Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: la Cassazione torna sulla natura e sulla configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/06

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: la Cassazione torna sulla natura e sulla configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/06

di Chiara Tanzarella

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 9 settembre 2021 (dep. 18 ottobre 2021), n. 37603 – Pres. Sarno, Est. Reynaud – ric. P.V.

L’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, lex specialis rispetto all’illecito amministrativo punito dall’art. 255 D.lgs. 152/06, integra gli estremi di un reato proprio: è pertanto necessario accertare che la condotta sia riconducibile alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato.

  1. La pronuncia in commento costituisce l’occasione per ripercorrere, in maniera ordinata e sinottica, i principali approdi giurisprudenziali circa la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti, previsto e punito dall’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06.

Il ricorrente muoveva alla sentenza impugnata un’unica censura. Lamentava, nello specifico, la violazione della legge penale per essere stata parificata la sua posizione (quella di dipendente di una società edile) a quella del legale rappresentante della stessa, con la conseguenza che la contestata condotta di abbandono incontrollato di rifiuti sarebbe stata erroneamente qualificata come penalmente rilevante, a titolo di contravvenzione ex art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06, e non alla stregua di (mero) illecito amministrativo (art. 255 D.lgs. 152/06). Nel gravame, l’imputato sosteneva la tesi per cui l’aver agito in contrasto con le direttive aziendali ricevute sortirebbe l’effetto di equiparare la sua condotta a quella del privato, rilevando quindi quale semplice illecito amministrativo.

La censura del ricorrente traccia, in altri termini, una diversa esegesi (e definisce un conseguente impianto sanzionatorio) partendo dalle norme sopra richiamate. Sebbene, infatti, gli artt. 255 e 256 comma 2 D.lgs. 152/06 puniscano la medesima condotta – quella di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti vietata dall’art. 192 D.lgs. 152/06 -, il trattamento sanzionatorio è diversificato in ragione della qualifica del soggetto attivo: laddove l’abbandono sia attribuibile a un privato («chiunque»), esso rileverà unicamente sul piano amministrativo sul presupposto – evidentemente presuntivo[i] – dell’occasionalità e minore offensività della condotta illecita[ii]; al contrario, se il fatto è riferibile a «titolari di imprese» o a «responsabili di enti», essi ne risponderanno penalmente ex art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06.

  1. La Corte annulla la pronuncia sottoposta a critica per l’intervenuta prescrizione del reato in contestazione. Nell’occasione, svolge alcune precisazioni degne di nota, soffermandosi, da un lato, sul rapporto esistente tra illecito amministrativo e contravvenzione (gli artt. 255 e 256 D.lgs. 152/06); dall’altro, sulla configurabilità e sulla natura di quest’ultima.

Con riguardo al primo punto, la Suprema corte è lapidaria. L’art. 256 comma 2 è lex specialis rispetto all’art. 255: da tale ultima fattispecie si differenza in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari. La Corte osserva come si tratti di un orientamento consolidato in giurisprudenza[iii] e, del resto, coerente con il dettato normativo della norma in analisi, che si apre con la clausola di riserva «fatto salvo quanto disposto dall’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06».

Quanto agli elementi costitutivi del reato, la Cassazione si sofferma sulla corretta individuazione del soggetto attivo della condotta di cui all’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06, per le evidenti implicazioni circa la possibile rilevanza penale della condotta di abbandono.

Ancora una volta, si tratta di questione ampiamente dibattuta e univocamente risolta in giurisprudenza nel senso di interpretare il disposto normativo «titolari di imprese» o «responsabili di enti» in accezione ampia, fino a ricomprendervi chiunque eserciti (anche di fatto) un’attività economica, «indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima»[iv].

Proprio per ovviare alle difficoltà ermeneutiche derivanti da una simile lettura, la giurisprudenza si è sforzata di individuare gli (alcuni) indici sintomatici della riferibilità della condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti all’esercizio anche di fatto di un’attività imprenditoriale, vale a dire: «a) l’utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato; b) la natura e la provenienza dei materiali; c) la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta»[v].

Inoltre, sempre con riferimento all’individuazione dei soggetti qualificati di cui all’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06, la giurisprudenza ha in più occasioni precisato come essi non siano esclusivamente coloro che effettuano attività tipiche di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento), essendo la norma in esame rivolta ad ogni impresa «avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. o ente con personalità giuridica o operante di fatto»[vi].

Seguendo tale linea esegetica, la Corte ribadisce la natura di reato proprio[vii] dell’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06: un’interpretazione ampia, idonea, nei fatti, a estendere l’ambito applicativo della disposizione penale, a discapito dell’analoga fattispecie sanzionata in via amministrativa.

Tale conclusione, prosegue la Corte, comporta la necessità di accertare che la condotta di abbandono dei rifiuti sia riconducibile alla responsabilità del «titolare dell’impresa» ovvero – e si tratta del passaggio più interessante del percorso motivazionale – che egli abbia delegato, anche di fatto, la gestione dei rifiuti ad altro soggetto dell’organizzazione aziendale; ferma restando, in tale ipotesi, la possibilità che il titolare-delegante non ne sia comunque esonerato.

In altri termini, per poter imputare all’impresa la condotta materiale di abbandono di rifiuti (elemento da cui si fa derivare la rilevanza penale della condotta) è sufficiente accertare che il «titolare di impresa o il responsabile di enti» (provvisto o meno di formale investitura) abbia conferito, anche di fatto (vale a dire senza il necessario rilascio di una delega avente i requisiti previsti dall’art. 16 D.lgs. 81/08), a un dipendente i poteri connessi alla gestione dei rifiuti.

La sentenza in esame dedica, infine, un cenno proprio alla delega di funzioni in materia ambientale e alla conseguente responsabilità del delegante. In particolare, la Corte, ribadita la possibilità di conferire una specifica delega per la gestione dei rifiuti, si limita a ricordare come «gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato». Senza alcuna pretesa di esaustività – trattandosi di tematica assai vasta e complessa – il riferimento operato dalla Corte è ai requisiti di carattere formale che, sulla falsariga di quelli richiesti in materia di sicurezza sul lavoro dall’art. 16 D.lgs. 81/08, permettono di escludere la responsabilità penale del delegante, fermo restando, in applicazione delle regole generali, un obbligo di vigilanza in capo a quest’ultimo sul corretto espletamento delle funzioni trasferite: obbligo idoneo a configurare, ove non adeguatamente adempiuto, un concorso nel reato[viii].

Così ricostruiti i principi di diritto applicabili al caso di specie, la Corte reputa corretta la conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito nell’affermare che il ricorrente avesse «agito quale collaboratore della società edile, assumendo quindi la responsabilità propria del titolare o comunque del soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per conto della società stessa». Secondo la Suprema corte, difatti, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato, qualificando l’imputato come «soggetto delegato dal titolare a gestire i rifiuti per conto della società», nel rispetto dei principi di diritto supra enunciati.

  1. Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, è condivisibile la decisione della Corte di ritenere correttamente inquadrata la fattispecie di cui all’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06; e non – come sostenuto dal ricorrente – nell’alveo dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 255. Diversamente da quanto affermato dall’imputato, infatti, l’essersi discostato dalle direttive aziendali ricevute non può costituire circostanza sufficiente ad escludere l’attribuzione della condotta all’impresa e, conseguentemente, la rilevanza penale della condotta di abbandono di rifiuti.

Si tratta, ad ogni modo, di una scelta che affonda le sue radici nella verifica fattuale operata dai giudici di merito e che sembra contrastare – sul piano logico – con la scelta di mandare assolto il legale rappresentante della società “per non avere commesso il fatto”, pur in assenza di una formale delega in materia ambientale rilasciata all’odierno ricorrente.

Si è visto, infatti, come l’esonero di responsabilità del delegante operi solo in presenza «degli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega»; a fronte, invece, del “mero” conferimento di fatto di un incarico, rimangono inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che, quindi, «risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi»[ix].

Tale argomentazione, desumibile dalla logica argomentativa della Corte, sembra esigere che l’assoluzione del legale rappresentante (o dell’imprenditore) si fondi sull’impossibilità di impedire il verificarsi dell’evento, a fronte delle concrete modalità della condotta posta in essere dal dipendente e nonostante il corretto e completo esercizio dei propri poteri e dei doveri di controllo desumibili dall’ordinamento.

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Cass. III, 37603_2021

Note:

[i] È la stessa giurisprudenza a qualificare in questi termini la ratio del diverso trattamento sanzionatorio riservato alla medesima condotta. Si richiama, tra tante Cass. Pen., 8 ottobre 2014, n. 47662 secondo cui «la ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l’autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull’ambiente dell’abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti».

[ii] Tale ratio sottesa al diverso trattamento sanzionatorio riservato alle due ipotesi – amministrativa o contravvenzionale – di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti è stata ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza. Si richiamano, tra tante: Cass. Pen., sez. III, 27 giugno 2013 n. 38364; Cass. Pen., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662 nonché più di recente Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2019 n. 23749 e nella giurisprudenza di merito Tribunale di Torre Annunziata, 16 marzo 2021, n. 616. Critica sul punto parte della dottrina, in particolare Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2016 secondo cui, atteso che la qualifica soggettiva è irrilevante ai fini della determinazione del grado di offesa espresso dalla condotta di abbandono, il diverso trattamento sanzionatorio delle due ipotesi potrebbe porre alcuni «problemi rispetto al principio di uguaglianza».

[iii] Sul punto, in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 10 maggio 2007, n.33766; Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012, n.11595 e, più di recente, Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 15234.

[iv] Si tratta di un orientamento ben consolidato in giurisprudenza. Tra le tante pronunce: Cass. Pen., Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 56275; Cass. Pen., Sez. III, 19 novembre 2014, n. 52773; Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 38364; Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 19207; Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 35945 e Cass. Pen., Sez. III, 21 giugno 2007, n. 24466. Si richiama, inoltre, Cass. Pen., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 4733 più volte richiamata dalle altre pronunce citate in quanto, nel solco del citato indirizzo giurisprudenziale, qualifica come rifiuti da impresa, idonei a integrare la fattispecie di cui all’art. 256 D.lgs. 152/06 (già art. 51 D.lgs. 22/97), i prodotti derivanti dall’attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo.

[v] Cass. Pen., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662 con nota di C. Bray, Sulla configurabilità dell’abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato (istantaneo o permanente), in DPC, 10 aprile 2015.

[vi] In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 38364 che precisa come tale interpretazione tragga origine dal confronto tra il testo originario dell’art. 51 D.lgs. 22/1997 e quello antecedente alla modifica introdotta dalla L. 426/1998 con la quale era stata soppressa l’originale espressione “imprese ed enti che effettuano attività di gestione dei rifiuti”. Come evidenziato già dalla giurisprudenza antecedente al D.lgs. 152/06 (Cass. Pen., Sez. III, 19 settembre 2003, n. 42377 e Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 9544), la citata modifica normativa ha ampliato l’ambito di operatività del reato di deposito incontrollato di rifiuti, rendendolo appunto ipotizzabile nei confronti di qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. o ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Tra l’altro, tale caratteristica – precisa Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013 cit. – «ha indotto anche a ritenere che il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e secondo comma dell’art. 256 D.lgs. 152/06 (già D.lgs. n. 22 del 1997, art. 51) riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva». Cfr. sul punto anche Cass. Pen., Sez. III, 22 giugno 2004, n. 35710.

[vii] Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un orientamento ben consolidato. Diverse le pronunce che hanno sancito la natura di reato proprio dell’art. 256 comma 2 D.lgs. 152/06: Cass. Pen., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 38823; Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 11595 e Cass. Pen., Sez. III, 18 aprile 2012, n. 41161.

[viii] Per un inquadramento generale in tema di gestione dei rifiuti e delega di funzioni si rinvia a Cass. Pen., sez. III,12 febbraio 2020, n. 15941.

[ix] In tal senso Cass. Pen, Sez. III, 31 maggio 2019, n.47822 di cui si riporta la massima: «A differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega investa persona dotata delle necessarie competenze e dei relativi poteri decisionali e di intervento, il conferimento dell’incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi. Il legale rappresentante di una società risponde, pertanto, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006) anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sullo stesso i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta».