Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la responsabilità del legale rappresentante “non vigile”

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la responsabilità del legale rappresentante “non vigile”

di Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 10 gennaio 2022 (dep. 28 aprile 2022), n. 16287 – Pres. Rossi, Est. Socci – Ric. B.A.M.E./B.E.

Il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale.

1.      Il “fatto”

Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di Appello di Firenze condannava B.A.M.E. e B.E. per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., riqualificando così il fatto originariamente contestato come “gestione abusiva di rifiuti” ex art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito, “Testo Unico dell’Ambiente” o “T.U.A.”) e per il quale era intervenuta pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze.

Entrambi gli imputati proponevano dunque ricorso per cassazione, denunciando – in particolare – l’erronea riqualificazione del fatto nella più grave ipotesi dell’art. 452-quaterdecies c.p. (per insussistenza degli elementi oggettivi del reato) nonché per estraneità del legale rappresentate ai fatti in virtù di ampia procura speciale conferita ad altro soggetto[i].

2.      La decisione della Suprema Corte

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, competente per materia, dichiarava i ricorsi inammissibili, ritenendo – tra l’altro – corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto dalla Corte di Appello.

In particolare, in virtù dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di Appello e chiarito che «la ditta dei ricorrenti svolgeva un proprio traffico di rifiuti, ingenti nelle quantità, previo trattamento e recupero»[ii], la Corte ricordava come «l’attività di gestione dei rifiuti da parte degli imputati è stata continua ed organizzata, con un’adeguata struttura, costituita da una vasta area di stoccaggio dei beni e con la divisione degli stessi in container numerosi. La società disponeva di mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti, di dipendenti e di autorizzazione al trasporto dei rifiuti (peraltro ottenuta in modo fraudolento). I rifiuti movimentati erano ingenti, in considerazione della vasta area interessata, il numero e le dimensioni dei containers, e il fatto che i rifiuti venivano depositati anche al di fuori dei contenitori»[iii].

Con riferimento, invece, alla posizione soggettiva della ricorrente B.E., legale rappresentante della società, la Suprema Corte ne ribadiva la responsabilità pur a fronte di «piena e amplissima procura speciale a favore del coniuge»: non solo, infatti, era emerso dai giudizi di merito che «la stessa frequentava l’area in questione e conosceva le attività svolte della società e aveva consapevolmente avallato le scelte operative compiute dal coimputato», ma del resto «il legale rappresentante è destinatario di un obbligo di vigilanza, assolutamente non adempiuto nella vicenda in questione»[iv].

La vicenda in esame offre l’occasione per confrontarsi con alcuni principi di diritto – non sempre del tutto convincenti – “diffusi” nella giurisprudenza della Suprema Corte, specie in relazione ai reati ambientali.

3.    Osservazioni alla pronuncia della Corte

3.1. la responsabilità del legale rappresentante

Il primo aspetto della pronuncia a non convincere del tutto è l’assunto, richiamato dalla Corte a fondamento della responsabilità omissiva del legale rappresentante della ditta proprietaria del sito, per cui «il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale»[v]. Sul punto, a ben vedere la Corte realizza una discutibile crasi tra due distinte posizioni: quella del proprietario del fondo in cui terzi realizzino degli illeciti ambientali, e quella del legale rappresentante di un’impresa nell’ambito della cui attività siano commessi reati simili.

Rispetto alla posizione del proprietario del fondo, la giurisprudenza di legittimità ha assunto nel tempo decisioni contrastanti: l’orientamento più scrupoloso esclude una responsabilità omissiva – ex art. 40 cpv. c.p. – del proprietario di un terreno per i reati ambientali (segnatamente, deposito incontrollato di rifiuti o discarica abusiva) ivi commessi da terzi, posto che dalla disciplina sulla proprietà non si rinviene alcun obbligo giuridico − appunto − di impedirne la commissione, non avendo il proprietario doveri di vigilanza e controllo sull’operato di terzi[vi]: «in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi»[vii].

Diversa è, invece, la posizione dell’imprenditore o − mutatis mutandis − del legale rappresentante di un soggetto di diritto complesso come una società: la disciplina normativa, a cominciare dall’art. 41 comma secondo Cost., impone che l’attività d’impresa non possa essere esercitata in modo da ledere o porre in pericolo gli interessi generali ai quali l’ordinamento garantisce tutela penale, tra cui evidentemente anche l’ambiente[viii]; all’interno di realtà imprenditoriali, dunque, gli amministratori sono gravati dall’obbligo di impedire che dall’esercizio dell’attività d’impresa derivino effetti pregiudizievoli «per la società e per i terzi»[ix], eventualmente anche impedendo la commissione di reati da parte di altri soggetti inseriti nell’organizzazione.

