Di Vincenzo Morgioni
Corte di Cassazione, Sez. III – 13 luglio 2021 (dep. 25 ottobre 2021), n. 38090 – Pres. Petruzzellis, Est. Zunica – ric. Bonafede
Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. non può trovare applicazione in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 256, comma 2 D.lgs. 152/2006. Quest’ultimo infatti opera solo rispetto alle cose intrinsecamente pericolose e suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.
- Il caso di specie
La sentenza in esame risulta essere di particolare interesse in quanto resa successivamente alla decisione delle Sezioni Unite n. 40847 del 2019, ric. Bellucci, chiamate a sciogliere i nodi interpretativi che si erano formati, da un lato, attorno all’applicabilità – o meno – del divieto di restituzione delle cose sequestrate di cui all’art. 324, comma 7 c.p.p. anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, dall’altro sui limiti stessi del divieto sancito dalla citata disposizione per la quale la “revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell’art. 240, comma 2 c.p.p.”, tema quest’ultimo affrontato dalla decisione in commento.
Si ritiene dunque che la disamina del caso di specie costituisca un’occasione proficua per tastare con mano gli effetti della predetta decisione delle Sezioni Unite – peraltro richiamata nella sentenza in esame – soprattutto in un campo, come quello del diritto penale dell’ambiente, caratterizzato da ipotesi eterogenee di confisca.
La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato dal terzo interessato alla restituzione di 3.700 tonnellate di rottami ferrosi avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale, da un lato, si disponeva l’annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio, dall’altro, tuttavia, si negava la riconsegna dei beni oggetto del provvedimento ablativo in quanto ritenuti essere “suscettibili di confisca obbligatoria, essendo la detenzione di tali rifiuti idonea a integrare il reato di cui all’art. 256, comma 2 D.lgs. 152/2006”.
Secondo il ricorrente, la decisione assunta dal Tribunale del Riesame con riguardo a tale specifico profilo, sarebbe censurabile considerato che, in realtà, nessuna norma prevede la confisca obbligatoria dei rifiuti in questione e che tra l’altro la richiesta di rientrare in possesso di quanto sequestrato sarebbe stata funzionale allo smaltimento lecito dei rottami.
Difatti, la società di cui il ricorrente era legale rappresentante operava nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e pertanto era in possesso delle necessarie autorizzazioni per procedere alla dismissione dei materiali sequestrati.
- I precedenti di legittimità sulla natura del divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p. e la soluzione interpretativa delle Sezioni Unite Bellucci
Prima di analizzare la decisione assunta dalla Suprema Corte nel caso di specie, si ritiene opportuno, come anticipato, fare un passo indietro ed esaminare brevemente gli orientamenti che si erano formati sul divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7 c.p.p., nonché la soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite precedentemente alla sentenza in commento[i].
Ebbene, secondo un primo e minoritario orientamento, il richiamo operato dall’art. 324, comma 7 c.p.p. all’art. 240, comma 2 c.p. avrebbe giustificato l’estensione del divieto sancito a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria in maniera indistinta.
Tale conclusione si fondava sostanzialmente su di un argomento di ordine cronologico in virtù del quale l’art. 324, comma 7, c.p.p. andrebbe letto quale “norma scritta prima del progressivo arricchimento dell’ istituto della confisca obbligatoria”, motivo per cui il riferimento ai casi indicati nell’ art. 240, comma 2, c.p. avrebbe dovuto “essere inteso come rinvio non tanto alle specifiche ipotesi previste da tale norma, ma piuttosto all’impianto concettuale ivi regolato in linea generale e dunque a tutte le forme di confisca obbligatoria previste dal legislatore”[ii].
In maniera parzialmente diversa, stando ad un secondo orientamento, il rimando all’art. 240, comma 2, c.p. avrebbe giustificato l’estensione del divieto anche alle confische disciplinate da norme speciali aventi, però, ad oggetto solamente l’apprensione di beni riconducibili tanto alla categoria generale contemplata dall’art. 240, comma 2, c.p. quanto a quella del primo comma della medesima disposizione per la quale è prevista la confisca facoltativa.
In altri termini, il divieto in esame avrebbe riguardato la restituzione di quei beni in ogni caso “strumentali” alla commissione del reato o perché utilizzati per commetterlo, o perché costituenti il prodotto o il profitto[iii].
Tuttavia, le Sezioni Unite, dopo aver precisato come gli orientamenti descritti risultassero non condivisibili in quanto in contrasto rispetto “alla lettera e alla ratio della norma”, propendevano per una terza linea interpretativa a scioglimento del contrasto formatosi, volta, in buona sostanza, a circoscrivere l’estensione del divieto soltanto a quei provvedimenti ablativi che avessero avuto per oggetto cose c.d. “intrinsecamente pericolose”.
In particolare, se da un lato agli occhi della Suprema Corte appariva del tutto insuperabile sul piano letterale il riferimento alle sole confische di cui all’art. 240, comma 2, c.p. aventi ad oggetto, i beni per i quali “la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito” dall’altro l’autentica ratio della norma consentirebbe “di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsecamente pericolose, perché queste rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 240, comma 2, c.p. se non fossero contemplate da leggi speciali”.
In conclusione, il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda “soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, comma 2, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisca reato”[iv].
- La decisione della Cassazione nel caso in esame
Conformemente ai principi sopra richiamati espressi nella pronuncia delle Sezioni Unite Bellucci, la Suprema Corte, nel caso in esame, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, l’immediata restituzione al terzo ricorrente dei beni oggetto di sequestro.
E questo in virtù del fatto che, da un lato, in relazione alla fattispecie per la quale si procedeva – ovvero il reato di cui all’art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006 – non è prevista alcuna forma di confisca obbligatoria; dall’altro che, in ogni caso, non sussistevano neppure i presupposti per procedere all’ablazione dei beni ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.
La Corte, dunque, fa buon uso dell’insegnamento delle Sezioni Unite aderendo ad un orientamento che, in maniera condivisibile, sotto un primo profilo, circoscrive l’applicabilità del divieto di restituzione solo ed esclusivamente ai casi in cui i beni oggetto di ablazione risultino intrinsecamente pericolosi.
Con la conseguenza di espungere dal perimento dell’art. 324, comma 7, c.p.p. tutte le ipotesi di confisca obbligatoria che rispondano ad una funzione prettamente punitivo – repressiva e che, dunque, prescindano dalla pericolosità del bene[v].
Sotto un secondo profilo, l’orientamento assunto si pone nell’ottica di azzerare il rischio di interpretazione analogica di una norma che, sia pur di natura processuale, assume evidentemente un particolare interesse in tema di tutela dei soggetti titolari di diritti reali sui beni colpiti da provvedimento ablativo.
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Cass. III, 38090_2021 (morgioni)
[i] Per esaustività si rappresenta che in relazione all’applicabilità del divieto di restituzione anche al caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio – tema non direttamente affrontato dalla pronuncia in esame – le Sezioni Unite si sono pronunciate in senso favorevole. Ciò, sia in ragione di un argomento strettamente letterale (citando testualmente “tanto il disposto di cui all’artt. 257, comma 1, c.p.p. quanto quello dell’art. 355, comma 3, c.p.p., nel disciplinare l’impugnazione del decreto di sequestro probatorio emesso dall’autorità giudiziaria e del decreto di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, richiamano il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’art. 324 c.p.p., senza operare alcuna distinzione tra i vari commi di tale disposizione”), sia in quanto si è ritenuto che le cose intrinsecamente pericolose non potrebbero mai essere restituite, a prescindere dalle finalità probatorie o cautelari sottese al provvedimento ablativo.
[ii] In argomento, Corte Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2017, n. 16523.
[iii] Si segnala tra i precedenti, in quanto particolarmente attinente alle tematiche trattate in questa sede, Corte Cass. pen., Sez. III, 6 dicembre 2016, n. 17918, ove la Suprema Corte si pronunciava a seguito del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che aveva disposto, nell’ambito di un procedimento pendente per l’ipotesi di cui all’art. 259 D.lgs 152/2006, la revoca del sequestro apposto su di un mezzo telonato e la restituzione all’avente diritto. Secondo il Supremo Consesso la confisca obbligatoria non sarebbe stata da considerarsi “limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in base all’art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa“.
[iv] Tra i precedenti che avevano aderito a tale orientamento condiviso successivamente dalle Sezioni Unite, si ritiene meritevole di attenzione per questa sede Corte Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44279. In particolare, si tratta di una pronuncia che ha preso le mosse dal ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avvero l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame con la quale veniva disposto l’annullamento di un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 ed apposto su di un’area adibita a deposito di copertoni. In tale circostanza la Corte aveva chiarito che il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7 c.p. si riferisce “a cose intrinsecamente pericolose o illecite, la cui mera detenzione o uso assume carattere criminoso, sicché la restituzione delle stesse determinerebbe la prosecuzione ovvero la ripresa dell’attività illecita, che, pertanto, il divieto di restituzione mira ad impedire. Diversamente accade nelle ipotesi di confisca prevista dalla legge quale conseguenza della sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., poiché in dette ipotesi la confisca consegue solo all’accertamento che l’uso di determinate cose sia avvenuto illecitamente, mentre la detenzione ovvero la disponibilità delle stesse, se debitamente autorizzate, non costituisce reato, sicché la confisca assolve ad una funzione repressiva dell’uso illecito delle medesime cose nei confronti dell’autore della violazione (l’art. 256, comma terzo, del D.L.vo n. 152/06, infatti, esclude dalla confisca obbligatoria la cosa che non sia di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato). Orbene, nella fattispecie di cui si tratta la gestione dì una discarica, se debitamente autorizzata, non costituisce reato e, peraltro, la restituzione dell’area su cui la discarica è stata realizzata alla persona indagata non determina di per sé la prosecuzione dell’attività criminosa., configurandosi quest’ultima solo quale conseguenza della ripresa dell’attività illecita di smaltimento dei rifiuti nella medesima area, pericolo la cui prevenzione deve essere realizzata mediante la diversa misura del sequestro preventivo”.
[v] In argomento, I. Guerini, Annullamento del sequestro probatorio e ambiti di operatività del divieto di restituzione di beni, in Sistema Penale, I, 2020.