di Antonio Sanson
CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 12 gennaio 2022 (dep. 24 gennaio 2021), n. 2522 – Pres. Ramacci, Est. Ramacci – ric. Ferraioli
In caso di condanna per esercizio di impianto privo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la confisca dei macchinari richiede una specifica motivazione sul punto, non essendo sufficiente rilevare la mera correlazione tra il reato ed i beni oggetto di confisca.
- La vicenda sottesa al giudizio della Suprema Corte
Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda l’esercizio di un impianto per l’attività di falegnameria da parte di un’impresa artigiana. La polizia giudiziaria, rilevato che tale attività industriale era soggetta a normativa speciale ex art 272, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 e rilevato altresì che l’impresa non era in possesso di alcuna autorizzazione alle emissioni, denunciava il proprietario dell’immobile nonché esercente dell’impresa per la contravvenzione prevista dal successivo art. 279, comma 1.
All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato che gli era contestato e, condannandolo alla pena dell’ammenda, aveva disposto anche la confisca dei macchinari trovati in loco.
Il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi ad un solo motivo articolato in più punti. L’atto di gravame da un lato censurava la decisione del Tribunale per difetto di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo ed oggettivo del reato, ritenendo non dimostrato che al momento dell’accertamento i macchinari fossero effettivamente in funzione; dall’altro denunciava l’illegittimità della confisca di questi ultimi, essendosi il giudice limitato a rilevarne la mera correlazione con il reato per il quale si procedeva.
- La decisone della Corte di Cassazione
La Corte, rilevando che la prima doglianza si risolveva in una richiesta di una diversa valutazione di merito delle emergenze processuali, ha confermato la sentenza dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, ma ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento alla confisca dei macchinari. A seguito dell’annullamento parziale ha dunque disposto il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuova valutazione sul punto.
Il collegio ha accertato che effettivamente il Tribunale aveva adottato a sostegno del provvedimento ablativo una motivazione solo apparente, essendosi limitato indicare che quei macchinari erano stati utilizzati per commettere l’illecito.
L’iter argomentativo della Corte richiama invece la funzione propria della misura di sicurezza di cui all’art. 240, comma 1, c.p.: privare il soggetto condannato della disponibilità delle cose che – per quanto qui interessa – “servirono o furono destinate a commettere il reato” al fine di contrastare il rischio di commissione di ulteriori reati.
Orbene, la natura facoltativa della misura in parola implica che il giudice è tenuto valutare, attraverso un giudizio prognostico, la sussistenza del suddetto rischio nel caso concreto; operazione, questa, che si traduce in uno specifico onere motivazionale.
In ciò si coglie la differenza con la confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, n. 2), c.p.: quest’ultima, avendo ad oggetto cose intrinsecamente illecite, contiene in re ipsa una valutazione circa la possibilità che vengano utilizzate per commettere dei reati, tant’è che può essere disposta indipendentemente da una sentenza di condanna e non necessita di alcuna motivazione.
La decisione della Corte si pone nel solco dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità; nello specifico è richiamato un precedente della Terza Sezione che, sempre in un caso di emissioni non autorizzate, aveva annullato con rinvio la sentenza con la quale altro tribunale campano aveva disposto la confisca di attrezzature da lavoro e di un forno per la verniciatura di veicoli, omettendo però di motivare su quest’ultimo punto. [1]
L’onere motivazionale, evidenzia la Corte, non si può considerare assolto semplicemente enunciando che le cose oggetto di confisca servirono per commettere il reato, essendo invece necessaria la dimostrazione, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, che se queste rimanessero nella disponibilità del reo, egli commetterebbe la medesima (o altra) violazione.
L’orientamento espresso si dimostra particolarmente garantista e merita di essere condiviso; valorizzando la necessità di una specifica motivazione della confisca facoltativa ha peraltro il pregio di riaffermarne la funzione di misura di sicurezza; se si ritenesse legittima una confisca ai sensi dell’art 240, comma 1, c.p. in assenza di motivazione o con motivazione solo apparente si finirebbe de facto per applicare a carico del reo una sanzione (ulteriore) non prevista dalla legge.
La motivazione alla base della confisca facoltativa, come detto, dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, valutando anche elementi sopraggiunti rispetto al tempus commissi delicti. Si pensi all’eventualità in cui nelle more del processo il reo abbia fatto richiesta e quindi ottenuto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’esercizio di quell’impianto: in una simile ipotesi la confisca risulterebbe assolutamente ingiusta perché il rischio di reiterazione dell’illecito sarebbe da ritenersi nullo, nonostante la condotta posta in essere dall’agente successivamente all’ottenimento del titolo autorizzativo risulti – dal punto di vista puramente materiale – identica a quella in precedenza sanzionata.[2]
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RGA Online – Sanson – contributo aprile 2022 (rev)
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[1] Si tratta di Corte Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2020, n. 10091, che a sua volta richiama Corte Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30133 e Corte Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2014, n. 6062.
[2] Considerata la natura permanente della contravvenzione di cui all’art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la cui consumazione termina solo con il rilascio dell’autorizzazione o, in alternativa, con la cessazione dell’esercizio dell’impianto, eventuali condotte volte a contenere le emissioni non sono rilevanti, con ogni conseguenza anche ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione dell’illecito. Sul punto si rimanda a P. Roncelli, Il ravvedimento operoso non evita il sequestro dell’impianto in assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in www.rgaonline.it