Ebbene, posto che la posizione di garanzia del soggetto apicale non è generalizzata, investendo l’attività esercitata dall’organizzazione imprenditoriale sottoposta alla sua responsabilità[x], appare discutibile il richiamo operato dalla Corte alla responsabilità del legale rappresentante per l’illecita condotta di “terzi” genericamente intesi: a rigore, non potrebbe trattarsi di terzi estranei all’organizzazione imprenditoriale[xi], bensì di membri di tale organizzazione, quali i dipendenti[xii]. Non a caso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato la responsabilità del titolare dell’impresa o del legale rappresentante di società – ad es. – del reato di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2 T.U.A. non solo «a titolo commissivo», ma anche per «omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta sanzionata»[xiii]; difatti, il titolare dell’impresa o il responsabile di enti complessi non devono essere «necessariamente gli autori materiali della condotta», essendo sufficiente che «le condotte incriminate siano poste in essere nell’ambito di attività di impresa e dunque soggette al loro dominio finalistico»[xiv].

3.1.2. l’elemento soggettivo

Ricostruiti i connotati oggettivi della responsabilità del titolare d’impresa/legale rappresentante di società, è necessario soffermarsi sul versante soggettivo che deve caratterizzare tale responsabilità.

Ebbene, in materia ambientale la giurisprudenza si è spesso confrontata con un rimprovero omissivo formulato per fattispecie contravvenzionali − quali quelle contemplate dall’art. 256 T.U.A. − che possono essere commesse anche a titolo di colpa[xv]; correttamente, quindi, in tali occasioni la Suprema Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità omissiva (appunto, colposa) del legale rappresentante/titolare dell’impresa semplicemente in virtù della violazione di doveri di diligenza[xvi], in particolare per non aver vigilato adeguatamente sulla condotta dei dipendenti consentendo in tal modo la commissione di illeciti ambientali[xvii].

Ben più complesso è il discorso laddove si tratti, invece, di una fattispecie delittuosa soltanto dolosa, e per giunta caratterizzata dal dolo specifico di profitto[xviii], qual è appunto quella contestata nel caso di specie: la responsabilità del legale rappresentante non potrebbe più fondarsi sulla semplice violazione di doveri di diligenza, tipica della colpa, ma dovrebbe manifestarsi come concorso omissivo doloso rispetto alla condotta commissiva dolosa altrui[xix]; di conseguenza, l’affermazione di responsabilità richiederebbe la puntuale dimostrazione − in capo al legale rappresentante concorrente − della piena consapevolezza della condotta illecita altrui e della volontà di fornire un contributo causale alla realizzazione di tale illecito appunto rimanendo inerte. Detto altrimenti, l’elemento soggettivo del dolo del concorrente dovrebbe quindi abbracciare appieno, nella sua componente rappresentativa e volitiva, «sia il fatto principale realizzato dall’autore, sia il contributo causale recato dalla condotta atipica»[xx], e pertanto anche la «consapevole e volontaria omissione dell’intervento doveroso»[xxi].

Ebbene, nel caso di specie una simile indagine sull’elemento soggettivo non sembra esser stata sviluppata adeguatamente, essendosi la Corte limitata a rilevare che la legale rappresentante dell’impresa «frequentava l’area in questione e conosceva le attività svolte dalla società»[xxii]; tuttavia, tale circostanza non appare di per sé dirimente, posto che la ditta era pur sempre iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali e l’attività all’apparenza sembrava essere condotta in modo regolare: dunque il carattere “abusivo” del fatto non era palese, bensì derivava dalla trasgressione di disposizioni tecniche e di dettaglio in materia edilizia, di cui l’imputata avrebbe potuto non essere consapevole, considerando – oltretutto – che la stessa aveva affidato ad altri la piena gestione dell’impresa mediante “amplissima” procura speciale. E se è vero che il delegante conserva un dovere di alta vigilanza sull’attività del delegato, è altrettanto vero che eventuali profili di culpa in vigilando (così come quelli di culpa in eligendo) non sarebbero ancora sufficienti a sancire una responsabilità a titolo concorso − anche omissivo − nel reato doloso altrui[xxiii]; men che meno, poi, a fronte di un delitto doloso come quello in parola caratterizzato dal dolo specifico di profitto: sebbene il concorrente non debba necessariamente prefiggersi anch’egli la specifica finalità richiesta dalla fattispecie incriminatrice, è tuttavia indispensabile la consapevolezza − in capo allo stesso − che tale volontà sia perseguita quantomeno dall’autore materiale del reato o da un altro dei concorrenti[xxiv].

In definitiva, la pronuncia in esame non precisa se l’imputata fosse consapevole dell’abusività del fatto, né se fosse consapevole della specifica finalità di profitto perseguita dal coimputato mediante − appunto − una condotta abusiva. Né è dato comprendere in che modo, secondo i giudici di merito e poi la Corte Suprema, la stessa avrebbe «consapevolmente avallato le scelte operative compiute dal coimputato»[xxv]. Di conseguenza, è netta l’impressione che l’imputata sia stata condannata per una responsabilità colposa, se non addirittura da posizione, in ragione della carica ricoperta: difettando «la prova di un’esplicita volontaria partecipazione all’illecito»[xxvi], la Corte ha ritenuto sufficiente a sancirne la responsabilità dolosa la supposta violazione di doveri di diligenza (sub specie di “obblighi di vigilanza”).

3.2. la tipicità del delitto di «attività organizzate»

Nei propri atti di ricorso, gli imputati avevano denunciato l’erronea riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto integrato il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ai sensi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. al posto della più lieve fattispecie di “gestione abusiva di rifiuti” ex art. 256, comma 1 T.U.A., riconosciuta invece dal giudice di primo grado. Ad avviso degli imputati si tratterebbe di operazione erronea, poiché nel caso di specie non vi era quella organizzazione di risorse, umane e materiali, indispensabile ai fini del reato di «attività organizzate».

La Corte di Cassazione, nel ritenere inammissibile anche tale motivo di ricorso, ha precisato che «l’attività di gestione dei rifiuti da parte degli imputati è stata continua ed organizzata, con un’adeguata struttura, costituita da una vasta area di stoccaggio dei beni e con la divisione degli stessi in container numerosi»[xxvii]. Segnatamente, l’area in questione era di «circa tre ettari» sulla quale risultavano collocati «ben 80 containers di grandi dimensioni oltre a cassoni e altri containers più piccoli»[xxviii]. Del resto, «la società disponeva di mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti, di dipendenti e di autorizzazione al trasporto dei rifiuti (peraltro ottenuta in modo fraudolento)» [xxix]. Infine, «i rifiuti movimentati erano ingenti, in considerazione della vasta area interessata, il numero e le dimensioni dei containers, e il fatto che i rifiuti venivano depositati anche al di fuori dei contenitori»[xxx]; con riguardo al tema della “ingente quantità” di rifiuti, la Corte richiama il principio giurisprudenziale per cui «l’ingente quantitativo dei rifiuti … deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità»[xxxi], senza tuttavia specificare l’entità dei rifiuti in concreto trattati.

3.3. la «abusività» della condotta

Particolarmente interessanti sono poi le statuizioni della Corte relative ai profili di abusività della condotta. La ditta degli imputati era iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali, e ciononostante l’attività doveva comunque ritenersi abusiva poiché l’iscrizione sarebbe stata conseguita «mediante l’attestazione di circostanze non vere»[xxxii]: in particolare, l’impresa avrebbe falsamente attestato «che la vasta area dove è posta la sede operativa fosse regolare con i requisiti previsti dalle norme primarie e secondarie»[xxxiii]; in realtà, «l’area era irregolare in considerazione della presenza permanente di numerosi containers»[xxxiv]. Tale circostanza avrebbe imposto alla società il preventivo rilascio del permesso di costruire, in concreto eluso − ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b), d.P.R. n. 380/2001 − millantando la collocazione soltanto provvisoria dei predetti container. Al riguardo, la Corte ha richiamato gli accertamenti istruttori compiuti nei giudizi di merito: all’esito del dibattimento «i containers sono risultati stabilmente (e per molti anni) destinati alla collocazione dei materiali trattati dalla ditta dei ricorrenti»[xxxv], sicché gli stessi avrebbero avuto una destinazione permanente, stabilmente funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa mediante stoccaggio al chiuso dei rifiuti compravenduti, escludendosi invece che gli stessi fossero diretti «a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee».

Trova quindi conferma il consolidato principio per cui «l’attività di gestione per essere “abusiva” deve essere effettuata o senza le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni previste dalla normativa, o in presenza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime. Le attività “organizzate” possono essere di conseguenza del tutto illecite come pure apparentemente legittime e la condotta abusiva richiesta per l’integrazione della fattispecie contestata indubitabilmente comprende oltre quella cosiddetta “clandestina” (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa»[xxxvi].

In altri termini, il carattere “abusivo” del fatto ben può discendere (alternativamente): (a) dall’assenza delle autorizzazioni − o degli altri titoli abilitativi − prescritte dalla normativa di settore; (b) dalla sussistenza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, o comunque «non commisurate alla tipologia di attività richiesta»[xxxvii]; (c) dalla inosservanza delle prescrizioni “essenziali” contenute nelle autorizzazioni[xxxviii]; (d) dalla violazione di leggi statali o regionali ovvero di prescrizioni amministrative, peraltro anche se «non strettamente pertinenti al settore ambientale»[xxxix]. Nel caso di specie, il titolo abilitativo dell’impresa – ossia, l’iscrizione – era stato ottenuto mediante “attestazioni fraudolente” in merito alla regolarità del sito aziendale sul piano edilizio; tanto è bastato per ritenere, a cascata, “abusiva” l’attività condotta dall’impresa di compravendita e trasporto di rifiuti. Del resto, la Corte di Cassazione ha costantemente osservato che «una determinata attività incidente sullo stato dell’ambiente seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale vigenti»[xl].

Il punto determinante, ancora una volta, risiede nell’elemento soggettivo: stante la natura dolosa dell’illecito contestato, la componente rappresentativa del dolo deve investire anche − e soprattutto − il carattere abusivo della condotta, che nel caso di specie derivava da una irregolarità edilizia alla base del titolo abilitativo; ebbene, non è detto che entrambi gli imputati fossero consapevoli di tale irregolarità: in una precedente vicenda giudiziaria, infatti, il Tribunale di Firenze aveva escluso la sussistenza di illeciti edilizi. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rimarcato che l’istruttoria dibattimentale nei giudizi per l’illecito ambientale «ha fatto emergere una realtà differente» da quella esaminata dal Tribunale nel giudizio antecedente, con particolare riguardo alla stabilità dei container collocati sul sito aziendale[xli].

4.      Conclusioni

In conclusione, la pronuncia della Corte qui esaminata si pone in evidenza per aver confermato la possibilità di una condotta abusiva sul piano ambientale anche in presenza di un apposito titolo abilitativo, ribadendo implicitamente il potere/dovere del giudice penale di “sindacare” la legittimità degli atti amministrativi[xlii]. Meno condivisibile è la posizione espressa dalla Suprema Corte in merito alla responsabilità del legale rappresentante per l’illecito ambientale − doloso − realizzato da altri nell’ambito della propria attività d’impresa.

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RGA Online – Salvatore Rocco – agosto-settembre 2022

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Cass. III, 16287_2022

NOTE

[i] Sentenza in commento, par. 2 e ss. “in fatto”.

[ii] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[iii] Sentenza in commento, par. 6 “in diritto”.

[iv] Sentenza in commento, par. 5 “in diritto”.

[v] Sentenza in commento, par. 5 “in diritto”.

[vi] Cfr., per tutte, Corte Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 40528: «Pacifico è, invece, che in difetto di elementi di diretta partecipazione al reato o di un contributo materiale o morale nell’illecita gestione dei rifiuti, non è configurabile una responsabilità “di posizione” del proprietario dell’area»; cfr. inoltre Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 28704 in relazione al reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, comma 2 T.U.A. In dottrina, cfr. C. Ruga Riva, Diritto Penale dell’Ambiente, Torino, 2016, pp. 170 e ss.

[vii] Così, per tutte, Corte Cass. pen., Sez. III, 12 novembre 2013, n. 49327. Ritiene invece configurabile una responsabilità omissiva del proprietario/locatore Corte Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 8135, pur riconoscendo che l’orientamento contrario sia “preferibile” «per essere questo più rispettoso del principio, costituzionalmente tutelato ex art. 27 Cost., della personalità della responsabilità penale».

[viii] Cfr. artt. 2086, 2087, 2380-bis, 2392 e 2639 cod. civ.

[ix] Cfr., tra le tante, Corte Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2021, n. 2234: «secondo un consolidato orientamento di legittimità, l’amministratore della società per azioni riveste la posizione di garanzia di cui all’art. 2639 c.c., in forza della quale deve conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi».

[x] Del resto, è solo in quell’ambito che il garante potrà esercitare i propri poteri impeditivi.

[xi] Cfr., tra le tante, Corte Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2012, n. 7556 (in materia di reati fallimentari): «l’amministratore di società non assume una posizione di garanzia generalizzata (e come potrebbe essere tanto ampia?) nei confronti dei terzi, dei soci o dei creditori, essendo il suo obbligo limitato alla vigilanza ed alla personale attivazione per impedire l’adozione di atti di gestione pregiudizievoli; tale obbligo si configura certamente anche con riferimento ai reati fallimentari, ma è sempre circoscritto alle condotte gestorie realizzate dagli altri amministratori. Si vuole dire, cioè, che la responsabilità omissiva di cui all’art. 40 c.p., comma 2, integrata dalla posizione di garanzia assunta ex art. 2392 c.c., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze (come potrebbe l’amministratore impedire il compimento di un atto da parte di una diversa società?), né può riguardare atti od iniziative che non siano pregiudizievoli per i soci o i creditori della società amministrata, perché è lo stesso art. 2392 c.c. ad introdurre tale limite»; negli stessi termini, da ultimo, Corte Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 11936.

[xii] Stesso i precedenti citati dalla Corte nel caso in esame fanno specifico riferimento alla responsabilità (omissiva) del legale rappresentante rispetto alla condotta dei dipendenti: cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 23971: «Il reato previsto dall’art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata».

[xiii] Cfr., Corte Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2021, n. 29578.

[xiv] Cfr., Corte Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30133.

[xv] Cfr., Corte Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2021, n. 29578.

[xvi]  In virtù della posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c., «in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi», «in tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda», così, Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2020, n. 5601.

[xvii] Cfr., Corte Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30133: «Non si tratta ovviamente di responsabilità oggettiva da posizione, ma di responsabilità colpevole fondata, in caso di condotta posta in essere dal dipendente, sulla possibilità di evitarla. L’omessa vigilanza sull’operato altrui, dunque, costituisce elemento strutturale della fattispecie contravvenzionale che, essendo punita anche a titolo di colpa, individua nella titolarità dell’impresa (ovvero nella responsabilità dell’ente) il fondamento giuridico-fattuale dell’addebito omissivo».

[xviii] Inteso come comprensivo di «vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti», cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 18 novembre 2021, n. 2842.

[xix] Non ritenendosi ammissibile − a rigore − un generico concorso colposo nel delitto doloso: da un lato, l’art. 42 cod. pen. impone la puntuale previsione a livello normativo delle fattispecie delittuose punibili a titolo di colpa; dall’altro, l’art. 113 cod. pen. ammette la cooperazione colposa solo nel delitto colposo; cfr. Corte Cass. pen., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 7032.

[xx] Per tutti, G. Marinucci- E. Dolcini – L. Gatta, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, XII, 2021, pag. 564.

[xxi] Così, F. Centonze, Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari, (in) Riv. soc., II-III, 2012, pp. 317 e ss., par. 4.4.

[xxii] Sentenza in commento, par. 5 “in diritto”.

[xxiii] Per un approfondimento in materia di delega di funzioni in ambito ambientale come legittima modalità di «distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell’amministrazione della società», cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2020, n. 17174: «pur essendo l’istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro, tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio (…)  in materia ambientale, essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati», oltre ovviamente alla adeguata pubblicità della delega.

[xxiv] Cfr., per tutte, Corte Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2021, n. 38044.

[xxv] Sentenza in commento, par. 5 “in diritto”.

[xxvi] Così, F. Centonze, Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari, (in) Riv. soc., II-III, 2012, pp. 317 e ss., par. 3.

[xxvii] Sentenza in commento, par. 6 “in diritto”. Con riguardo ai profili organizzativi del fatto di reato, cfr. per tutte Corte Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710: «Sono, dunque, sanzionati comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie».

[xxviii] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xxix] Sentenza in commento, par. 6 “in diritto”.

[xxx] Sentenza in commento, par. 6 “in diritto”.

[xxxi] Corte Cass. pen., Sez. III, 16 aprile 2019, n. 39952.

[xxxii] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xxxiii] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xxxiv] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xxxv] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xxxvi] Corte Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330.

[xxxvii] Cfr., per tutte, Corte Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170 nonché Corte Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 21030.

[xxxviii] Corte Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089; sulla rilevanza delle BAT (Best Available Techniques), cfr. A. Ranghino, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: il mancato rispetto delle BAT determina l’abusività della condotta, (in) RGAonline, XXV, ottobre 2021.

[xxxix] Corte Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170.

[xl] Corte Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2006, n.13676.

[xli] Sentenza in commento, par. 3 “in diritto”.

[xlii] Corte Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2006, n.13676: «la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato».