenza dei caratteri della ingiustizia cosiccome della medesimezza del profitto, non potendosi assimilare l’agente marittimo alle ONG coinvolte, e dall’altro lato l’erroneità del calcolo applicato per la quantificazione del profitto ritenuto illecito, giacché computato convertendo tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di SAR in rifiuti sanitari a rischio infettivo (dunque anche quelli prodotti a prescindere ovvero ad attività di salvataggio concluse), con ciò determinando una sopravvalutazione di tale provvista.

Il Tribunale del riesame, nell’accogliere l’impugnazione dell’indagato avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, ha in ogni caso modo di svolgere una breve ricognizione interpretativa di taluni aspetti della disposizione di cui all’art. 452 quaterdecies cp, considerando nella realtà meritevole di fondare l’annullamento del sequestro preventivo un profilo non specificamente approfondito dal ricorrente, ossia l’interpretazione da attribuire ai concetti di «allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate», ritenuti nel caso specifico carenti e dunque insufficienti ad integrare il fumus del delitto asseritamente commesso dal soggetto sottoposto ad indagini.

  1. Infatti, partendo da una parafrasi incriminante la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazione e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, il giudicante catanese si sofferma in primo luogo sulla natura del delitto di cui all’art. 452 quattuordecies cp.

Risulta pacifico come si tratti di reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie[4].

Il baricentro della lesività della condotta, viene dunque dal Tribunale ancorato – sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità – sulla gestione illecita dei rifiuti, senza la verifica circa la sussistenza di un evento dannoso per la salute e per l’ecosistema; con ciò accedendo alla categoria dei reati di pericolo, e dunque senza la espressa menzione di tale carattere tra gli elementi del fatto tipico, non richiedendosi un effettivo pregiudizio per il bene giuridico protetto dalla disposizione di cui si discetta, ossia l’ambiente[5].

Per quanto concerne i comportamenti attenzionati, la A.G. afferma come l’attività di gestione, oltre che continuativa, deve necessariamente concretizzarsi in una pluralità di operazioni, con allestimento di mezzi e di attività organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio[6].

Delle operazioni effettuate, sempre secondo il Tribunale, deve essere effettuata una valutazione globale, attesa l’unicità del reato di cui trattasi[7].

La ripetizione delle operazioni e dunque l’abitualità del reato, pertanto, configurerebbe la fattispecie del reato abituale c.d. proprio, richiedendosi la integrazione di una serie di condotte che, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, seppur passibili di assumere disvalore penale, atteso l’utilizzo della clausola di illeceità speciale «abusivamente».

Volgendo invece l’attenzione ad una prospettiva più ampia, per completare la premessa in ordine tratti definitori del reato di cui all’art. 452 quaterdecies cp, può altresì rilevarsi come siano sorti dubbi in ordine alla natura dello stesso, qualora considerato reato comune e di mera condotta.

Sul punto infatti – collegandosi al prosieguo delle argomentazioni che sono state sviluppate dal Tribunale del Riesame – necessitando di un’attività organizzata non occasionale e che si protragga nel tempo, potrebbe pervenirsi ad affermare che si tratterebbe di reato proprio, commesso da chi ricopre una posizione apicale all’interno di una organizzazione dedita – in via esclusiva o meno, come si vedrà a breve – al traffico illecito di rifiuti[8].

Il fulcro della disamina è stato dunque spostato sulla perimetrazione della locuzione «organizzazione», essendo indubbio che il delitto in questione possa essere commesso nell’ambito di un ente organizzato, considerato che le diverse condotte di raccolta, trasporto, esportazione e importazione di rifiuti debbono essere compiute nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Secondo la A.G. infatti, ed almeno all’apparenza, accedendo all’ottica dimensionale ed organizzativa propria del reato di traffico illecito di rifiuti, tale attribuzione viene ritenuta esistente anche in presenza di una organizzazione professionale, seppur rudimentale, di mezzi e di capitali, in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, dunque allestendo specifiche risorse nell’ambito di una struttura (anche) minimale[9].

La circostanza che la struttura sia di tipo rudimentale, del resto, non priva di rilievo la presenza di un’organizzazione di mezzi e di capitali idonei a gestire un ingente quantitativo di rifiuti; venendo altresì ammesso che le singole condotte possano integrare altre ipotesi di reato, le quali acquisterebbero una unicità laddove considerate all’interno della struttura del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp.

Quanto osservato, in ogni caso, non muterebbe la natura monosoggettiva del reato di cui trattasi, potendo l’organizzazione minima necessaria (anche) essere apportata da un singolo soggetto, con contributo materiale eventuale di altri individui, con ciò distinguendosi dal delitto di cui all’art. 416 cp[10].

La A.G. catanese prosegue nel suo percorso motivazionale affermando come il requisito organizzativo necessario per l’integrazione della fattispecie in commento non postula l’esistenza di una organizzazione operante in via esclusiva in modo illecito, ben potendo inserirsi all’interno di un contesto di complessiva liceità autorizzativa dell’attività imprenditoriale condotta, ed anzi utilizzato quale schermo per “mascherare” la porzione di intrapresa illecita all’interno di un contesto imprenditoriale autorizzato[11].

La seconda direttrice di approfondimento sviluppata dal Tribunale del Riesame, legata alla perimetrazione del concetto di organizzazione, riguarda poi l’estensione applicativa dell’avverbio «abusivamente», inserito nella norma in ottemperanza alla direttiva 2008/99/CE sulla «tutela penale dell’ambiente» ed anch’esso punto di tensione interpretativa all’atto applicativo della disposizione incriminatrice del traffico illecito di rifiuti.

Il Tribunale mostra infatti di aderire al formante giurisprudenziale estensivo che ritiene come la locuzione debba essere riferita ad ogni gestione svolta contra ius, ossia in violazione di norme statali e regionali, cosiccome di prescrizioni amministrative, oltre che di circolari ed autorizzazioni rilasciate per ogni singolo impianto[12].

Il carattere abusivo della condotta, ulteriormente, sussisterebbe in presenza di un’attività organizzata di gestione di rifiuti svolta in maniera continua, ed in presenza di una inosservanza delle prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi, ovvero qualora i titoli stessi siano scaduti, illegittimi, inefficaci o comunque non commisurati al tipo di rifiuti ricevuti dall’impianto, o ancora infine quando le condotte poste in essere siano totalmente e palesemente difformi da quanto oggetto del provvedimento autorizzativo[13].

Con la doverosa precisazione per cui il requisito della abusività debba essere necessariamente in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie delittuosa, quali la reiterazione della condotta e l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato, di guisa che «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico»[14]; in altre parole, risulterebbero escluse dall’ambito applicativo del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp sia le condotte connotate da profili colposi, sia le violazioni meramente formali, ovverosia estranee ad un contesto di traffico illecito.

Sul punto può osservarsi come l’avverbio in sé considerato abbia condotto e conduca a problematiche interpretative sotto il profilo del rispetto del principio di tipicità proprio del precetto penale non solo rispetto al delitto attenzionato dal Tribunale del Riesame, ma più in generale riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis e 452 quater cp, giacché secondo parte della dottrina il suo utilizzo consentirebbe di far dipendere la punibilità del fatto dall’osservanza di norme tecniche e di carattere amministrativo sovente di difficile comprensione, cosicché la sua reale funzione sarebbe quella di restringere l’ambito applicativo della norma alle condotte poste in essere in assenza di autorizzazione[15].

Ulteriormente, il terzo profilo oggetto di esame da parte del Tribunale catanese riguarda la estrinsecazione del concetto di ingente quantitativo di rifiuti da porre alla base della contestazione ex art. 452 quattuordecies cp[16].

Sul punto e con brevità, la A.G. rileva, sempre nel solco della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, come l’ingente quantitativo debba necessariamente riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, e ciò anche laddove le stesse, singolarmente considerate, abbiano ad oggetto una modesta entità di materiali[17].

Volendo approfondire, sempre sinotticamente, la locuzione oggetto di disamina da parte del giudicante, può rilevarsi come sussista una diversità di opinioni tra coloro che ritengono che la stessa debba ritenersi elemento costitutivo del fatto tipico, ed altri che affermano trattarsi di elemento posto al di fuori dello stesso, quale condizione obiettiva di punibilità.

Sul punto deve rilevarsi come la soluzione maggioritaria veda la collocazione del parametro summenzionato all’interno della struttura del reato, rappresentando uno dei tratti qualificanti la fattispecie e spesso discrimine per avere contezza della liceità della condotta, pur non potendosi tacere anche per tale elemento costitutivo – data la larga discrezionalità valutativa lasciata al giudice – della presenza di un profilo di potenziale indeterminatezza della ipotesi delittuosa, attesa la difficoltà di individuarne la precisa portata applicativa[18].

Ciò che consente comunque di giustificare la permanenza del concetto, laddove appunto si consideri che l’ordine di determinatezza è sempre tratto mutevole nelle fattispecie di reato, graduabili a seconda del parametro rigido ovvero elastico utilizzato, è la considerazione per cui il legislatore – nella scelta di un termine volutamente connotato da una certa elasticità – abbia inteso non delimitare l’area del rischio consentito, con ciò creando zone di impunità per condotte afferenti a quantitativi di rifiuti che complessivamente considerati superino la soglia di rilevanza penale del fatto[19].

Tale elemento quantitativo, dunque, diversamente da altre fattispecie delittuose, diviene costitutivo del fatto tipico dal quale discende la punibilità del delitto e la cui elasticità intrinseca consentirebbe una valutazione mirata al singolo caso da parte del giudicante, adattata anche alla tipologia di rifiuto trattato, incidendo sulla dimensione offensiva del fatto tipico e viceversa circoscrivendo l’operatività del precetto rimettendone nel concreto la valutazione circa l’opzione punitiva alla A.G. giudicante[20].

Con la precisazione, sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale tale elemento afferente il quantitativo (ingente) di rifiuti non possa desumersi automaticamente né dalla presenza di un’attività continuativa ed organizzata mediante la quale tali materiali vengono gestiti, né dal rapporto esistente tra il quantum di rifiuti illeciti ed il complesso di rifiuti gestiti, dovendosi invece fare ricorso al mero dato oggettivo della quantità di rifiuti non autorizzati e gestiti abusivamente attraverso la pluralità di operazioni riferibili all’operatore attenzionato[21].

  1. Successivamente all’excursus riguardo agli elementi costitutivi del delitto di cui trattasi e tornando all’esame del percorso motivazionale seguito dalla A.G. catanese, la stessa riporta come il GIP, nella emissione della ordinanza di sequestro preventivo, abbia dunque ritenuto integrati i diversi elementi costitutivi fissati dall’art. 452 quaterdecies cp come sopra declinati, con ciò rendendo necessaria la disamina degli stessi in rapporti ai motivi di doglianza sviluppati dal ricorrente.

Per quanto concerne infatti l’argomento relativo alla ritenuta inapplicabilità del D.Lgs. n. 182/2003 alle imbarcazioni private svolgenti attività di c.d. S.A.R., il Tribunale del riesame recisamente osserva come per tali navi non potesse effettuarsi alcuna assimilazione alle imbarcazioni aventi «possedute e gestite dallo Stato», da ciò discendendo l’applicabilità della normativa avente ad oggetto la gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di salvataggio.

Allo stesso modo, il Tribunale del riesame giunge pacificamente a qualificare i materiali prodotti a bordo delle imbarcazioni durante le operazioni di salvataggio e soccorso, e ciò ai fini della valutazione circa le modalità del loro successivo trattamento e conferimento (svolto in maniera indifferenziata) verso gli impianti di destinazione finale, quali rifiuti sanitari a rischio infettivo o comunque sanitari pericolosi, con conseguente attribuzione dei codici EER 18.01.02 e 18.01.03.

La specifica classificazione attribuita a tali rifiuti sanitari prodotti a bordo, risultanti dalle diverse operazioni di medicazione prestate a bordo cosiccome di somministrazione dei pasti ai passeggeri, nonché dai dispositivi e presidi ospedalieri utilizzati per consentire le cure mediche necessarie, avrebbe infatti trovato riscontro nelle circostanze fattuali evidenziate nei diversi report redatti dagli operatori giunti a bordo della imbarcazione, dai quali emergeva la sussistenza di diverse malattie infettive contratte dai migranti.

Tali risultanze fattuali, che il Tribunale ha ritenuto fossero riscontrabili prima facie anche senza il conferimento di apposito incarico ad un esperto al fine di predisporre un accertamento tecnico, giungono dunque per il Tribunale del riesame a privare di pregio le argomentazioni addotte dal ricorrente nell’atto depositato, a contrario confermando la correttezza della valutazione compiuta dal GIP in sede di applicazione della cautela reale.

Dopo aver affrontato le suesposte tematiche, il Collegio prosegue nella disamina relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 452 quaterdecies cp, sconfessando le conclusioni raggiunte sul punto dal Giudice per le Indagini Preliminari catanese.

Difatti, posta la pluralità delle operazioni e la abitualità della condotta, il Tribunale ritiene come dovesse considerarsi imprescindibile l’accertamento rispetto ad un ulteriore elemento del fatto, ossia il già anticipato allestimento di mezzi in una con la organizzazione delle attività continuativamente poste in essere dall’indagato, e ciò anche nella forma rudimentale.

Partendo dal dato esegetico ricavabile dalla finalità originaria della disposizione incriminatrice de quo, due sarebbero gli elementi qualificati il delitto ed il disvalore allo stesso ricollegato dall’ordinamento, ossia: i. una organizzazione, anche di carattere rudimentale, in forma d’impresa e strettamente collegato; ii. lo smaltimento dei materiali trattati con finalità di profitto[22], non potendo viceversa ogni violazione essere sanzionata ai sensi della fattispecie di cui si discetta.

Per tale motivo, rapportando i principi derivati dalla interpretazione giurisprudenziale sullo specifico profilo, il Tribunale giunge a considerare insussistente, quantomeno a livello gravemente indiziario, l’allestimento di specifiche risorse nell’ambito di una struttura deputata al traffico illecito di rifiuti, con ciò annullando il decreto ex art. 321 cpp e disponendo la restituzione di quanto oggetto di cautela reale all’avente diritto.

Il Collegio, infatti, valorizza recisamente la circostanza per cui i trasporti venissero organizzati dal soggetto indagato mediante attività semplici, consistite nell’approntamento di imbarcazioni nelle quali venivano collocati i rifiuti precedentemente posti in sacchi, per lo scarico sottobordo: per la A.G., dunque, si sarebbe trattato «di condotte obiettivamente semplici, difficilmente classificabili alla stregua di “attività organizzate”».

Parimenti, considerando come le indagini espletate non avevano evidenziato alcuna consapevolezza circa la illecita modalità di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi delle ONG da parte dei vertici e del personale delle ditte portuali incaricate del ritiro e dello smaltimento dei materiali prodotti a bordo, tale segmento di condotte non poteva essere valorizzato – unendosi alla frazione posta in essere dal soggetto indagato – ai fini della configurazione di una struttura organizzata (anche) minima.

Sulla base di tali osservazioni, il Tribunale del riesame perviene dunque a criticare l’ordinanza applicativa della misura cautelare reale, giacché mancante l’elemento costitutivo dell’allestimento di mezzi e risorse nell’ambito di una struttura organizzata anche rudimentale, con ciò sussumendo la condotta posta in essere nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 256, IV, d.lgs. n. 152/2006.

Le censure della A.G. catanese, in ogni caso, si spingono oltre, pervenendo ad analizzare il profilo relativo al profitto del reato asseritamente posto in essere dall’indagato ed oggetto della misura ex art. 321 cpp e ritenendo non corretto il calcolo a tal fine effettuato: sarebbe stata errata, infatti, la classificazione di tutti i rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni come voci afferenti il profitto del reato laddove eseguita sulla base delle prescrizioni della convenzione internazionale c.d. MARPOL 73/78, Regulation 4, p.3, Annex 13[23].

