di Claudia Galdenzi & Federico Boezio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, Sez. I – 16 gennaio 2019, n. 12 – Pres. Vinciguerra, Est. Bucchi – Associazione Reggio Verde (avv.ti Teofilatto, Terracciano, Di Matteo) c. AUSL 112 (non costituito in giudizio) e Comune di Anagni (non costituito in giudizio) e nei confronti di Marangoni S.p.a. (non costituito in giudizio)
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, Sez. I – 19 febbraio 2019, n. 53 – Pres. Tramaglini, Est. Balloriani – Reggio Verde Associazione (avv.ti Di Matteo, Terracciano, Teofilatto) c. Comune di Chieti (non costituito in giudizio) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avvocatura distrettuale dello Stato) e nei confronti di M.A.T.T.M. (non costituito in giudizio)
Entrambe le sentenze affrontano la questione dell’individuazione del limite della “eccessiva genericità” dell’istanza per ottenere le informazioni ambientali, di cui all’art 3 D.Lgs. n. 195/2005.
Il TAR Lazio (Latina), con la sentenza n. 12/2019, ha rigettato il ricorso avverso il silenzio opposto a un’istanza di accesso ex art. 3 D.Lgs. n. 195/2005, ritenendo che – nel caso di specie – l’istanza fosse generica e quindi tale da aggravare oltremodo il lavoro degli organi amministrativi. L’istanza, infatti, ad avviso del TAR, non ha specificato adeguatamente quali dati intenda ottenere il ricorrente sia con riferimento alle “malattie oggetto di indagine” che alla cerchia di soggetti su cui l’Amministrazione interpellata avrebbe dovuto indagare per verificare appunto l’incidenza delle malattie.
Il TAR Abruzzo (Pescara), con la sentenza 53/2019, ha accolto invece il ricorso, ritenendo che l’oggetto dell’istanza di accesso alle informazioni ambientali fosse puntualmente specificato e quindi rispettoso del canone della “non eccessiva genericità”, prescritto dall’art. 5 D.Lgs. n. 195/2005.
In sostanza, dunque, entrambe le sentenze ribadiscono che, in tema di accesso alle informazioni ambientali, ancorché non sia necessario dimostrare uno specifico interesse ai dati richiesti, l’istanza deve sempre essere circostanziata e non generica, di modo che la stessa non abbia “fini genericamente ispettivi” ovvero si traduca in “un mero sindacato ispettivo” sull’attività della Pubblica Amministrazione.
Per il testo della sentenze (estratte dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sui pdf allegati. sentenza TAR Lazio Latina n. 12-2019 sentenza TAR Abruzzo Pescara n. 53-2019