di Claudia Galdenzi e Federico Boezio
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 aprile 2019, n. 925 – Pres. Di Benedetto – Est. Cozzi – Evergreen Italia s.r.l. (Avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Comune di Cassolnovo (Avv. Adavastro).
Nel caso concreto, è esclusa qualsiasi potestà regolamentare in capo al Comune in materia di spandimento dei fanghi a uso agricolo, in quanto il Comune non ha dimostrato l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico, diverso da quello della tutela ambientale e affidato alla sua cura, che legittimi il proprio intervento in questa materia.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 986 – Pres. Di Benedetto – Est. Cozzi – Evergreen Italia (Avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Comune di Garlasco (Avv. Adavastro).
In base alla L.R. Lombardia n. 12/2005, gli strumenti di pianificazione comunale non hanno il compito di dettare autonome norme finalizzate alla tutela ambientale, dovendosi invece ritenere indispensabile che le prescrizioni contenute nel PGT presentino sempre un qualche collegamento con l’interesse urbanistico. Di conseguenza, il piano urbanistico comunale non può regolamentare l’attività di spandimento di fanghi su terreni agricoli, in quanto tale attività non ha alcuna attinenza con l’interesse urbanistico.
Le due sentenze in esame affrontano la questione della potestà regolamentare dei Comuni in materia di spandimento dei fanghi in agricoltura.
In entrambi i giudizi, il T.A.R. Lombardia (Milano) ha ritenuto illegittime le disposizioni con le quali due Comuni avevano fissato distanze minime per l’uso dei fanghi rispetto ad alcuni punti sensibili del territorio (corsi d’acqua, case, zone SIC e ZPS)[1]. Disposizioni di questo tenore sono state ritenute illegittime sia se dettate con il Regolamento di Polizia Urbana (sentenza n. 925/2019), sia se introdotte nel PGT (sentenza n. 986/2019).
Va tuttavia sottolineato che, secondo il T.A.R., in astratto non è escluso che i Comuni possano intervenire in materia di spandimento dei fanghi su suolo agricolo: in base all’art. 6 D.Lgs. n. 99/1992, infatti, questa materia spetta alle Regioni per tutti i profili connessi alla tutela ambientale, ma la medesima materia potrebbe essere disciplinata da altri soggetti, qualora nel caso concreto venissero in rilievo interessi pubblici, diversi da quelli ambientali, affidati alla competenza di enti diversi dalle Regioni[2].
Per il testo delle sentenze (estratte dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sui pdf allegati
TAR Lombardia MI 986-2019 TAR Lombardia MI 925-2019
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Boezio_ART_TAR MI n. 925-2019 n. 986-2019
[1] Esclude qualsiasi competenza comunale in materia di spandimento fanghi in agricoltura, oltre alle sentenze citate nelle pronunce in commento: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27/5/2015, n. 1260;
[2] Sul punto cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 27/6/2017, n. 3146.