Pur riconoscendo come la miscelazione tra diverse tipologie di rifiuti comportasse di conseguenza la necessità di un loro più stringente regime di smaltimento, in quanto la contaminazione tra le sostanze avrebbe reso impossibile operare distinzioni tra le categorie di materiali prodotti, il Collegio ha sostenuto come tale raccolta indifferenziata non consentisse, comunque, di ritenere qualificabili alla stregua di profitto quello relativo a tutti i rifiuti prodotti a bordo.

Secondo la A.G. pertanto, il profitto, sub specie quale risparmio di spesa, non potrebbe essere concepito come unicamente riferibile ai rifiuti diversi dai generici rifiuti speciali conferiti secondo la normativa ordinaria, potendo viceversa assumere rilievo soltanto per i rifiuti qualificati come pericolosi ed a rischio infettivo, per i quali il profitto potrebbe essere computato quale frazione delle somme che le ONG avrebbero dovuto versare qualora avessero smaltito i suddetti materiali in ossequio alle disposizioni di legge.

Allo stesso modo, permarrebbe a carico dell’indagato l’obbligo di smaltimento secondo le regole più stringenti previste per le ipotesi di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, cosiccome per i rifiuti non pericolosi contaminati. Per il Tribunale, però, tale profilo sarebbe afferente alla riparazione delle conseguenze del reato, non potendo computare le somme per ciò spese quale profitto del reato stricto sensu inteso.

  1. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale del riesame di Catania ha dunque proposto ricorso per Cassazione l’ufficio procedente, sulla base di un unico motivo, afferente la ritenuta violazione di legge ex art. 606, I, lett. b), cpp, relativamente alla applicazione dell’art. 452 quaterdecies cp effettuata dal giudicante.

In particolare, prendendo le mosse dalle censure sviluppate dal Tribunale del riesame nei confronti della ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP di Catania, l’ufficio procedente ha prospettato da un lato l’erroneità della esclusione da parte del collegio degli indizi di reato riguardanti la assenza di mezzi e attività continuative e organizzate poste in essere dall’indagato strumentali alla realizzazione dell’illecito in contestazione, e dall’altro lato la altrettanto erronea considerazione circa le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame stesso in ordine alla quantificazione dell’asserito profitto del reato, all’uopo evidenziando sia la ripetitività delle operazioni di (illecito) smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sia la predisposizione di mezzi ed attività organizzate per tale scopo, che influivano sulle modalità di non corretta classificazione dei materiali prodotti sulle imbarcazioni, alle quali era così seguita la applicazione di una tariffa più vantaggiosa per lo smaltimento in luogo di quella che avrebbe dovuto essere applicata qualora i rifiuti fossero stati classificati alla luce delle caratteristiche loro attribuibili.

Il pubblico ministero in particolare si è soffermato sulle caratteristiche delle operazioni di smaltimento compiute che, per quanto semplici e non supportate da una consapevolezza del loro carattere irregolare in capo ai titolari delle ditte conferitrici, risulterebbero comunque sufficienti ad integrare la fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies cp.

Nel ricorso, infatti, viene valorizzato il ruolo assunto dal soggetto indagato, che si sarebbe innestato indefettibilmente all’interno di un meccanismo che conduceva al risultato finale di consentire lo smaltimento dei rifiuti ritenuti classificabili come sanitari a rischio infettivo prodotti sulle navi delle ONG, e dunque tale da integrare la specifica componente oggettiva del reato contestato[24].

Parimenti, anche il profilo afferente l’ulteriore elemento del profitto del reato viene sottoposto a riflessione critica da parte dell’ufficio del pubblico ministero, giacché per esso il risparmio di spesa avrebbe dovuto essere computato considerando tutti i rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni come rifiuti sanitari pericolosi, proprio in quanto la miscelazione tra materiali effettuata e la conseguente contaminazione anche delle frazioni non pericolose ne avrebbe imposto lo smaltimento secondo le più stringenti regole fissate per i rifiuti sanitari pericolosi; per ciò, il risparmio di spesa poteva essere più propriamente considerato pari alla differenza tra il costo sostenuto per lo smaltimento di tutti i rifiuti e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto per eseguire lo smaltimento secondo le disposizioni inerenti ai rifiuti sanitari pericolosi.

  1. La Corte di Cassazione, come anticipato, ritiene fondato il ricorso proposto dall’ufficio procedente, in particolare in punto di considerazione dell’estensione del concetto di allestimento e organizzazione di mezzi, quale elemento costitutivo del reato di cui trattasi, disponendo l’annullamento della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla A.G. di Catania per una rinnovata valutazione sul merito della vicenda.

Premesse tutte le circostanze fattuali descritte nel gravame depositato dall’ufficio procedente ed afferenti i singoli elementi – oggettivi e soggettivi – da considerare per l’integrazione del delitto in commento, il Collegio osserva come il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti abbia natura di reato abituale proprio, in quanto caratterizzato da una pluralità di condotte che, laddove singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, ma unitariamente valutate risultano finalisticamente orientate al conseguimento di un ingiusto profitto attraverso l’allestimento di una organizzazione volta a gestire – appunto in via continuativa – ingenti quantitativi di rifiuti.

Tale gestione, sempre seguendo il percorso argomentativo della Corte, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni (con allestimento di mezzi ed esecuzione di attività continuative organizzate), cosiccome anche in una attività di intermediazione e commercio, aventi carattere abusivo, ovverosia eseguite senza le autorizzazioni necessarie ovvero in violazione delle prescrizioni e dei limiti imposti dai titoli autorizzativi stessi[25].

La disposizione incriminatrice, pertanto, risulta volta a sanzionare i comportamenti non occasionali di soggetti che, per il fine di conseguire un ingiusto profitto, effettuano una illecita gestione di rifiuti, anche servendosi di un apparato svolgente un’attività lecita, e dunque necessariamente allestendo una pur rudimentale organizzazione di messi e capitali in grado di gestire e movimentare ingenti quantitativi di rifiuti con più operazioni condotte in continuità temporale[26].

Per la Corte, riprendendo in realtà un filone pretorio consolidato, «alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie»[27], per i quali debbono essere preparate ed allestite specifiche risorse, nell’ambito di una struttura organizzativa imprenditoriale – pur se non destinata in via esclusiva alla perpetrazione della condotta illecita – idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso perseguito, «con la conseguenza che il reato è configurabile anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta»[28].

Ciò posto, sarebbe la mera titolarità dell’impresa, utilizzata dal soggetto indagato per porre in essere le condotte contra legem, ad assumere rilievo al fine della configurabilità della esistenza di una attività organizzata.

La locuzione attività organizzata poi, secondo la Corte può essere considerata anche con riferimento ad una porzione del ciclo di gestione dei rifiuti, laddove idonea ad inserirsi – supportata dalla componente subiettiva dolosa descritta – all’interno e dunque avvalendosi, ovvero costituendo, una organizzazione allo scopo di realizzare un traffico (continuativo e illecito) di ingenti quantitativi di rifiuti.

Le diverse condotte costituenti estrinsecazione del ciclo di gestione dei rifiuti[29], infatti, sarebbero poste dalla disposizione incriminatrice in via alternativa tra loro, di tal che non risulterebbe necessario connotare di illeceità ogni singola fase della attività di gestione stessa, ma basterebbe soltanto la realizzazione di una di esse, in forma stabile e mediante una organizzazione, per l’integrazione del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp.

Quanto evidenziato, il Collegio lo utilizza per censurare le conclusioni cui è giunto il Tribunale del riesame di Catania nell’escludere la sussistenza dei gravi indizi in relazione al requisito della (sostenuta mancanza di una) organizzazione nell’attività posta in essere dal soggetto indagato, considerando la semplicità delle attività poste in essere di raccolta e conferimento dei rifiuti e viceversa non considerando il ruolo svolto dall’indagato nella propria veste di agente marittimo, dunque per il tramite della propria organizzazione d’impresa, innestatosi all’interno e nell’ambito della gestione dei rifiuti prodotti sulle imbarcazioni delle ONG.

La Corte infatti valorizza il ruolo e le attività svolte dal soggetto indagato, nel ruolo delineato e per conto dei centri operativi delle ONG posti in Stati esteri, mirate: i. alla predisposizione della documentazione relativa agli arrivi ed alle partenze delle imbarcazioni di tali organizzazioni non governative nel porto di Augusta; ii. alla gestione dei contatti con le sub-agenzie presso altri porti italiani, iii. alla preparazione della documentazione inerenti gli imbarchi e gli sbarchi dell’equipaggio e dei passeggeri, nonché infine iv. alla organizzazione delle forniture di bordo e dei materiali inclusi nei kit forniti ai migranti soccorsi.

Ulteriormente, dall’indagato erano altresì svolte tutte le attività di gestione dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni delle ONG, anche avvalendosi della intermediazione di società terze, per l’esecuzione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti all’interno dei porti di approdo delle navi medesime.

Quanto alle modalità di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni, la Suprema Corte osserva come i materiali fossero raccolti mediante un barchino posizionato a ridosso delle navi, che li riceveva sottobordo e li trasportava alla destinazione finale in discarica per il relativo smaltimento.

Per l’attività di cui sopra, l’indagato aveva all’uopo concluso, per conto e nell’interesse delle ONG, accordi per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti a bordo delle imbarcazioni con una società terza, al prezzo di € 8 al sacco, emergendo dalle investigazioni compiute la continua e sistematica miscelazione delle frazioni di rifiuti sanitari con le diverse frazioni di rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi prodotti a bordo delle navi, con ciò eludendo pertanto le disposizioni concernenti il diverso regime di trattamento imposto dalle legge per tali materiali.

Sulla base di tali caratteristiche, assunte dalla condotta dell’indagato, la Cassazione osserva in modo chiaro come l’utilizzo sistematico da parte dello stesso di una struttura imprenditoriale per la organizzazione e la successiva gestione – condotta in modo illecito – dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni delle ONG al fine di ottenere un profitto, e pur osservata «la semplicità delle operazioni di raccolta e conferimento e la mancanza di prova della consapevolezza degli incaricati della raccolta e dello smaltimento», non avrebbe consentito di escludere che «almeno una fase della complessiva attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione sia avvenuta, oltre che illecitamente (per la abusività delle modalità impiegate), anche in modo sistematico ed organizzato, avvalendosi della struttura imprenditoriale» dell’indagato, cosiccome della sua attività di intermediazione, con la conseguenza che risulterebbe errata la conclusione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha inteso escludere l’elemento costitutivo dell’allestimento di mezzi e risorse nell’ambito di una struttura anche rudimentale.

Per il Collegio, alla conclusione contraria infatti condurrebbe una più attenta disamina delle condotte poste in essere dal soggetto attinto dalla misura cautelare reale, in particolare, come detto ed in adesione alla giurisprudenza di legittimità, nell’inserimento sistematico della sua struttura organizzativa nel complesso meccanismo impostato per la gestione del ciclo di raccolta e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni, con modalità non conformi alle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi.

Emerge dunque chiaro l’orientamento della Cassazione nel ritenere, per l’integrazione del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp, «anche solo una parte delle plurime attività da compiere nel ciclo di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata, avvalendosi di una struttura a ciò anche solo in parte deputata e a fine di ingiusto profitto».

Se quelle delineate sono le conclusioni raggiunte dalla Corte, la quale cita a supporto diverse decisioni di legittimità (come tali richiamate), può osservarsi una certa distonia delle stesse con le evidenze fattuali emergenti dallo stato degli atti, che necessitano pertanto di una breve riflessione.

È infatti la stessa disposizione di cui all’art. 452 quaterdecies cp che richiede la sussistenza di un novero di elementi costitutivi che debbono essere presenti in via cumulativa nel caso oggetto di scrutinio, ossia, come esaminato in precedenza: i. una organizzazione; ii. l’effettuazione di più operazioni; iii. un allestimento di mezzi e attività continuative; iv. la direzione finalistica della condotta alla gestione abusiva di rifiuti.

E ciò, pur con la precisazione – anch’essa già esaminata – che il delitto di cui si discetta si realizza anche qualora l’organizzazione non sia destinata in via esclusiva alla commissione della attività illecita, tuttavia richiedendosi, per la porzione asseritamente illecita, una direzione finalistica della condotta orientata all’obiettivo criminoso avuto di mira dall’agente per la gestione abusiva di rifiuti.

In altre parole, l’esistenza di una pianificazione e organizzazione della condotta, finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, sono ritenuti elementi strutturali del delitto dalla stessa Cassazione.

Come emerge dagli atti perciò, la indistinta contestazione del reato di cui all’art. 452 quaterdecies cp ai soggetti sottoposti ad indagini nel procedimento, ossia l’agente marittimo e i rappresentanti delle ONG, pur in assenza nei fatti di una (altrettanto indistinta) attività organizzata dedita – con preparazione, organizzazione e gestione abusiva – al traffico di ingenti quantitativi di rifiuti, rischia di sovrapporsi con la diversa, e meno grave, fattispecie di gestione illecita di rifiuti, come noto punita dall’art. 256 d.lgs. n. 152/2006[30].

Tale ultima ipotesi infatti ricorre qualora vi sia «una pluralità coordinata di atti, a loro volta presupponenti una organizzazione di mezzi e persone e una qualche stabilità nel tempo, non un singolo atto come monade isolata»[31], nella quale dunque si richiede la sussistenza vuoi di una attività organizzata di impresa, vuoi di una abitualità delle condotte poste in essere dall’imprenditore (ovvero dal privato, nella diversa ipotesi di abbandono di rifiuti di cui all’art. 255 d.lgs. n. 152/2006).

Come osservato dalla Cassazione rispetto a tale reato, «la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga […] una attività rientrante tra quelle assentibili […], anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da una assoluta occasionalità»[32], di guisa che il carattere distintivo tra la contravvenzione ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006 ed il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp sarebbe proprio la presenza nel secondo dell’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate per le finalità già descritte, che verrebbe preterito laddove si accedesse al ragionamento seguito dalla Cassazione nella sentenza in commento.

Rimandando a quanto già sostenuto, non potrebbe ritenersi sufficiente la sola esistenza di una attività imprenditoriale con altro oggetto e senza alcuna struttura o risorsa, anche minima, finalizzata alla commissione del delitto ambientale di cui si è trattato, senza la prova dell’allestimento di mezzi e attività continuate organizzate per il fine conseguire un illecito profitto nella gestione di rifiuti[33].

E ciò è quanto invece parrebbe emergere nel caso in commento, quantomeno con riferimento ai rappresentanti delle ONG coinvolti, la cui attività non pare in tutta evidenza allestita con lo scopo di gestire un traffico illecito di rifiuti, bensì allo scopo di gestire le attività di SAR (ed in ogni caso il requisito in questione potrà verosimilmente essere oggetto di più compiuto approfondimento nella fase di merito, anche con riguardo all’operatore marittimo).

Quanto sopra corrobora le numerose perplessità e aporie interpretative (e applicative) del delitto di cui trattasi, che impostato per il meritorio fine di costituire un concreto argine al proliferare delle c.d. ecomafie[34], e dunque di fenomeni criminosi connotati da una certa gravità, è finito per interessare indistintamente tutte le ipotesi patologiche connesse ad attività organizzate imprenditoriali nel settore dei rifiuti condotte anche solo parzialmente in maniera difforme rispetto al titolo autorizzativo posseduto, parzialmente temperate dalla dosimetria applicativa concessa al giudicante nella fase di applicazione concreta della pena, ma incise dalle conseguenze deteriori riscontrabili a livello di sanzioni accessorie ed effetti interdittivi riconnessi alla fattispecie oggetto del presente commento[35].

In conclusione e per completezza, si segnala altresì come in data 11 novembre 2019, il Tribunale del Riesame di Catania, in sede di rinvio conseguentemente all’annullamento da parte della Cassazione – in accoglimento del ricorso dell’ufficio procedente – della ordinanza della medesima A.G. di merito che aveva caducato il provvedimento cautelare reale, abbia confermato la decisione di non dare corso al sequestro preventivo nei confronti del soggetto indagato, annullando il decreto ex art. 321 cpp e disponendo per la restituzione al medesimo di quanto in sequestro.

Pur accogliendo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte riguardante la perimetrazione dell’elemento oggettivo dell’allestimento e organizzazione di attività dedite alla esecuzione di condotte riconducibili nel delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cp, il Tribunale del Riesame ha rivolto la propria attenzione sul distinto profilo non oggetto di disamina da parte del giudice di legittimità, ossia quello afferente il calcolo dell’asserito profitto illecito derivante dal reato.

Ripercorse tutte le premesse fattuali presenti nel fascicolo, e richiamate le normative convenzionali applicabili, il Collegio del Riesame ha infatti (ri)affermato come – ferme restando le imposizioni più stringenti per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni, conseguenti alle miscelazioni tra diverse tipologie di materiali (pericolosi e non pericolosi) compiute dal soggetto indagato – soltanto per i rifiuti a rischio infettivo, indebitamente classificati e smaltiti, sarebbe configurabile un illecito risparmio di spesa e dunque un profitto assoggettabile a cautela reale (e non genericamente computato sul complessivo ammontare di rifiuti), da ciò derivando una sproporzione per [36]eccesso dell’importo staggito rispetto all’ammontare del profitto conseguito per effetto dell’illecito.

Si segnala infine come, in data 12 novembre 2019, l’ufficio procedente catanese abbia proposto (un ulteriore) ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania poc’anzi menzionata, censurando la valutazione compiuta in punto di considerazione delle modalità di calcolo dell’ingiusto profitto asseritamente ottenuto dal soggetto indagato, posto alla base dell’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso il giorno 18 dicembre 2018.

Il pubblico ministero, in particolare, ha rilevato una violazione di legge consistente nella interpretazione dell’elemento costitutivo di cui trattasi – non valutato dalla Cassazione nella sentenza in commento, che aveva posto la propria valutazione (unicamente) sul diverso requisito della esistenza di una attività organizzata – criticando il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame nella perimetrazione del concetto di risparmio di spesa ravvisato in capo al soggetto indagato derivante dalle modalità di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni.

Tale ultimo profilo, potrà pertanto costituire oggetto di un successivo approfondimento una volta disponibile la ulteriore decisione della Suprema Corte.

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Fassi_Cass. n. 43710-19

Fassi_Tribunale Riesame Catania 14.1.2019

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[1] Per un primo inquadramento sul punto, essendo ampia la letteratura esistente, si rimanda ex multis a AMENDOLA, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l’ambiente, commento alla legge 23 marzo 2001, n. 93, in Dir. pen. proc., 2001, p. 708 e ss.; VERGINE, Sul delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in www.lexambiente.it; VITA, Delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»: elementi costitutivi, in Riv. pen., 2011, p. 475 e ss.; AMENDOLA, Il diritto penale dell’ambiente, Roma, 2016, p. 264 e ss.; RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Piacenza, 2017, p. 301 e ss.; TALDONE, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Cornacchia – Pisani (a cura di), Bologna, 2018, p. 618 e ss.

[2] Il cui art. 4, I, prevede come «Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti»; mentre le successive disposizioni di cui agli artt. 7-10 del decreto legislativo menzionato prevedono stringenti imposizioni relative alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari prodotti, alle attività di deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva oltre che raccolta e trasporto dei materiali aventi tali caratteristiche specifiche.

[3] E dunque «qualora i rifiuti, costituiti da prodotti alimentari per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri, siano conferiti da navi commerciali, nazionali ed estere, provenienti da paesi extra UE che effettuano tragitti internazionali, essi devono essere obbligatoriamente termodistrutti o smaltiti in discarica previa sterilizzazione, al fine di garantire l’abbattimento della carica microbica […], potendo fungere tali rifiuti da vettori di microrganismi, virus e tossine potenzialmente pericolosi».

[4] Cass., sez. III, 14 luglio 2016, n. 52838.

[5] Cosicché, allo stesso modo, la previsione di cui al quarto comma della disposizione, ossia la previsione circa la possibilità – mediante la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti – di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, non varrebbe a mutare la sua natura di reato di pericolo presunto in reato pericolo concreto o in reato di danno – Cass., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503.

[6] Sul punto, Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827.

[7] Cass., sez. III, 15 ottobre 2013; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 29619; Cass., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46075

[8] PRATI, Il nuovo reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica, in Ambiente, 2001, p. 626 e ss.; FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente. i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo e la difesa, Milano, 2015, p. 663 e ss.

[9]  In questo senso, Cass., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46075.

[10] Cass., sez. III, 30 giugno 2016, n. 36119; Cass., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 15630; e ancora, Cass., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773; Cass., sez. III, 10 luglio 2008, n. 30847, in Dir: e giur. ambiente, 2009, p. 46, con nota di COSTANTINO, La giurisprudenza della Cassazione ritorna sul traffico illecito di rifiuti. nuovi chiarimento o nuovi dubbi?.

[11]  Cass., sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870.

[12] RUGA RIVA, I nuovi ecoreati. commento alla l. 22 maggio 2015 n. 68, Torino, 2015, p. 9 e ss.; si veda anche Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, in www.ilpenalista.it, 2016, 29 novembre, con nota di TRINCI, Inquinamento ambientale, i primi chiarimenti della Suprema Corte.

[13] Cass., sez. III, 13 luglio 2004, n. 30373, in Dir. e giust., 2004, 35, p. 31 con nota di NATALINI, Rifiuti, la gestione e il traffico illecito; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, n. 358; Cass., sez. III, 6 novembre 2008, n. 46029; e infine Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449.

[14] Cass., sez. III, n. 44449, cit.

[15] Sul punto, essendo numerosi i contributi, si rimanda ex multis a PADOVANI, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida dir., 2015, 32, p. 12; BELL-VALSECCHI, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in www.penalecontemporaneo.it; AMENDOLA, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale «abusivo», in www.lexambiente.com.

[16] Il Tribunale del Riesame puntualizza altresì i tratti definitori della componente subiettiva del delitto di cui trattasi, integrata dal dolo specifico di ingiusto profitto, per la disamina del quale si rimanda a RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 303; nonché a TALDONE, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, cit., p. 642.

[17] Cass., sez. III, 15 novembre 2005, n. 12433, in Cass. pen., 2007, P. 2622; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, n. 358, in Dir. giur. agr. ambiente, 2008, p. 491, con nota di LO MONTE, La locuzione «ingenti quantitativi» (art. 53 bis d.lgs n. 22/1997 ora art. 260 d.lgs. n. 152/2006) al vaglio della giurisprudenza: dall’indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative; Cass., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 46950.

[18] BONGIORNO, La lotta alle ecomafie tra tutela dell’ambiente e ordine pubblico: un equilibrio precario attraverso l’(ab)uso di concetti elastici, in www.penalecontemporaneo.it.

[19] TALDONE, op. cit.

[20] Sul punto infatti la Corte costituzionale ha sempre ritenuto non fondate le qlc sollevate rispetto alla norma, affermando come la valutazione dell’ingente quantitativo spetti sempre al giudice – C. Cost., 6 luglio 2006, n. 271; poi confermato da Cass., sez. III, 20 novembre 2007, n. 358, in Cass. pen., 2008, p. 4788; si veda anche SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007.

[21] Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827, in Dir. giust., 2005, p. 47, con nota di NATALINI, Rifiuti, quando il traffico è «organizzato». I giudici indicano i confini dell’illecito.

[22] Giacché la norma stessa è stata introdotta, come anticipato, con la finalità di contrastare il fenomeno delle c.d. ecomafie, ovverosia organizzazioni criminali dedite alla attività di (illecito) smaltimento dei rifiuti e del relativo stoccaggio; LEGAMBIENTE, Rifiuti Spa, Radiografia di traffici illeciti, Roma, 25 gennaio 2005, in www.legambiente.it.

[23] Per essa, recepita in Italia con la l. n. 662/80, si stabiliscono le regole inerenti lo scarico dei rifiuti in mare, nonché la disciplina applicabile in caso di miscelazione o contaminazione tra diverse tipologie di rifiuti.

[24] Da un lato, concludendo accordi di subagenzia con agenti marittimi aventi il fine di costituire l’interessato quale unico referente per le ONG operanti presso i porti italiani, e dall’altro lato sottoscrivendo contratti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle imbarcazioni, con la consapevolezza che nei sacchi conferiti venivano inclusi e per ciò miscelati anche rifiuti sanitari a rischio infettivo.

[25] In questo senso, Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40828; Cass., sez. III, 2 luglio 2007, n. 28158.

[26] Si veda anche Cass., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705, in Dir. e gius. Ambiente, 2010, p. 549.

[27] Così, Cass., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705; Cass., sez. III, 22 ottobre 2015, n. 44629; Cass., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16036.

[28] Cass., sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827; Cass., n. 44629, cit.; Cass., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056.

[29] Appunto descritte dalla norma come cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o – quale clausola di chiusura – gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

[30] AMENDOLA, Migranti e traffico di rifiuti. Una discutibile sentenza della Cassazione, in Questione giustizia, 18 novembre 2019.

[31] RUGA RIVA, Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, consumazione, permanenza, prescrizione, in Riv. trim. Lexambiente, 2019, n. 4, p. 5 e ss.

[32] Cass., sez. III, 24 giugno 2014, n. 29992.

[33] AMENDOLA, Migranti e traffico di rifiuti. Una discutibile sentenza della Cassazione, cit., p. 4.

[34] Da tale fine, appunto, deriva l’inserimento dell’art. 452 quaterdecies cp (già art. 260 d.lgs. n. 152/2006) nel novero dei reati di cui all’art. 51, III bis, cpp e le particolarmente significative conseguenze sostanziali e processuali a ciò riconnesse, sulle quali si rimanda a LOSENGO, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il labile confine della fattispecie, anche alla luce dell’art. 51, comma 3 bis cpp, in Questa Riv., Lug/Ago 2019, n. 3/4; nonché, sempre dello stesso Autore, Per un ritorno alle origini: incidenza della normativa antimafia sull’applicazione e l’interpretazione giurisprudenziale del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in Questa Riv., 2011, 6, p. 769 e ss..

[35] Ovverosia, come noto, le gravose conseguenze discendenti dalla sentenza di condanna, o di applicazione della pena ex art. 444 cpp, previste dal d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia).